Codice penale

Art. 650 c.p. — Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 221/1983

    Questione infondata
    18 luglio 1983

    Questione già dichiarata non fondata. - O. n. 101/1983 e S. n. 168/1982.

    Art. 650 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 101/1983

    Questione infondata
    18 aprile 1983

    Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui non può censurarsi una disciplina che, come nel caso, ragionevolmente tuteli un interesse, argomentando che essa non tuteli interessi di uguale valore o addirittura più rilevanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 650 c.p. e 2 e 4 l. 26 luglio 1965, n. 966 nella parte in cui prevedono solo l'incriminazione di chi sia munito del certificato di prevenzione incendi e lo abbia lasciato scadere ovvero abbia tenuto un comportamento non conforme agli obblighi prescritti, e non anche di chi non abbia mai richiesto il suddetto certificato mantenendo lo stesso comportamento). - S. n. 168/1982.

    Art. 650 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento · Art. 4 Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

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  • Ordinanza n. 11/1977

    Questione infondata
    12 gennaio 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 23 e 25, secondo comma, Cost., essendo stata, la stessa questione, già dichiarata infondata con sent. n. 168 del 1971, e non essendo stati prospettati nell'ordinanza nuovi profili, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza.

    Art. 650 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 23 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (17)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice «le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione». Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico. Se si è inteso di usare il termine «giuridico» in contrapposto a «sociale», la distinzione non può valere, perchè è proprio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni «concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione», si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione. Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice. Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali. TITOLO I. Delle contravvenzioni di polizia.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 213

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art650 · fonte del testo

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