Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1974 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19

e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1970 dal pretore di Milano nella

causa di lavoro tra il Sindacato italiano autonomo lavoratori

telefonici di prima categoria e la SIP, iscritta al n. 42 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Pompei nella

causa di lavoro vertente tra Gallo Alfonso, nella qualità di

segretario provinciale della FILLEA - CGIL, e Palomba Francesco,

iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;

3) ordinanza emessa il 4 agosto 1971 dal pretore di Roma nella

causa di lavoro vertente tra la Confederazione d'Intesa sindacale tra

ingegneri e architetti e la società Selenia, iscritta al n. 405 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

4) ordinanza emessa il 4 ottobre 1971 dal pretore di Bressanone

nella causa di lavoro vertente tra il Sindacato autonomo alto - atesino

e la ditta Gruenig, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio

1972;

5) ordinanza emessa il 20 settembre 1971 dal pretore di Padova in

due cause di lavoro vertenti tra il Sindacato autonomo SALTAE e l'Hotel

Universal, l'Hotel Trieste ed altri alberghi di Abano Terme, iscritte

ai nn. 453 e 454 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;

6) ordinanza emessa l'8 ottobre 1971 dal pretore di Torino nella

causa di lavoro vertente tra la Federazione autonoma italiana sindacati

autoferrotranvieri e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta

al n. 480 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972;

7) ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal tribunale di Pavia

nella causa di lavoro vertente tra la società Korting italiana e

Formisano Michele ed altri, iscritta al n. 96 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del

26 aprile 1972;

8) ordinanza emessa il 26 febbraio 1972 dal pretore di Torino nella

causa di lavoro vertente tra l'Unione provinciale del lavoro della

CISNAL, il Sindacato provinciale autoferrotranvieri aderente alla

CISNAL e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta al n. 215 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972;

9) ordinanza emessa il 22 luglio 1972 dal pretore di Trinitapoli

nella causa di lavoro vertente tra la Camera del lavoro provinciale di

Foggia ed altri e l'Azienda agricola "De Martino Norante Luciano e

Giulio", iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1972 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;

10) ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal pretore di Oristano

nella causa di lavoro vertente tra Sanna Antonio e la società Ondulor,

iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

11) ordinanza emessa il 21 febbraio 1973 dal tribunale di Milano

nella causa di lavoro vertente tra le società Riunione Adriatica di

Sicurtà e Assicuratrice Italiana, con l'intervento dell'Associazione

nazionale tra le imprese assicuratrici, e l'ASSI.R.A.S. - Associazione

italiana tra assicuratori per un rinnovamento di azione sindacale -,

iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visti gli atti di costituzione di Formisano Michele ed altri,

dell'Azienda agricola "De Martino" e dell'ASSI.R.A.S., e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giovanni Cassandro, per l'Azienda agricola "De

Martino", l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per l'ASSI.R.A.S., ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento vertente tra il FUNTEL (Sindacato

italiano autonomo lavoratori telefonici di I categoria) e la SIP ed

avente ad oggetto la mancata concessione dei permessi nonché la

denegata messa a disposizione dei locali di cui agli artt. 23 e 27

della legge 20 maggio 1970, n. 300, il pretore di Milano, con ordinanza

emessa il 14 novembre 1970, dopo aver rilevato che la resistente poneva

a giustificazione della sua posizione la circostanza che il FUNTEL non

rientrava nelle "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano

nazionale" (essendo pacifico che non rientrasse tra i firmatari dei

contratti di lavoro applicati nella unità produttiva SIP di Milano) ai

sensi della lett. a dell'art. 19 legge 20 maggio 1970, n. 300,

sollevava questione di legittimità costituzionale della medesima lett.

a del predetto art. 19, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Il giudice a quo ha osservato che lo Statuto dei lavoratori, nella

lettera a dell'art. 19, attribuisce la possibilità di costituire

rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti

alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Secondo il pretore, questa disposizione non può non essere intesa nel

senso che soltanto le associazioni già esistenti e con maggior seguito

tra i lavoratori possano usufruire dei diritti conferiti con lo Statuto

stesso (artt. 19, 23,27).

Questa interpretazione sancirebbe una posizione di assoluta

preminenza per le centrali sindacali più forti, costituendo in loro

favore una situazione di monopolio rappresentativo. Essa non

consentirebbe a gruppi sindacali "in fusione" di godere dei diritti

riconosciuti a quelli già costituiti, "confinandoli in un ghetto dal

quale è difficile possano uscire, tenuto conto delle minori

possibilità di proselitismo e di azione all'interno delle unità

produttive loro concesso".

Una situazione del genere, oltreché in contrasto con la

Costituzione, sarebbe anche priva di realismo in quanto tenderebbe a

bloccare il processo di associazione sindacale intorno ad alcune

organizzazioni esistenti, laddove la natura fluida e multiforme

dell'attività stessa, per la sua essenza, si sottrarrebbe

continuamente agli schemi precostituiti, superandoli nella ricerca di

forme nuove per contenuto, strumenti di lotta, ricerca del consenso ed

identificazione degli obiettivi.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto dinanzi alla Corte

costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce la infondatezza della proposta questione: la

piena libertà di organizzazione sindacale, proclamata dal primo comma

dell'art. 39 Cost., sarebbe assicurata dal titolo II della stessa legge

n. 300 del 1970 e particolarmente dall'art. 14, per il quale il diritto

di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere

attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei

luoghi di lavoro. La sola limitazione del principio così affermato

sarebbe costituita dall'art. 17 che fa divieto ai datori di lavoro di

costituire o sostenere sindacati di comodo: ma è troppo evidente che

con esso non si è violata la libertà di organizzazione sindacale

intendendosi invece assicurare il sostanziale esercizio di tale diritto

di libertà.

La norma impugnata non costituirebbe un limite all'esercizio della

libertà di organizzazione sindacale assicurata dall'art. 14; essa,

come risulterebbe dalla sua collocazione e formulazione letterale e

come fu precisato dal Ministro del lavoro in sede di dibattito

parlamentare, non escluderebbe il diritto dei lavoratori di costituire

altri tipi di organizzazioni sindacali rappresentative, elaborate sulla

base di modelli diversi da quello indicato dall'art. 19, limitandosi a

disporre che alcune agevolazioni previste dal titolo III della legge

siano applicabili non a tutte le organizzazioni sindacali comunque

costituite nell'ambito della azienda, ma ad alcune soltanto di quelle

organizzazioni, scelte dal legislatore in considerazione della loro

rappresentatività, anche extraziendale.

Simile scelta resterebbe giustificata (in riferimento all'art. 3

Cost.) da un duplice ordine di ragioni.

Da un lato occorreva evitare il verificarsi di situazioni abnormi:

al fine di godere di permessi retribuiti sarebbe stato agevole

costituire sindacati inconsistenti, che non avrebbero avuto le

caratteristiche dei sindacati di comodo del datore di lavoro di cui

all'art. 17, ma quella, insolita, dei sindacati di comodo di alcuni

dirigenti autodesignati al fine di godere di particolari benefici. Il

che non avrebbe favorito, ma anzi avrebbe ostacolato, l'efficace

esercizio dell'attività sindacale nell'azienda.

D'altra parte ragioni di equilibrio richiedevano che gli obblighi

giuridici imposti al datore di lavoro dal titolo III della legge

fossero giustificati dalla reale forza ed efficienza sindacale delle

organizzazioni a vantaggio delle quali detti obblighi sono stabiliti.

