Legge fallimentare

Art. 168 fallimento — Effetti della presentazione del ricorso

Dalla data della ((pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese)) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore ((...)) non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive ((e cautelari)) sul patrimonio del debitore.50 Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. ((Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 12 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 168 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13242/2026

    7 maggio 2026

    In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, di cui all'art. 168 l. fall., non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, dal deposito del ricorso, opera il regime di "spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle relative rate dovuto al rispetto di tale vincolo non costituisce inadempimento colpevole né legittima l'applicazione o il recupero delle sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione.

    Art. 168 fallimento · Art. 161 fallimento · Art. 167 fallimento · Art. 182-quinquies fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8733/2025

    2 aprile 2025

    In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna.

    Art. 168 fallimento · Art. 1591 c.c. · Art. 1597 c.c. · Art. 161 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 12 agosto 2012. 5 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Dalla data della tolto: presentazione del ricorso aggiunto: pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore tolto: al decretoaggiunto: ... non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive aggiunto: e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti … creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedenteaggiunto: . Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art168 · fonte del testo

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