Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/1981

Altra decisione · depositata il 30/07/1981 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro

e norme sul collocamento), degli artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26

giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato) e degli artt. 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre

1971, n. 1034 (Istituzione dei tnbunali amministrativi regionali),

promossi con ordinanze emesse il 29 gennaio 1979 (n. 6 ordinanze) ed il

22 marzo 1979 (n. 2 ordinanze) dalle Sezioni Unite Civili della Corte

di cassazione, iscritte ai nn. 841, 842, 843, 844 e 845 del registro

ordinanze 1979, ai nn. 104, 105, e 106 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 29 e 118

dell'anno 1980.

Visto l'atto di costituzione della FIDEP-CGIL;

udito nella camera di Consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che le ordinanze sollevano questione di costituzionalità

dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, degli artt. 29, n. 1,

e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, degli artt. 7, 19 e 21 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto non estenderebbero, con

riferimento ai rapporti di impiego con enti pubblici, lo strumento di

garanzia del sindacato contro comportamenti antisindacali del datore di

lavoro previsto dall'art. 28 della menzionata legge n. 300 del 1970,

con ciò violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione; violando anche

l'art. 25, primo comma, della Costituzione, ove si ritenesse

applicabile detto art. 28 anche nei confronti di enti pubblici, per il

rischio di giudicati contraddittori che ne deriverebbero, stante la

giurisdizione esclusiva del TAR in materia di impiego pubblico;

considerato che le sentenze n. 118 del 7 maggio 1976 e n. 68 del 29

aprile 1980 di questa Corte hanno deciso nel senso del rigetto

questioni relative agli artt. 28 e 37 della legge n. 300 del 20 maggio

1970 non in tutto assimilabili alle presenti;

che dunque non ricorre il caso previsto dall'art. 26, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 9, secondo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

e che pertanto le cause debbono essere rinviate alla pubblica udienza,

ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, delle menzionate norme integrative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia ad udienza pubblica i giudizi promossi con le ordinanze in

epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:169 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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