Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Concordato preventivo

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

72 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 26 maggio 2026

Pagina 2 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 72ª delle 72 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19602/2025

    Effetti › Esecuzione del concordato

    Mancato richiamo degli arrt. 110 e 117 l.fall. in ambito concordatario - Fondamento - Conseguenze.

    Le disposizioni degli artt. 110 e 117 l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte.

    Rv. 675232-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 54 ↗Art. 110 fallimento · Art. 117 fallimento · Art. 182 fallimento · Art. 185 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19216/2025

    Organi › Commissario giudiziale

    Concordato preventivo con riserva - Commissario giudiziale - Liquidazione del compenso - Indicazione delle ragioni - Necessità.

    La liquidazione del compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con riserva deve illustrare, quand'anche per relationem, l'iter logico seguito dal tribunale, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione, in relazione alla concreta ed effettiva natura, qualità e quantità dell'opera prestata, tenuto conto dei parametri previsti dalla legge.

    Rv. 675419-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 52 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19217/2025

    Effetti

    Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori – Liquidatore giudiziale - Legittimazione - Limiti - Differenze rispetto alla legittimazione del debitore - Fondamento.

    Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli.

    Rv. 675798-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 52 ↗Art. 102 c.p.c. · Art. 105 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19233/2025

    Deliberazione ed omologazione

    Crediti tributari oggetto di contestazione - Art. 90 d.P.R. n. 602 del 1972 - Accantonamento - Necessità - Poteri del Tribunale.

    All'atto dell'omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., ove si sia in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, l'art 90 d.P.R. n. 602 del 1973 impone l'accantonamento all'imprenditore concordante, essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità.

    Rv. 675230-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 53 ↗Art. 90 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18626/2025

    Organi

    In caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. è legittimato a proporre l'opposizione di terzo, trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 619 c.p.c.) e di figura distinta da quella del liquidatore volontario, in quanto mandatario ex lege dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'attivo concordatario, che ha natura di patrimonio separato, vincolato alla soddisfazione dei creditori.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Opposizioni

    Rv. 675348-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 188 ↗Art. 619 c.p.c. · Art. 2487 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18020/2025

    Ammissione

    In materia di concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.

    Classificata anche sotto: Avvocato e procuratore

    Rv. 675224-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 37 ↗Art. 1176 c.c. · Art. 2236 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18161/2025

    Ammissione

    Concordato preventivo - Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dall’imprenditore - Criterio di valutazione - Potenzialità dannosa - Condizioni - Fondamento.

    In tema di concordato preventivo con riserva, per valutare la natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., deve aversi riguardo alla potenzialità dannosa dell'atto per i creditori, la quale non può essere mai disgiunta dalla possibilità che quell'atto risulti poi, secondo i migliori auspici, utile e profittevole, spettando al Tribunale, in sede di autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, sindacare la ragionevolezza della scelta dell'imprenditore. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva escluso la natura di atto di ordinaria amministrazione di un accordo per la fornitura di merce stipulato tra la ricorrente e la società poi fallita e, dunque, la natura prededucibile dei relativi crediti, ritenendo a tal fine non decisiva la circostanza dedotta relativa all'utilità del mantenimento dei rapporti commerciali con i clienti).

    Rv. 675796-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 38 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17326/2025

    Effetti

    Concordato preventivo con cessione dei beni - Omologazione - Legittimazione processuale del liquidatore giudiziale - Litisconsorzio necessario in controversia tra imprenditore in c.p. e creditore - Esclusione - Fondamento.

    L'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 675324-01Rassegna di giugno 2025, p. 114 ↗Art. 102 c.p.c. · Art. 182 fallimento · Art. 185 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15713/2025

    Effetti › Esecuzione del concordato

    Art. 169-bis r.d. n. 267 del 1942 - Ambito di applicazione - Contratti pendenti di cui all’art. 72 l. fall. - Individuazione - Effetti sulle prestazioni già eseguite e sui diritti nascenti dal contratto - Esclusione - Fattispecie.

    L'art. 169-bis legge fallimentare, secondo il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti "ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso", si riferisce ai contratti pendenti di cui all'art. 72 della medesima legge, da intendersi come quelli che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che il provvedimento di scioglimento non incide sui diritti nascenti dal negozio in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti, i quali continuano ad avere la loro fonte e disciplina nel contratto. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il tribunale adito per il pagamento delle prestazioni già eseguite di un contratto di appalto si era dichiarato incompetente in ragione dell'efficacia di una clausola derogatoria della competenza territoriale).

    Rv. 675680-01Rassegna di giugno 2025, p. 50 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12352/2025

    Ammissione

    Domanda con riserva - Facoltà del tribunale di fissare un termine per il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese della procedura - Sussistenza - Mancato versamento del deposito - Automatica inammissibilità della proposta o improcedibilità della domanda - Esclusione - Ragioni.

    Nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "ratione temporis" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).

    Rv. 674807-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 64 ↗Art. 44 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12148/2025

    Effetti

    Concordato preventivo - Domanda anteriore all'entrata in vigore dell'art. 69-bis l.fall. - Successivo fallimento - Calcolo del periodo sospetto - Dies a quo - Individuazione.

    Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo, presentata in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 69-bis, comma 2, legge fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012), segua la dichiarazione di fallimento, il dies a quo per il calcolo a ritroso del periodo sospetto, rilevante ai fini delle azioni recuperatorie ex art. 64 e s. l. fall., corrisponde alla data del deposito della citata domanda e non a quella dell'eventuale decreto di ammissione.

    Rv. 674890-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 64 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11601/2025

    Effetti

    Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore - Legittimazione processuale - Limiti.

    In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce nella veste di mandatario dei creditori, mentre il debitore mantiene, oltre che la proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale; ne consegue che la legittimazione processuale del liquidatore è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che, nel corso ed in funzione della liquidazione, vengono in essere.

    Rv. 674804-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 57 ↗Art. 81 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11218/2025

    Ammissione

    Accordi di ristrutturazione dei debiti - Iscrizione nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale - Termini - Fondamento.

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, l'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 182-bis l.fall. deve precedere o quanto meno essere contestuale al suo deposito in tribunale e, comunque, al più tardi, deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., poiché consentire al debitore di procedere a tale formalità secondo tempistiche discrezionali, anche oltre il detto termine, non solo produce effetti negativi per lo stesso debitore, ma impedisce ai terzi ed ai creditori di poter acquisire contezza dell'evoluzione della proposta di regolazione della crisi e di conoscere quale delle due opzioni alternative previste dalla legge ha scelto il debitore nel termine perentorio assegnatogli, esponendo quindi i creditori non aderenti ad una situazione di incertezza.

    Rv. 674518-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 47 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11220/2025

    Ammissione › Condizioni

    Concordato in continuità ex art. 186-bis l.fall. - Prosecuzione indiretta - Requisito del miglior soddisfacimento dei creditori - Necessità - Contenuto.

    Lo statuto del concordato in continuità, così come disegnato dall'art. 186-bis l.fall., impone di ritenere che anche nel caso di prosecuzione indiretta dell'attività di impresa sia necessaria, a pena di inammissibilità, l'attestazione che la stessa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, che il tribunale è chiamato a valutare in concreto, accertando l'esistenza di un c.d. surplus concordatario che, a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate nella proposta a favore delle singole classi di creditori, si traduca in una maggiore disponibilità di attivo concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare. (Fattispecie nella quale la prosecuzione dell'attività era affidata ad un terzo affittuario dell'azienda del debitore).

    Rv. 674519-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 47 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10819/2025

    Annullamento del decreto di inammissibilità del concordato - Giudicato esterno - Estensione degli effetti sulle domande di fallimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Il giudicato esterno formatosi sull'annullamento del decreto di inammissibilità del concordato preventivo non estende i suoi effetti alle domande di fallimento riunite al procedimento concordatario, in quanto il deducibile, che resta coperto dal giudicato, va riferito a tutte le premesse logiche essenziali e indefettibili e, in particolare, a tutte le questioni preliminari, ma non può investire anche le questioni "a valle" della decisione (come, nella specie, quelle relative al merito e ai presupposti in sé della domanda di fallimento).

    Rv. 674475-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 44 ↗Art. 180 fallimento · Art. 183 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9453/2025

    Ammissione › Condizioni

    Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio.

    In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica.

    Rv. 674464-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 30 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8733/2025

    Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Funzione - Decorrenza - Dalla domanda di concordato preventivo - Fondamento.

    In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 674502-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 18 ↗Art. 1591 c.c. · Art. 1597 c.c. · Art. 169 fallimento · Art. 55 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8733/2025

    Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Istanza giudiziale del creditore - Necessità - Ammissione del debitore al concordato e inserimento del credito nell'elenco ex art. 161, comma 2, l.fall. - Equipollenza - Esclusione.

    In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna.

    Classificata anche sotto: Fidejussione

    Rv. 674502-02Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 17 ↗Art. 1591 c.c. · Art. 1597 c.c. · Art. 161 fallimento · Art. 168 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2005/2025

    Effetti › Per i creditori

    Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

    Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).

    Rv. 673550-01Rassegna di gennaio 2025, p. 36 ↗Art. 1243 c.c. · Art. 1571 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1859/2025

    Ammissione › Effetti

    Cartella di pagamento - Domanda di concordato preventivo con prosecuzione dell'attività di impresa - Pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti - Necessità - Mancato o ritardato versamento - Conseguenze - Sanzioni ed interessi - Applicabilità - Retribuzioni anteriori alla domanda - Esclusione - Deroga ex art. 182 quinquies, comma 5, l.fall.

    In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 673645-01Rassegna di gennaio 2025, p. 147 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 348/2025

    Concordato misto - Presupposti - Indicazione delle modalità di liquidazione dei beni - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nomina giudiziale del liquidatore.

    Nel concordato misto, nel quale alla prosecuzione dell'attività aziendale si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, il debitore deve indicare nella proposta le attività di dismissione che intende effettuare e, ove tale indicazione manchi o sia generica, il tribunale, ai sensi dell'art. 182 l.fall., deve sopperire all'inattività o inerzia, nominando un liquidatore giudiziale.

    Rv. 673602-01Rassegna di gennaio 2025, p. 19 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 55/2025

    Art. 2697 c.c. - Richiesta di riconoscimento della prededuzione - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di concordato preventivo, il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall.).

    Rv. 673555-01Rassegna di gennaio 2025, p. 11 ↗Art. 161 fallimentoDove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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