Il criterio utilizzato dal legislatore per operare la scelta in

parola sarebbe in tutto ragionevole e proporzionato agli scopi che si

intendevano perseguire, essendosi proceduto con un duplice criterio:

mediante il riferimento alle confederazioni maggiormente

rappresentative sul piano nazionale, che costituiscono un fenomeno

reale da cui il diritto non può prescindere senza abdicare alla sua

essenziale funzione di recezione di dati della realtà entro un

ordinamento; mediante il riferimento al più sicuro fra ogni

ipotizzabile indice di rappresentatività aziendale, costituito dalla

partecipazione alla contrattazione sindacale applicata nella unità

produttiva.

Una normativa meccanicamente livellatrice delle organizzazioni

sindacali avrebbe prospettato ben più reali motivi di contrasto con la

Carta costituzionale. Infatti sarebbe chiaro che l'art. 39 della

Costituzione non deve essere letto avulso dai principi di base del

nostro ordinamento costituzionale e soprattutto dal principio

democratico rappresentativo, come fu ricordato dal Ministro del lavoro

nel corso del dibattito parlamentare.

Se da tale principio discende il diritto di tutti i cittadini di

svolgere attività sindacale, "sia costituendo le relative

associazioni, sia compiendo opera di proselitismo, sia, infine, nelle

stesse militando" non sarebbe invece esatto che siffatti diritti siano

stati negati ai lavoratori che aderiscono alle associazioni sindacali

non riconducibili alla previsione dell'art. 19 della legge n. 300.

Garanzia idonea in tal senso sarebbe fornita dal più volte ricordato

art. 14 e sarebbe vero soltanto che il medesimo diritto può dai

lavoratori che hanno costituito le rappresentanze sindacali aziendali

in virtù dell'art. 19 esercitarsi in un quadro di ulteriori specifiche

garanzie, pienamente giustificate dall'essere tali lavoratori

espressione di associazioni sindacali che costituiscono la parte

largamente maggioritaria della organizzazione professionale.

Né, infine, la norma potrebbe considerarsi rivolta ad una

cristallizzazione della situazione sindacale in atto poiché il

fenomeno dell'associazionismo sindacale si imporrebbe per forza propria

al rispetto dei datori di lavoro che, nel loro stesso interesse, non

rifiutano mai di trattare con gruppi organizzati dotati di un indice

reale di rappresentatività. Sicché, per la via costituita dalla

futura contrattazione sindacale a livello nazionale e provinciale

potranno, ai sensi della lett. b dell'art. 19, enuclearsi nuovi gruppi

nel cui ambito avverrà la costituzione di nuove rappresentanze

sindacali aziendali.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'intero

art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è stata sollevata dal

pretore di Roma, con ordinanza emessa il 4 agosto 1971, nel

procedimento vertente tra la CNISIA (Confederazione nazionale d'Intesa

sindacale tra ingegneri e architetti) e la s.p.a Selenia, in

riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

Secondo il pretore, nella regolamentazione della vita del

sindacato, in quanto estrinsecazione della libertà di cui all'articolo

39, deve essere tenuto presente il principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3. L'art. 19 dello Statuto dei lavoratori non pare che si sia

tenuto nell'alveo dei principi costituzionali sopra richiamati.

Attribuendo infatti la possibilità di costituire in ogni unità

produttiva rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle

associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative

sul piano nazionale (o a quelle non affiliate alle predette

Confederazioni che siano firmatarie di contratti applicati nell'unità

produttiva) opera una delimitazione chiaramente discriminatoria

soprattutto se si tiene conto che a dette rappresentanze sono

attribuiti diritti e poteri nell'ambito del posto di lavoro (artt. 20,

23, 27 ecc.) che rendono quanto mal incisiva la loro azione e quindi il

loro peso nella dialettica dei rapporti tra datori di lavoro e

lavoratori.

Con l'attribuzione ai sindacati maggiormente rappresentativi del

potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali e quindi di

darsi una struttura particolare nell'ambito della unità produttiva, si

opererebbe invece a priori e in radice una discriminazione che pone le

altre associazioni sindacali in posizione di inferiorità e ne fa come

un genere differente.

Diverso sarebbe stato se, nel libero confronto tra tutte le

associazioni sorte ex art. 14, si fossero attribuite alla maggioranza,

di volta in volta o per determinati periodi, i poteri e le prerogative

di cui agli artt. 20, 23, 27 ecc. della legge. In altre parole il

criterio maggioritario, perfettamente aderente ai principi democratici

che informano il nostro sistema istituzionale, potrebbe valere sul

piano dell'agire, non su quello dell'essere; su questo ultimo tutte le

associazioni sindacali dovrebbero avere gli stessi diritti e gli stessi

poteri. Solo sul piano degli effetti e dopo il confronto tra pari,

potrà valere la maggiore o minore rappresentatività.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale.

4. - Identica questione in ordine all'art. 19 della legge n. 300

del 1970 è stata promossa dal pretore di Torino, con ordinanza emessa

l'8 ottobre 1971, nel procedimento vertente tra la FAISA (Federazione

autonoma italiana sindacati autoferrotranvieri) e l'ATM (Azienda

tranvie municipali), in riferimento agli artt. 3 e 39 della

Costituzione.

Anche in questo procedimento nessuno si è costituito dinanzi alla

Corte costituzionale.

5. - Ancora il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 26

febbraio 1972, nel procedimento vertente tra l'Unione provinciale del

lavoro della CISNAL, il sindacato provinciale autoferrotranvieri

aderente alla CISNAL e l'ATM, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 lett. a dello Statuto dei lavoratori, in

riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

Ha ritenuto che la possibilità di creare le rappresentanze

sindacali aziendali, organi di concreta esplicazione di attività

sindacale all'interno dell'azienda, sarebbe di fatto inibita alle

associazioni sindacali aderenti alle confederazioni minori, vanificando

il principio di libertà di costituzione di associazioni sindacali, di

adesione alle medesime e di svolgimento della correlativa attività, di

cui all'art. 14 stessa legge. Il che sembrerebbe confliggere con la

libertà di organizzazione sindacale di cui all'art. 39, primo comma,

della Costituzione e col principio di uguaglianza di cui all'art. 3

della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Nessuno si è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

6. - Nel corso del giudizio, ex art. 28 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, proposto da Gallo Alfonso nella qualità di segretario

provinciale della FILLEA - CGIL nei confronti di Palomba Francesco,

contitolare della società Fratelli Palomba, per ottenere la cessazione

del comportamento antisindacale e l'immediata reintegrazione nel posto

di lavoro di tal Vincenzo Aprea, il pretore di Pompei, con ordinanza

emessa il 7 luglio 1971, ha sollevato d'ufficio questione di

legittimità costituzionale del citato art. 28, nella parte in cui

attribuisce ad associazioni sindacali non riconosciute e soltanto ad

alcune di esse il ricorso all'autorità giudiziaria, in riferimento

agli artt. 39 e 24 della Costituzione.

Sotto un primo profilo il pretore ha rilevato che, a prescindere

dalle considerazioni che l'ulteriore regolamentazione parziale dei

rapporti di lavoro contenuta nello Statuto dei lavoratori, perdurando

l'inadempienza costituzionale del legislatore in ordine agli artt. 39 e

40 Cost., non si sottrae nel suo complesso al sospetto di

illegittimità costituzionale, con il conferire rilevanza soltanto alle

associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente

rappresentative si sarebbe violato apertamente il principio contenuto

nel primo e nel secondo comma dell'art. 39 Cost. secondo cui

l'organizzazione sindacale è libera e ai sindacati non può essere

imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali

o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge, nonché il

fondamentale principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge come presupposto della coesistenza delle varie componenti di una

società pluralistica, obbligata soltanto ai doveri di solidarietà

politica, economica e sociale.

