Statuto dei lavoratori

Art. 26 statuto dei lavoratori — Contributi sindacali

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' aziendale. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)). ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)).

Testo vigente dal 27 settembre 1995

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26 statuto dei lavoratori, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27722/2025

    17 ottobre 2025

    L'abrogazione dell'art. 26, comma 2, st.lav., a seguito del referendum del 1995, non ha determinato il divieto di riscossione delle quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, limitandosi a farne venir meno l'obbligo legale, con la conseguenza che i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere dalla retribuzione i contributi da versare al sindacato stesso, configurandosi, a fronte di un rifiuto ingiustificato, un inadempimento rilevante sul piano civilistico e suscettibile di integrare anche una condotta antisindacale, siccome posto in essere in violazione sia del diritto individuale dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire sia del diritto del sindacato di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

    Art. 26 statuto dei lavoratori · Art. 1260 c.c. · Art. 28 statuto dei lavoratori

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 76/1998

    Questione infondata
    26 marzo 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto il giudice rimettente, oltre a non far cenno alcuno della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, si limita a rinviare, quanto alle ragioni poste a sostegno delle dedotte censure di incostituzionalità, ad altra ordinanza di rimessione, già oggetto, peraltro, di una pronunzia di infondatezza da parte della Corte con la sentenza n. 244 del 1996. - Cfr., da ultimo, S. n. 79/1996, nella quale si conferma il consolidato orientamento della Corte relativo alla manifesta inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate in termini che non consentano la verifica sull'avvenuto apprezzamento da parte del giudice 'a quò circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni medesime, <<risultando a tal fine necessario che lo stesso rimettente fornisca elementi sulla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, motivi circa la rilevanza della questione e renda esplicite le ragioni del dubbio di legittimità costituzionale attraverso argomentazioni autosufficienti, non potendo attingersi, per emendare carenze, alla motivazione di altra ordinanza emessa in un diverso procedimento>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 39 cost. · Art. 2 cost. · Art. 19 statuto dei lavoratori

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 settembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1991 al 27 settembre 1995. 81 parole tolte, 32 parole aggiunte.

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attivita' aziendale. tolto: Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonche' sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale. Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art26 · fonte del testo

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