Art. 1597 c.c. — Rinnovazione tacita del contratto

[1]La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa, il conduttore rimane ed e' lasciato nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non e' stata comunicata la disdetta a norma dell'articolo precedente.

[2]La nuova locazione e' regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata e' quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

[3]Se e' stata data licenza, il conduttore non puo' opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volonta' del locatore di rinnovare il contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1597 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1597 · fonte del testo

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