Sotto altro aspetto ha ritenuto il contrasto della disposizione

denunciata anche con l'art. 24 Cost., in quanto non potrebbe

disconoscersi che tale norma costituzionale sottolinea chiaramente

come, sia l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sia il

ricorso al giudice amministrativo, sono accordati per la tutela di

posizioni soggettive sostanziali. Sarebbe quindi evidente che le

posizioni soggettive sostanziali postulano una titolarità che a sua

volta presuppone un soggetto - persona fisica o giuridica che sia -

mentre allo stato della legislazione, le organizzazioni sindacali non

sono enti riconosciuti e sono pertanto prive di personalità, in

quanto, secondo l'art. 39 Cost., tale personalità si potrà acquistare

automaticamente solo in virtù della registrazione presso gli uffici

locali o centrali da determinare con legge ordinaria, previa la sola e

semplice verifica della sussistenza della condizione di cui al terzo

comma dell'art. 39 della Costituzione.

Il contrasto tra l'art. 28 e la legge in esame e gli artt. 24 e 39

della Costituzione viene dunque ravvisato nella circostanza per cui si

concede alle associazioni sindacali, fuori dei limiti segnati dalle

predette norme costituzionali, un diritto di ricorso al giudice che non

potrebbero comunque avere senza il riconoscimento della loro

personalità giuridica.

7. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto, dinanzi alla Corte

costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura richiama la giurisprudenza ormai consolidata della

Corte, la quale ha più volte puntualizzato come l'art. 24 della

Costituzione colpisca qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale

ed ogni limitazione, che ne renda impossibile o difficile l'esercizio.

Violazione della norma si potrebbe ravvisare soltanto se, in presenza

dell'attribuzione di posizioni giuridiche sostanziali, ne fosse al

titolare - soggetto o meno di diritto - preclusa la garanzia

giurisdizionale. Di contro, - proprio siffatta preclusione si è voluta

escludere con il sistema seguito dallo Statuto dei lavoratori, il

quale, con l'art. 28, ha attribuito un particolare potere di azione per

la repressione della condotta antisindacale alle associazioni

sindacali, anche se non ancora riconosciute come persone giuridiche.

Il che, del resto, non porrebbe alcun contrasto con l'art. 24

della Costituzione e sarebbe perfettamente conforme all'art. 36 del

codice civile il quale, espressamente richiamato, per la capacità

processuale, anche dall'art. 75 del codice di procedura civile,

sancisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle

associazioni, non riconosciute come persone giuridiche sono regolati

dagli accordi degli associati e che dette associazioni possono stare in

giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è

conferita la presidenza o la direzione.

Date tali premesse, sarebbe evidente che la mancata attuazione del

precetto costituzionale contenuto nell'art. 39 Cost. (registrazione

per l'acquisto della personalità) è di nessun momento in ordine al

disposto dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Né alcuna violazione si potrebbe ravvisare del principio del

diritto alla difesa, costituzionalmente garantito, per il fatto che il

diritto di ricorrere al giudice, per la repressione della condotta

antisindacale, sia riconosciuto all'associazione sindacale.

In qualsiasi modo si voglia ricostruire la natura giuridica del

diritto di azione, attribuito dall'art. 28 alle associazioni sindacali,

sarebbe indubbio che tale diritto spetta solamente ove sussista

l'interesse dell'associazione ricorrente, in base alla esplicita

dizione della norma e cioè, quando la condotta antisindacale abbia

inciso su diritti propri del sindacato, senza che con ciò resti,

comunque, precluso l'autonomo diritto di azione riconosciuto, in via

generale, al lavoratore, quando la condotta in esame abbia leso la

sfera giuridica di quest'ultimo.

Quanto poi alla censura consistente nel fatto che l'art. 28 avrebbe

riservato solo alle associazioni sindacali nazionali (con esclusione

delle altre) il potere d'instaurare la speciale procedura prevista per

la repressione della condotta antisindacale, la questione sarebbe

infondata, perché non sussisterebbe una arbitraria diversità di

trattamento in favore delle associazioni nazionali e in danno delle

altre organizzazioni sindacali.

In primo luogo sarebbe chiaro che l'art. 28 non può essere

analizzato come avulso dal sistema che emerge dalla legge n. 300 del

1970, di cui è parte integrante. Detta legge è essenzialmente

costitutiva di una serie di posizioni giuridiche sostanziali, nella

definizione delle quali il legislatore si è regolato nel senso di

assicurare, in primo luogo, un trattamento di base a tutte le

associazioni qualificabili come sindacati (vedi soprattutto l'art. 14)

ed ha poi operato una scelta a favore delle rappresentanze sindacali

aziendali di cui all'art. 19, in considerazione della loro specifica

rappresentatività, anche extra - aziendale, assicurata dal fatto che

tali rappresentanze promanano dalle associazioni sindacali identificate

dallo stesso art. 19.

Posta questa premessa, sarebbe certo che la tutela giurisdizionale,

di cui possono avvalersi - ex art. 28 - gli organismi locali delle

associazioni sindacali nazionali, non esclude che le altre

organizzazioni sindacali siano legittimate ad agire, nella sede

competente, per l'attuazione giurisdizionale delle posizioni giuridiche

sostanziali, delle quali sono titolari a norma delle disposizioni che

ad esse si riferiscono.

La concessione della procedura privilegiata alle associazioni

nazionali, non preclude cioè alle altre associazioni sindacali, non

considerate dall'art. 28, la possibilità di far ricorso alle procedure

di cognizione, sommaria e ordinaria, previste dal codice di procedura

civile.

Parimenti, si dovrebbe escludere l'irrazionalità e arbitrarietà

del trattamento preferenziale, riservato alle associazioni sindacali

nazionali, mediante la procedura speciale di cui all'art. 28.

Quest'ultima appare destinata ad assumere, nella complessa

problematica delle relazioni industriali, un'importanza del massimo

rilievo. Ciò considerato, il legislatore ordinario ne avrebbe

circoscritto l'accesso ai soli organismi locali delle associazioni

sindacali nazionali, perché ha ritenuto che soltanto queste ultime

siano in grado di apprezzare ponderatamente l'opportunità di ricorrere

ad una procedura, il cui esito è suscettibile di influenzare

incisivamente lo svolgimento dei rapporti inerenti all'esercizio

dell'azione sindacale.

Si tratta - a conferma della razionalità della soluzione prescelta

- dello svolgimento coerente di una linea che costituisce l'impronta

costante della legge n. 300, per cui il legislatore, quando ha ritenuto

di dover fornire all'azione sindacale particolari garanzie, alle quali

corrisponde l'imposizione di situazioni giuridiche particolarmente

onerose a carico del datore di lavoro, ha adottato opportuni criteri di

contemperamento dei contrapposti interessi, con il riservare tali

garanzie agli organismi sindacali qualificati dalla loro maggiore

idoneità al conseguimento dei loro istituzionali fini di tutela del

lavoro.

8. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della

legge n. 300 del 1970 veniva sollevata dal pretore di Bressanone nel

procedimento vertente tra il sindacato autonomo alto - atesino e la

ditta Gruenig, con ordinanza emessa il 4 ottobre 1971.

Assume il pretore che la rivendicata sostanziale autonomia del

sindacato ricorrente rispetto alle associazioni sindacali nazionali, la

quale in sostanza pone un problema di legittimazione rispetto all'art.

28 citato, lo ha indotto a sollevare d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale della norma con riferimento al principio di

uguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Essa si prospetta sotto il profilo che l'azione prevista da detta

disposizione di legge, sebbene rimessa all'impulso degli organismi

locali delle associazioni sindacali nazionali, sarebbe, nondimeno,

volta, in realtà, a proteggere il diritto di sciopero, di libertà e

attività sindacale di ciascun singolo lavoratore. Infatti, pur essendo

stato respinto nel corso dell'iter parlamentare, un emendamento diretto

a legittimare il lavoratore a tale azione, ciò avvenne sul rilievo

delle difficoltà nelle quali si trovano i singoli in casi siffatti.

