Art. 162 fallimento — Inammissibilità della proposta

((Il Tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta di concordato.))50

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 162 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31958/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali - che costituisce il perno sul quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, in quanto contribuisce a fornire le indicazioni necessarie circa la tenuta e sostenibilità della proposta concordataria - deve essere integrata prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall'organo commissariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale di rigetto del reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo, perché l'emersione di alcuni crediti litigiosi incidenti sul passivo dell'impresa non era stata oggetto di ostensione da parte della società debitrice in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell'ammissione al concordato, ma era frutto di attività di scoperta da parte dell'organo commissariale).

    Art. 162 fallimento · Art. 173 fallimento

    Rassegna di dicembre 2025, p. 22 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 110/1972

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1972

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 162, comma primo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa. Infatti anche per l'art. 162 valgono le ragioni adotte a proposito dell'art. 147 della stessa legge per ritenere insufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa del debitore, la semplice facoltatività della sua audizione. Peraltro nel sistema della procedura di concordato preventivo non è dato riscontrare caratteristiche peculiari che consentano una qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto di difesa.

    Art. 19 c.p.p. · Art. 21 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 147 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 98/2010

    Questione inammissibile
    12 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 162, comma secondo, e 160, primo comma, lett. c ), del medesimo decreto, nel testo modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Poiché sull'interpretazione denunciata come in contrasto con l'art. 3 Cost. manca un diritto vivente e nell'ambito di più indirizzi sussiste un orientamento, del quale lo stesso rimettente dà atto, che ha ritenuto conseguibile, mediante un'interpretazione adeguatrice, l'auspicata soluzione nel senso della sindacabilità della scelta del proponente il concordato di non suddividere i creditori in classi, la questione risulta non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni che impedirebbero di adottare un'esegesi costituzionalmente corretta della normativa in esame. Per il consolidato insegnamento secondo cui le norme non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni conformi alla Costituzione, avendo dunque il giudice il dovere di adottare, tra più possibili esegesi di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 338/2009 e n. 310/2009. Sull'onere di ricercare un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, a maggior ragione gravante sul giudice a quo in mancanza di un diritto vivente e in relazione a un complesso normativo recentemente modificato e non concordemente interpretato dalla giurisprudenza di merito, v. la citata ordinanza n. 124/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 163 fallimento · Art. 162 fallimento · Art. 160 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1972 al 1 gennaio 2008. 40 parole tolte, 101 parole aggiunte.

Il tolto: tribunale aggiunto: Tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il tolto: pubblico ministero e occorrendo il debitore aggiunto: debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta tolto: se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo aggiunto: di concordato. In tali casi il tolto: tribunale dichiara d'ufficio aggiunto: Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitoreaggiunto: . Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta di concordato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art162 · fonte del testo

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