Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Non è giustificata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d'urgenza, non essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtù del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorità rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali è consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo è limitato alla mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. D'altro canto, non va dimenticato che in ogni caso è da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. - l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 700 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui non prevede che, con l'ordinanza che accoglie la domanda cautelare, il giudice amministrativo possa provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare, così determinando una palese diversità di trattamento tra la parte pubblica e quella privata (con conseguente violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.), tale da incidere sulla piena esplicazione del diritto di difesa di quest'ultima, precludendo (in contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.) la possibilità stessa di chiedere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative alla fase cautelare. La norma censurata mira a disincentivare un ricorso indiscriminato alla tutela cautelare, costituendo una remora alla proposizione di domande palesemente infondate; tale ratio non ricorre nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare. Così ricostruita la ratio della norma censurata, quest'ultima appare il frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore nel configurare gli istituti processuali. Neppure sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, poiché la parte privata vittoriosa nella fase cautelare ben può ottenere il rimborso delle spese relative a questa fase ove risulti vittoriosa nel merito.
Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt.…
Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c.
Restituzione degli atti al giudice a quo, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice amministrativo di emettere provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ., perché valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale ha modificato (all'art. 3) la norma impugnata. M.R.
Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 700 c.p.c. · Art. 669-sexies c.p.c. · Art. 24 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede espressamente il potere del giudice amministrativo di sospendere, con ordinanze cautelari propulsive, i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 113, commi primo e secondo, Cost., in quanto la questione stessa non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale, ma è finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia definitiva dall'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento da parte del giudice d'appello; finalità, questa, estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. - S. nn. 284/1974, 227/1975, 8/1992. red.: S. Di Palma
Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, risultando pacifica ed incontestata la qualificazione giuridica della posizione soggettiva della società ricorrente, il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice 'a quò rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte, le questioni sollevate. Infatti, nella specie, la domanda proposta innanzi al giudice 'a quò aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, ne' è revocabile il dubbio che neanche l'urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni. - v., da ultimo, S. nn. 263/1994, 349/1993, 288/1993 e O. n. 458/1993. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Art. 700 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 29, n. 1, e 33 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 2, 7, secondo comma, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, all. E), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per essere state dette questioni - peraltro, già dichiarate con sentenza inammissibili - formulate in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi. - S. n. 169/1982.
Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 29 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 39 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 2 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
rinvia ad udienza pubblica i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO…
Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 29 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 39 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 7 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Il termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al TAR appare ragionevolmente congruo, ai fini di una adeguata impugnazione, anche nei confronti dei non abbienti i quali abbiano richiesto il gratuito patrocinio, dal momento che l'apposita commissione (di cui all'art. 28 d.P.R. 21 aprile 1973 n. 214) istituita presso ciascun T.A.R. o Sezione distaccata, si riunisce periodicamente secondo il prefissato calendario e puo` in caso di urgenza essere convocata straordinariamente. I possibili inconvenienti derivanti da circostanze di fatto, suscettibili di dar luogo a differenze di trattamento, non sono riferibili alla norma impugnata, e non determinano, quindi, vizi di incostituzionalita`. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 commi primo e terzo Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 21 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non prevede la sospensione, o una diversa decorrenza, del termine ordinario di 60 giorni per ricorrere al T.A.R. avverso un provvedimento amministrativo a favore del cittadino non abbiente che proponga domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio).
Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 2005 al 16 settembre 2010. 942 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N.tolto: 15. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonche' degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo puo' altresi' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla integrita' dell'ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il caso, le misure cautelari interinali. Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o l'appello contro un'ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice puo' provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare. L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta cautelare comporta priorita' nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al Consiglio di Stato. aggiunto: 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art21 · fonte del testo
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