Muovendo, dunque, da queste considerazioni il giudice a quo prospetta

il dubbio in ordine alla sussistenza di un contrasto fra la norma ed il

principio di uguaglianza riconosciuto costituzionalmente a tutti i

cittadini (art. 3), giacché l'art. 28 finisce in tal modo per

salvaguardare la libertà di sciopero e sindacale soltanto di quanti

aderiscono ai sindacati di carattere nazionale ossia più

rappresentativi, con ingiustificata esclusione da siffatta forma di

tutela dei lavoratori riuniti in forme di associazionismo minoritarie

o, comunque, territorialmente circoscritte.

Né i dubbi in ordine al prospettato contrasto con l'art. 3 della

Costituzione appaiono venir meno anche qualora volesse ritenersi che

beneficiari diretti del procedimento disciplinato dall'art. 28, siano

le organizzazioni sindacali.

La libertà sindacale riconosciuta dal primo comma dell'art. 39

della Costituzione trova infatti la sua più significativa espressione

nel legittimo fenomeno del pluralismo sindacale. L'attribuzione, di

conseguenza, dell'esercizio dell'azione prevista dalla norma in esame

soltanto alle associazioni di lavoratori aventi carattere nazionale

sembra, pertanto, alterare quella doverosa uguaglianza di trattamento

di fronte alla legge cui ogni sindacato vanta diritto, limitando nei

confronti delle associazioni meno rappresentative questa particolare

tutela giurisdizionale configurata in modo da garantirne l 'effettivo

esercizio e il libero sviluppo in ossequio al dettato costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte costituzionale.

9. - Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28

della legge n. 300 citata sono state sollevate con due ordinanze emesse

il 20 settembre 1971 dal pretore di Padova nei procedimenti civili

vertenti tra il Sindacato autonomo SALTAE e l'Hotel Universal di Abano

Terme e tra il medesimo Sindacato e l'Hotel Trieste ed altri alberghi

di Abano Terme.

Al giudice a quo sorge il dubbio che la norma sia in contrasto con

gli artt. 2, 24, primo comma, e 39 della Costituzione.

Infatti all'art. 2, la Costituzione riconosce i diritti inviolabili

del cittadino sia come singolo sia nelle formazioni sociali e all'art.

39 riconosce che le formazioni sociali nell'ambito del lavoro, quali i

sindacati, sono libere.

Ora, attribuendo l'art. 28, così come interpretato, la potestà di

agire soltanto ad alcuni sindacati, soltanto cioè ai sindacati a base

nazionale, si stabilirebbe una particolare tutela giuridica solo per

alcune formazioni sociali nell'ambito del lavoro, escludendone altre,

violando così in primo luogo gli artt. 2 e 39 della Costituzione.

Infatti, poiché la libertà delle organizzazioni sindacali è data

allo scopo di far "svolgere liberamente la personalità" del

lavoratore, escludendo dalla particolare tutela giuridica alcune

organizzazioni sindacali, si condizionerebbe il diritto del lavoratore

di scegliere liberamente l'appartenenza alla formazione sociale nel

lavoro ove meglio si esplica la propria personalità. Inoltre, poiché

nell'art. 39 Cost., considerato nella sua interezza, risiede la

garanzia costituzionale oltre che della libertà anche dell'autonomia

collettiva delle associazioni sindacali, risulterebbero violati pure

tali principi dato che si obbligherebbe alcuni sindacati non a base

nazionale e pur tuttavia portatori di interessi collettivi settoriali,

come nella specie il SALTAE che ha stipulato un contratto a carattere

locale con gli albergatori, ad "affiliarsi" alle organizzazioni

sindacali a carattere nazionale per avere la tutela giuridica della

propria attività sindacale in funzione della propria capacità

contrattuale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, attribuendo

quindi di fatto e di diritto una rappresentanza legale di tutti i

lavoratori alle organizzazioni nazionali.

Inoltre, parrebbe violato anche l'art. 24, primo comma, della

Costituzione, perché non tutti potrebbero agire in giudizio a difesa

di un diritto proprio del sindacato. Sarebbe evidente che il "tutti"

dell'art. 24 si riferisce a tutti i soggetti giuridici e quindi alle

persone fisiche, alle persone giuridiche e agli altri soggetti di

diritto quali le associazioni non riconosciute, persone esistenti come

soggetto, in quanto hanno un'organizzazione e quindi un certo carattere

unitario ed una certa autonomia rispetto agli associati, com'è il caso

del sindacato ricorrente che in data 10 ottobre 1970 ha stipulato un

contratto collettivo integrativo locale con gli albergatori.

In questo giudizio nessuno si è costituito dinanzi alla Corte

costituzionale.

10. - Anche il tribunale di Pavia, con ordinanza emessa il 17

febbraio 1972, nel procedimento vertente tra la società Korting

italiana contro Formisano Michele ed altri, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 Statuto dei lavoratori in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 39, primo comma,

della Costituzione.

Il giudice a quo motiva il dubbio di costituzionalità, osservando

che dalla legge n. 300 del 1970 è riconosciuto a tutti i lavoratori,

in linea di principio, il diritto di azione sindacale nei luoghi di

lavoro (art. 14), ma solo coloro che fanno capo a determinate

organizzazioni sindacali hanno prerogative, poteri e protezione legale

(artt. 19, 20, 21), mentre solo gli apparati sindacali esterni hanno la

legittimazione esclusiva in ordine allo speciale procedimento pretorile

(art. 28).

Appare, dunque, fondato il sospetto che, sia rispetto al principio

dell'uguaglianza, estensibile a tutte le formazioni sociali (art. 3,

primo comma, Cost.), sia rispetto al principio della libertà sindacale

(art. 39, primo comma, Cost.) il citato art. 28, nella sua rigida

formulazione, si ponga in aperto contrasto. Il medesimo precetto,

inoltre, imponendo la mediazione del sindacato, rischierebbe poi di

compromettere anche il principio della effettività della tutela dei

lavoratori ricavabile dall'art. 3, secondo comma, Cost. e sarebbe

giustificato solo da preoccupazioni pratico - politiche di carattere

contingente del tutto estranee alla ratio della norma processuale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si sono costituiti i ricorrenti,

rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Vitali e Leopoldo

Jacobelli, insistendo per la dichiarazione di illegittimità della

disposizione denunziata.

11. - Sotto profili in parte diversi dai precedenti, il pretore di

Trinitapoli, con ordinanza emessa il 22 luglio 1972, nel procedimento

civile vertente tra la Camera del lavoro provinciale di Foggia ed altri

contro l'Azienda agricola De Martino Norante Luciano e Giulio, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del più volte

citato art. 28.

Nel procedimento previsto dalla norma denunciata, il giudice a quo

ravvisa una violazione del principio di eguaglianza in riferimento a

quattro aspetti.

Lamenta, in primo luogo, la disparità di trattamento tra datori di

lavoro e lavoratori, poiché questi ultimi ed i sindacati che "li

spalleggiano" avrebbero in forza dell'art. 28 in esame una valida,

efficace, tempestiva, immediata difesa dei propri interessi, mentre il

datore di lavoro personalmente e singolarmente considerato deve

ricorrere, di fronte a qualche incrinatura del rapporto causata dal

lavoratore, o ad azioni penali, inefficaci a riportare l'equilibrio con

prontezza nella azienda, o ad azioni civili, lunghe e dispendiose, e

dall'esito decisamente incerto. D'altra parte, le associazioni

imprenditoriali o, comunque, di categoria, cui appartiene il datore di

lavoro, sarebbero - al contrario delle associazioni sindacali che

sostengono i lavoratori - decisamente prive di ogni potere di azione.

