Art. 88 c.c.i.i. — Trattamento dei crediti tributari e contributivi

Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali ((, dalle regioni e dagli enti locali)) nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria((, delle regioni e degli enti locali)) o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ((, delle regioni e degli enti locali)) o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria ((, delle regioni e degli enti locali)) o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione ((, delle regioni e degli enti locali)) o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti ((delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie)) sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore ((nonche' a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore)). ((La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata: a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.)) L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. ((Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta e' espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.)) Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Testo vigente dal 12 agosto 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 88 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555/2026

    16 maggio 2026

    L'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down), non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, c.c.i.i., l'applicazione delle diverse e più rigide modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, del medesimo codice, laddove è richiesto il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale.

    Art. 88 c.c.i.i. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 80 c.c.i.i.

    Rassegna di maggio 2026, p. 40 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10723/2026

    22 aprile 2026

    Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.

    Art. 88 c.c.i.i. · Art. 112 c.c.i.i.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 98 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2024 al 12 agosto 2026. 2 parole tolte, 134 parole aggiunte.

… parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscaliaggiunto: , dalle regioni e dagli enti locali nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, … anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziariaaggiunto: , delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando … delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazioneaggiunto: , delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente … anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziariaaggiunto: , delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazioneaggiunto: , delle regioni e degli enti locali o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta … della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti aggiunto: delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore aggiunto: nonche' a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automaticiaggiunto: , nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentatatolto: ,aggiunto: : a) per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionaletolto: ,aggiunto: ; b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi tolto: e, infine,aggiunto: ; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, … Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessiaggiunto: . Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta e' espresso, ai sensi dell'articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art88 · fonte del testo

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