Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19602/2025
Mancato richiamo degli arrt. 110 e 117 l.fall. in ambito concordatario - Fondamento - Conseguenze.
Le disposizioni degli artt. 110 e 117 l.fall. non sono richiamate dalla disciplina che regola le cessioni dei beni del debitore e l'esecuzione del concordato, in quanto, in ambito concordatario, non c'è una verifica dei crediti funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell'attivo, ma unicamente, ex art. 176, comma 1, l.fall., una ricognizione della platea dei creditori, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi; ne consegue che, ove sorga contestazione sulle modalità di distribuzione delle somme di cui si è ottenuta la disponibilità all'esito della cessione dei beni, il debitore è tenuto a dare esecuzione alla proposta o i creditori dovranno rimettere al giudice della cognizione la definitiva soluzione delle divergenze fra loro insorte.
Rv. 675232-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 54 ↗Art. 110 fallimento · Art. 117 fallimento · Art. 182 fallimento · Art. 185 fallimentoDove leggere la sentenza