L'eguaglianza di tutti i cittadini o dei gruppi di cittadini, di

fronte alla lesione dello stesso bene giuridico quale è il rapporto di

lavoro, non sarebbe più realizzata, perché l'art. 28 attribuisce

poteri di azione solo ai lavoratori ed alle loro associazioni

sindacali, e nessun potere ai datori di lavoro ed alle loro

organizzazioni di sostegno.

Una seconda disparità, secondo il giudice a quo, risiederebbe

nella circostanza che la disposizione denunciata accorda solo agli

organismi locali delle associazioni nazionali e non alle associazioni

non nazionali o ai singoli lavoratori la legittimazione al ricorso ivi

previsto, con violazione anche della libertà sindacale di cui all'art.

39 della Costituzione. Violazione, secondo il pretore, tanto più grave

in quanto l'organismo nazionale acquisterebbe una posizione egemone

all'interno dell'unità produttiva, senza che altre organizzazioni

sindacali possano intervenire in eventuali giudizi a tutela di loro

interessi eventualmente confliggenti.

Inoltre un'altra violazione dell'art. 3 Cost. starebbe nella

particolare efficienza del procedimento previsto dall'art. 28 diretto

a prevenire o a reprimere comportamenti antisindacali, anche tutelando

comportamenti concretantisi in forma di sciopero, laddove, altri

diritti dei cittadini "egualmente sacri ed egualmente previsti nella

Costituzione" non sono tutelati nella forma energica, concreta e

tempestiva quale sarebbe quella assicurata al solo esercizio del

diritto sindacale del lavoratore.

Sul piano processuale, infine, si potrebbero riscontrare altre

violazioni del principio di eguaglianza. La disposizione denunciata,

infatti, a differenza del codice di procedura civile porrebbe i

sindacati in una situazione privilegiata nei confronti di tutti gli

altri cittadini, perché autorizzerebbe la proposizione della domanda

ad enti ed in una forma tale da consentire senz'altro l'anonimato: "è

quindi essa norma la fonte prima della incertezza vietata dalla legge

per gli altri". Tanto dovrebbe ricavarsi dal termine "organismi"

impiegato dall'art. 28 che potrebbe dar luogo ad abusi, tanto più che

non v'è legge o statuto che indichi le persone autorizzate a stare in

giudizio in rappresentanza dei sindacati. Ed altro elemento di notevole

incertezza risiederebbe nell'espressione "locale" che lungi dal

precisare il legittimato al ricorso creerebbe ulteriori più gravi

confusioni.

Sempre sul piano processuale si lamenta che i provvedimenti emessi

ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, sia quello del

pretore, sia la sentenza del tribunale, sono, ipso facto, muniti di

clausole di immediata esecuzione, ricorra o no il presupposto della

prova scritta o del pericolo nel ritardo; che anzi l'efficacia

esecutiva del provvedimento emesso dal pretore non può essere revocata

sino alla sentenza emessa dal tribunale e questa stessa poi, anche se

di primo grado, è pur essa e sempre munita di clausola.

Rileva, in ultimo, il pretore un contrasto dell'art. 28 con l'art.

40 Cost. che interpreta nel senso che il diritto di sciopero non sia

esercitabile fin quando non sia stata promulgata una legge che lo

regoli. Ora in contrasto a questo supremo dettato si porrebbe l'art. 28

"che richiede la punizione del datore di lavoro quando impedisca o

limiti l'esercizio del diritto di sciopero". Cioè, in altri termini,

per l'art. 28 lo sciopero è perfettamente esercitabile, mentre per la

Costituzione non sarebbe esercitabile.

12. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si è costituita dinanzi alla

Corte costituzionale l'Azienda agricola De Martino Norante,

rappresentata e difesa dall'avv. Dante Cioce, per insistere sulla

dichiarazione di illegittimità della norma denunciata.

13. - Nel corso del procedimento ex art. 28 Statuto dei lavoratori

il pretore di Oristano rilevato che la resistente soc. Ondulor aveva

eccepito il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Antonio

Sanna che, quale rappresentante sindacale aziendale della "Feder -

libro CISL", non avrebbe fatto parte degli organismi locali delle

associazioni sindacali nazionali, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 citato in riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Secondo il pretore alla stregua di tale principio, appare priva di

ogni congruità l'esclusione di legittimazione attiva di forme

organizzative diverse dai sindacati nazionali, nonché dei singoli

lavoratori, giacché non vede con quale fondamento si possano far

assurgere sul piano processuale i sindacati nazionali ad unici

interpreti ex art. 28 dei diritti individuali violati dalla

controparte. Ha aggiunto che un onere del singolo di passare per il

tramite dell'organizzazione ha senso ed è necessario nel contesto dei

processi di conflitto collettivo, ma non può essere plausibilmente

imposto dalla legge nel caso di ricorso alla tutela giurisdizionale di

diritti fondamentali, sia pure nelle forme priviligiate dell'art. 28.

Essendo pertanto indubbio che la norma in esame è volta a

proteggere i diritti individuali di ciascun lavoratore, quali

testualmente "il diritto di sciopero e di libertà ed attività

sindacale" non è dato rilevare alcun particolare profilo idoneo a far

apparire ragionevole il privilegio accordato ai sindacati.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. In questo procedimento nessuno si

è costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

14. - Infine il tribunale di Milano con ordinanza emessa il 21

febbraio 1973, nel procedimento civile vertente tra le società

Riunione Adriatica di Sicurtà e l'Assicuratrice italiana e

l'Associazione italiana fra assicuratori con l'intervento

dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 Statuto dei

lavoratori, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 39,

primo comma, della Costituzione.

Dopo aver rilevato che il sindacato ASSI.R.A.S. appariva sfornito

dei requisiti di cui alla norma denunciata ha osservato che la legge 20

maggio 1970, n. 300, ha bensì riconosciuto a tutti i lavoratori il

diritto all'associazione e all'attività sindacale nei luoghi di lavoro

(art. 14), ma ha anche attribuito prerogative, poteri e protezione

legale soltanto a coloro che fanno capo a determinate organizzazioni

sindacali (artt. 19, 20, 21), e in più ha conferito la legittimazione

esclusiva in ordine alla speciale procedura dell'art. 28 unicamente a

organismi territoriali locali facenti capo alle associazioni sindacali

nazionali.

Sarebbe quindi fondato il dubbio che il detto art. 28, nella sua

rigida formulazione, sia in aperto contrasto con il principio di

uguaglianza (art. 3, comma primo, Cost.) con il principio della

libertà sindacale (art. 39, comma primo, Cost.) ed anche con il

principio della effettività della tutela dei lavoratori, di cui

all'art. 3, comma secondo, ultima parte, della Costituzione.

15. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Si è costituita l'ASSI.R.A.S., rappresentata e difesa dagli

avvocati Maria Luisa Zavattaro e Bianca Guidetti Serra, per insistere

sull'incostituzionalità della disposizione denunciata.

16. - Le parti costituite hanno successivamente presentato memorie,

ribadendo, con ampie e approfondite argomentazioni, le conclusioni già

prese. Considerato in diritto :

1. - I dodici giudizi di cui alle ordinanze dei giudici a quo vanno

riuniti e decisi con un'unica sentenza, stante che sollevano analoghe e

in parte connesse questioni di legittimità costituzionale in ordine ad

articoli della medesima legge.

