Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 269 c.c.i.i. — Domanda del debitore

Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri ((la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.)) L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 269 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025

    28 ottobre 2025

    Nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non è limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilità di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, che aveva revocato l'apertura della procedura, per l'omessa indicazione, nel ricorso e nella relazione OCC, della vendita, a prezzo simbolico, dell'intero compendio immobiliare del debitore a una società riconducibile al figlio e della protratta attività di gestione di un ristorante stellato, circostanze idonee a incidere sulla ricostruzione della sua situazione economico patrimoniale e sulle prospettive di reintegrazione dell'attivo

    Art. 269 c.c.i.i. · Art. 270 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 1 parola tolta, 27 parole aggiunte.

… e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione tolto: economica, aggiunto: economico-patrimoniale e finanziaria del debitoreaggiunto: . La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art269 · fonte del testo

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