2. - Le questioni sollevate dalle suddette ordinanze vanno distinte

in due gruppi. Nel primo di questi si assume l'illegittimità

costituzionale dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 in riferimento

agli artt. 3 e 39 della Costituzione per avere attribuito il potere di

costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sindacati aderenti

alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e

non ad ogni associazione sindacale ovvero alle maggioranze esistenti

sul luogo di lavoro (pretore di Roma, ordinanza 4 agosto 1971; pretore

di Torino, ordinanza 8 ottobre 1971), nonché per avere sancito una

posizione di preminenza delle associazioni centrali sindacali più

forti, cristallizzando intorno a queste il processo di associazione

sindacale e per avere così vanificato il principio di libertà di cui

all'art. 14 della legge n. 300 del 1970 (pretore di Milano, ordinanza

14 novembre 1970; pretore di Torino, ordinanza 26 febbraio 1972).

Il secondo gruppo di questioni si appunta sull'asserita

illegittimità dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento

all'art. 3 della Costituzione: a) per la disparità di trattamento che

crea tra datori di lavoro e lavoratori sia sul piano processuale che

sostanziale; b) per la particolare efficienza del provvedimento; c) per

la specialità della procedura e l'indeterminatezza dei legittimati; d)

per il fatto che il provvedimento è fornito di clausola esecutiva

(pretore di Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972); in riferimento agli

artt. 2, primo comma, 3, primo e secondo comma, 24, primo comma, e 39

della Costituzione per aver legittimato ad esperire il procedimento

previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, soltanto gli

organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse

e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali ed in

particolare quelle previste dall'art. 19 (pretore di Bressanone,

ordinanza 4 ottobre 1971; pretore di Padova, ordinanze 20 settembre

1971; tribunale di Pavia, ordinanza 17 febbraio 1972; pretore di

Trinitapoli, ordinanza 22 luglio 1972; pretore di Oristano, ordinanza

10 novembre 1972; tribunale di Milano, ordinanza 21 febbraio 1973); in

riferimento agli artt. 39 e 24 in quanto conferisce rilevanza soltanto

agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e in

quanto legittima ad esperire il procedimento di cui al citato art. 28

associazioni non riconosciute e pertanto prive di personalità

giuridica (pretore di Pompei, ordinanza 7 luglio 1971); in riferimento

all'art. 40 della Costituzione per avere tutelato lo sciopero prima

della regolamentazione di questo (pretore di Trinitapoli, ordinanza 22

luglio 1972).

3.- Non fondate sono le questioni di legittimità costituzionale

sollevate in ordine all'art. 19 della legge n. 300 del 1970 (Statuto

dei lavoratori) in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.

La legge citata, garantendo all'art. 14, in conformità del

precetto di cui all'art. 39 della Costituzione, a tutti i lavoratori il

diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere

attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, stabilisce che

determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale,

particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità

produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei

sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per

lo svolgimento di tali funzioni.

Di conseguenza, l'art. 19, stabilendo che ad iniziativa dei

lavoratori in ogni unità produttiva possano essere costituite

rappresentanze sindacali aziendali, indica che questa costituzione

facoltativa deve essere compiuta nell'ambito delle associazioni

aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano

nazionale oppure nell'ambito delle associazioni sindacali non affiliate

alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti

collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità

produttiva.

Con ciò il legislatore, mentre riconosce a coloro che siano

lavoratori in un'unità produttiva il potere di costituire per loro

esclusiva volontaria iniziativa rappresentanze sindacali nella medesima

unità, nello stesso tempo, indicando i requisiti che devono avere le

associazioni nel cui ambito può essere concretamente conferita la

rappresentanza sindacale, ha operato una scelta razionale e

consapevole, tenendo presenti gli scopi che si propone la legge n. 300

del 1970. Ha infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli

gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi

requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale possano

pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente

nell'ambito dell'azienda attività non idonee e non operanti per i

lavoratori e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di

organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali,

interferendo nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali

i più diversi ed anche a contrasto fra loro, abbiano il potere di

pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti,

compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella

dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi

degli stessi lavoratori.

4. - La razionalità della scelta compiuta dal legislatore nella

sfera della sua discrezionalità per il soddisfacimento di reali

esigenze economico - sociali risulta evidente, esaminando i due

requisiti alternativi richiesti dall'art. 19 perché nell'ambito di

associazioni sindacali possa essere conferita, ad esclusiva iniziativa

dei lavoratori in ogni unità produttiva, rappresentanza sindacale

aziendale. Col primo di questi requisiti, cioè l'aderenza

dell'associazione "alle confederazioni maggiormente rappresentative sul

piano nazionale", il legislatore ha indicato un criterio valutativo, la

cui esistenza è verificabile in ogni momento.

Tale criterio non si riferisce ad una comparazione fra le varie

confederazioni nazionali, sibbene ad una "effettività" - che può

essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale - della loro

forza rappresentativa, così dovendosi interpretare la norma in base ad

una valutazione del sistema nel quale essa si inserisce e che è

caratterizzato, appunto, dall'evidente intento di circoscrivere le

rappresentanze aziendali in un ambito nel quale ai poteri ad esse

riconosciuti faccia riscontro un'effettiva capacità di rappresentanza

degli interessi sindacali. Questo criterio risulta del resto già

adottato nella attuazione dell'art. 99 della Costituzione con la legge

5 gennaio 1957, n. 33, e in particolare con l'art. 2 e con il d.l. 3

febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, ed in

particolare con l'art. 2.

Pertanto la facoltà riconosciuta ai lavoratori in ogni unità

produttiva di costituire rappresentanze aziendali può essere

esercitata nell'ambito di ogni associazione aderente ad una

confederazione che abbia raggiunto una reale effettività

rappresentativa sul piano nazionale.

A questo criterio il legislatore ne ha aggiunto alternativamente un

altro, basato sul riferimento preciso ed oggettivo ad un fatto

specifico, la cui realizzazione è aperta ad ogni singola associazione

sindacale, cioè l'aver firmato contratti collettivi nazionali o

provinciali di lavoro, applicati nell'unità produttiva.

Trattasi quindi di scelta consapevole del legislatore non

censurabile da questa Corte, scelta che non limita la libertà

sindacale garantita dall'art. 39 della Costituzione ed attuata

dall'art. 14 della legge n. 300 del 1970.

L'art. 19 della medesima legge non contrasta con il precedente art.

14 tenendo anche conto che le associazioni sindacali costituite in base

a questo ultimo godono dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 18

della medesima legge. Né è da accogliersi l'affermazione del pretore

di Roma, che con la normativa dell'art. 19 "il momento genetico delle

rappresentanze sindacali aziendali qualifica e insieme trasforma le

associazioni che ne possono beneficiare in associazioni diverse dalle

altre e contro le altre operando una metamorfosi di qualità che incide

decisamente sulla libertà e sull'uguaglianza sancite dagli artt. 3 e

39 della Carta costituzionale".

Basta infatti osservare che l'art. 19 assicura ai lavoratori in

ogni unità produttiva la piena facoltà di costituire a loro esclusiva

iniziativa rappresentanze aziendali, esercitando nel conferimento di

tale rappresentanza il diritto di libera scelta nell'ambito delle

associazioni che possono concretamente attuare questa funzione.

Tali sono infatti quelle che abbiano conseguito i requisiti

oggettivi che il legislatore ritiene necessari per adempiere alla

rappresentanza aziendale: indicando tali requisiti, particolarmente

significativi della forza rappresentativa, non si opera alcuna

discriminazione fra le associazioni sindacali anche in quanto i

requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da altre

autorità né possono sorgere arbitrariamente o artificialmente, ma

sono sempre direttamente conseguibili e realizzabili da ogni

associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a propri

atti concreti e sono oggettivamente accertabili dal giudice ove sorgano

controversie la cui decisione richieda la valutazione della legittima

costituzione di una concreta rappresentanza sindacale.

Non sussiste pertanto la diversità e la metamorfosi rilevate dal

pretore di Roma, trattandosi di associazioni che beneficiano degli

stessi diritti riconosciuti a tutte le altre dallo Statuto dei

lavoratori, ma nell'ambito delle quali, in quanto esista attualmente

uno dei requisiti enunciati, può essere conferita facoltativamente,

per esclusiva iniziativa e libera scelta dei lavoratori, la

rappresentanza di cui all'art. 19.

La legittima discrezionalità della scelta operata dal legislatore

nell'indicazione dei criteri qualificanti le associazioni nel cui

ambito può esercitarsi la facoltà dei lavoratori di costituire

rappresentanza sindacale aziendale, è confermata dallo stesso rilievo

del pretore di Roma, il quale, rendendosi conto degli "effetti

gravissimi che una paventata atomizzazione sindacale può originare in

termini economico - sociali" e pertanto, implicitamente, della

necessità di attribuire soltanto a determinate associazioni le

funzioni di cui agli artt. 20, 23, 27 ecc. della legge n. 300 del 1970,

sostiene l'opportunità di un criterio diverso da quello stabilito

nell'art. 19, cioè di attribuire di volta in volta e per determinati

periodi tali funzioni alla maggioranza delle associazioni aziendali

risultante da un confronto tra esse. Il rilievo pone ancora

maggiormente in luce la natura della disposizione dell'art. 19

rientrante nella discrezionalità del legislatore, della quale non può

contestarsi la validità e la razionalità.

5. - Infondata è anche la questione di legittimità costituzionale

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di

Trinitapoli nei confronti dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in

quanto questo fornirebbe un mezzo di difesa ai lavoratori per reprimere

eventuali abusi dei datori di lavoro e non fornirebbe a questi ultimi

un mezzo analogo per reprimere eventuali abusi dei lavoratori, dando

così luogo ad una disparità di trattamento con violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Il vizio logico e giuridico in cui incorre il ragionamento del

giudice a quo appare chiaramente. A parte la base su cui sembra

impostato e che conduce a concepire il rapporto di lavoro come un

inevitabile ed incessante conflitto fra imprenditori e lavoratori, ad

interpretare sotto questo profilo le norme relative e conseguentemente

a considerare il procedimento previsto dall'art. 28 esclusivamente come

un mezzo per opprimere i datori di lavoro, è evidente che il principio

di uguaglianza non può ritenersi violato solo perché vengono emanate

norme processuali protettive di interessi sindacali contemplati dalla

stessa Costituzione.

Con la normativa prevista nell'art. 28 il legislatore ha inteso

apprestare mezzi procedurali allo scopo di dar rilievo giuridico a quel

movimento evolutivo, già largamente attuato in altre nazioni, per cui

le divergenze di interessi fra datori di lavoro e lavoratori, in luogo

di svolgersi sul piano extragiuridico e del contrasto extragiudiziale

con mezzi diretti di autodifesa e di offesa quali scioperi, astensioni

dal lavoro, occupazioni, serrate, licenziamenti ecc., tendano

spontaneamente sempre più a condursi entro l'ambito del diritto dello

Stato e siano composte e regolate dinanzi agli organi giurisdizionali

di questo.

L'articolo in parola, riguardo all'attività indicata come

"condotta antisindacale", provvede introducendo uno speciale

procedimento sommario da svolgere avanti il pretore. A questo

magistrato, in casi di comportamento del datore di lavoro diretto ad

impedire o a limitare l'esercizio della libertà e dell'attività

sindacale nonché del diritto di sciopero, attribuisce il potere,

previa convocazione delle parti ed assunte sommarie informazioni e

qualora ritenga sussistente la violazione denunziata, di provvedere con

decreto motivato impugnabile, ordinando la cessazione del comportamento

che ritiene illegittimo e la rimozione degli effetti. Trattasi pertanto

di un provvedimento di urgenza diretto a ripristinare provvisoriamente

lo statu quo, in attesa che su ricorso degli interessati si svolga

avanti l'autorità giudiziaria il giudizio ordinario per accertare la

legittimità del comportamento contestato e le sue conseguenze

giuridiche.

La normativa prevista dall'art. 28 non ha soltanto il fine

immediato di realizzare una pronta difesa dei lavoratori, ma s'inquadra

in un disegno assai più vasto d'interesse generale diretto ad evitare,

mediante un procedimento sommario ed un provvedimento provvisorio,

conflitti di lavoro, lacerazioni e scontri fra lavoratori e datori di

lavoro che possano dar luogo ad agitazioni, a scioperi o comunque ad

interruzioni di attività lavorativa, le quali turbino l'attività

aziendale.

Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento

sommario per reprimere in via di urgenza un comportamento che ritiene

illegittimo non importa la conseguenza costituzionale di dover emanare

altra legge per reprimere atti lesivi oggettivamente diversi compiuti

da soggetti diversi o per proteggere diritti diversi o statuire su

situazioni oggettivamente diverse, né viola in alcun modo la parità e

l'uguaglianza dei cittadini. L'art. 28, statuendo disposizioni avverso

il compimento di determinati atti, comprende tutti i cittadini che di

tali atti si rendano autori, senza fare fra essi alcuna distinzione e

pertanto la legge di per sé non incorre in alcuna violazione dell'art.

3 della Costituzione.

Può aggiungersi, per quanto superfluo, che le leggi vigenti

tutelano anche in via provvisoria gli interessi dei datori di lavoro

contro atti dei lavoratori con provvedimenti di urgenza quali ad

esempio quelli previsti dagli artt. 703 e 700 del codice di procedura

civile, e può rilevarsi che lo stesso art. 28 della legge n. 300 del

1970 assicura nel procedimento da esso previsto il contraddittorio fra

le parti e inoltre che il datore di lavoro può infliggere sanzioni

disciplinari in via di autotutela in forza del potere gerarchico

riconosciutogli all'art. 7 della medesima legge.

6. - Non sono da accogliere le questioni di incostituzionalità

sollevate dal medesimo pretore di Trinitapoli basate sull'efficienza

del provvedimento ex art. 28 e sul fatto che esso sia munito di

clausola esecutiva.

A parte che anche altri provvedimenti contemplati nel codice di

procedura civile (quali i decreti e le ordinanze emesse da pretore ai

sensi dell'art. 700, dell'art. 689, comma primo, in caso di denunzia di

nuova opera e di danno temuto, dell'art. 703 per il procedimento

possessorio nella fase preliminare a cognizione sommaria, dell'art. 665

il quale prevede l'ordinanza non impugnabile di rilascio) sono

interinali e provvisoriamente esecutivi, la procedura introdotta

dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 costituisce una scelta

legislativa discrezionale non suscettibile di controllo in se de di

giudizio di legittimità costituzionale.

Non vanno presi in considerazione gli argomenti addotti dal giudice

a quo basati su affermate lentezze dei procedimenti giudiziari cui

possono ricorrere i datori di lavoro, atteso che eventuali

inconvenienti nell'amministrazione della giustizia nell'applicazione di

date norme processuali non possono costituire motivi di

incostituzionalità di altre norme.

7. - Non ha rilievo l'argomento sollevato dallo stesso pretore che

il ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 può essere proposto

in guisa da lasciare indeterminate le persone fisiche dei ricorrenti e

pertanto, in caso di vittoria del datore di lavoro, da rendere

difficile a questo di ottenere il rimborso delle spese processuali.

L'argomento è infondato nelle sue premesse in quanto essendo il

ricorso degli organismi locali un atto di parte, esso deve contenere a

pena di inammissibilità tutte le indicazioni richieste dagli artt.

125, 163 e 164 del codice di procedura civile.

Né si comprende perché resterebbe indeterminata la

identificazione dei soggetti legittimati per il fatto che il

legislatore ha fatto uso dell'espressione "organismi locali" termine

questo avente un significato preciso e pregnante.

8. - Infondate si appalesano anche le questioni di legittimità in

riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, della Costituzione

sollevate dai giudici a quo in merito all'articolo 28 della legge n.

300 del 1970 per avere questo legittimato a esperire il procedimento

ivi previsto solo gli organismi locali delle associazioni sindacali

nazionali e non i singoli lavoratori, le altre associazioni sindacali e

le rappresentanze sindacali aziendali.

Lo speciale procedimento introdotto dall'art. 28 non modifica né

restringe o limita in alcun modo le tutele già assicurate dalle leggi

e dallo stesso Statuto dei lavoratori ai diritti dei lavoratori, dei

datori di lavoro e delle associazioni sindacali, ma, come si è detto,

è diretto a reprimere in via di urgenza e provvisoriamente

comportamenti diretti contro l'attività e la libertà sindacale. È

evidente pertanto la razionalità della norma, la quale attribuisce

questo mezzo di per se stesso efficace, ad organizzazioni responsabili

che abbiano un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e

possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando, in

vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi

isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli

lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni

individuo, l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura prevista

dall'art. 28.

La stessa intitolazione della norma: "repressione di condotta

antisindacale", indica che la condotta del datore di lavoro prevista da

questa norma non può essere identificata con quella violatrice di meri

interessi patrimoniali o morali di singoli individui, ma deve

estrinsecarsi in atti diretti ed idonei a colpire o ad impedire o a

limitare l'esercizio della libertà o lo svolgimento dell'attività

sindacale e pertanto gli interessi collettivi di una larga sfera di

lavoratori. La valutazione di tali atti al fine di promuovere la

procedura prevista dall'art. 28 è quindi razionalmente affidata dal

legislatore agli organismi locali delle associazioni sindacali

nazionali che vi abbiano interesse, i quali meglio d'ogni altro sono in

grado di ricorrervi fondatamente e tempestivamente.

L'art. 28, legittimando al ricorso gli organismi locali delle

associazioni sindacali nazionali "che vi abbiano interesse" specifica

senz'altro come gli interessi che la procedura prevista intende

proteggere siano quelli connessi a tali associazioni, i quali

trascendono quelli soggettivi dei singoli individui. La volontà del

legislatore di distinguere gli interessi collettivi dei lavoratori da

quelli dei singoli colpiti risulta tanto più evidente in quanto gli

organismi indicati dall'art. 28 sono legittimati al ricorso

indipendentemente dalla volontà individuale dei colpiti, i quali

dispongono di mezzi processuali a difesa dei loro interessi.

Pertanto la scelta operata dal legislatore nella sfera della sua

discrezionalità appare del tutto razionale e rispondente alla realtà

delle cose, allo scopo che si prefigge raggiungere e all'interesse

della collettività. La razionalità di tale scelta è fra l'altro

confermata dalla considerazione che se ogni singolo lavoratore o

qualsiasi associazione sindacale fossero legittimati al ricorso ex art.

28, la situazione che ne deriverebbe sarebbe tale da compromettere

l'attività dell'azienda, da ledere la produttività di questa e da

ostacolare se non paralizzare l'azione direttiva dell'imprenditore. Fra

l'altro condurrebbe inevitabilmente a prospettare ogni contrasto, anche

di natura meramente patrimoniale, fra lavoratore e datore di lavoro

come condotta antisindacale di quest'ultimo, dando vita ad una pletora

indiscriminata di ricorsi.

9. - Non sussiste nemmeno il contrasto denunziato dal pretore di

Padova fra il predetto art. 28 e l'art. 2 della Costituzione, in quanto

il primo, legittimando organismi sindacali aventi determinati requisiti

oggettivi a proporre il ricorso ex art. 28, non colpisce in alcun modo

né limita i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle

formazioni sociali ove svolge la sua personalità. Né sussiste il

contrasto denunziato dal medesimo pretore fra l'art. 24 della

Costituzione e l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto questo

non ha in alcun modo soppresso o limitato i mezzi di tutela assicurati

al singolo e ad altre associazioni per la difesa dei propri diritti e

interessi legittimi, ma ha solo introdotto un nuovo mezzo processuale

per tutelare in via di urgenza interessi che trascendono quelli del

singolo e che si aggiunge ai mezzi di tutela individuali, attribuendone

l'esercizio a determinati organismi che il legislatore, nella sua

legittima e insindacabile discrezionalità, ritiene idonei ad espletare

tale funzione.

10. - Non sussiste il contrasto denunziato dal pretore di

Bressanone fra l'art. 3, primo comma, della Costituzione e l'inciso "su

ricorso delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse"

dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970 in quanto alla legittimazione

al ricorso di cui al detto articolo degli "organismi locali delle

associazioni nazionali che vi abbiano interesse" e non di altre

organizzazioni sindacali corrisponde a situazioni oggettivamente

diverse in cui versano i primi aventi determinati requisiti rispetto

alle seconde che di tali requisiti sono sfornite ed è pertanto

pienamente giustificata sul piano razionale.

Per i medesimi motivi è da escludere il contrasto denunziato dal

tribunale di Pavia e dai pretori di Oristano e di Pompei fra l'art. 28

della citata legge e l'art. 3 della Costituzione.

Il conferimento agli organismi indicati nell'art. 28 e non ad altri

della legittimazione ad esperire lo speciale ricorso rientra nella

sfera della discrezionalità del legislatore e non è

costituzionalmente sindacabile da questa Corte.

11. - Insussistente è anche, per i motivi in precedenza

illustrati, la pretesa violazione denunziata dal pretore di Padova

dell'art. 39 della Costituzione, in quanto, come già esposto, l'art.

28 non limita l'organizzazione o l'attività dei sindacati, ma

legittima, in coerenza con l'ultimo comma del medesimo art. 39, i

sindacati che hanno, in base a requisiti oggettivi indicati dal

legislatore, incisività rappresentativa, ad agire con la procedura ex

art. 28 per la repressione di atti lesivi di interessi collettivi

sindacali.

12. - Non è parimenti da accogliersi la denunzia di

incostituzionalità mossa dal pretore di Pompei nei confronti dell'art.

28 della legge n. 300 del 1970 in riferimento agli artt. 24 e 39 della

Costituzione per avere concesso ad associazioni sindacali non

registrate, senza il riconoscimento della loro personalità giuridica,

un diritto di ricorso al giudice.

L'infondatezza della questione risulta dalla disposizione dell'art.

36 del codice civile, pienamente applicabile alle associazioni

sindacali, il quale prescrive che le associazioni non riconosciute come

persone giuridiche possono stare in giudizio nella persona di coloro ai

quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza

o la direzione.

13. - Infondata è anche la questione sollevata dal pretore di

Trinitapoli, il quale denunzia l'incostituzionalità dell'art. 28 della

legge n. 300 del 1970 in quanto in contrasto con l'art.40 della

Costituzione.

L'infondatezza di tale denunzia appare evidente, richiamando le

sentenze di questa Corte n. 123 del 1962, n. 141 del 1967 e quella

recente n. 1 del 1974, affermanti che il diritto di sciopero è

operante nell'ordinamento indipendentemente dall'emanazione di norme

legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione

possono legittimamente segnarne i limiti, e che la legge n. 300 del

1970 nulla aggiunge e nulla toglie all'enunciazione di questi criteri

generali fissati dalla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori), in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, e

dell'art. 28 della medesima legge, in riferimento agli artt. 2, 3,

primo e secondo comma, 24, 39 e 40 della Costituzione, sollevate dai

giudici a quo con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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