Art. 36 c.p. — Pubblicazione della sentenza penale di condanna

[1]La sentenza di condanna alla pena di morte o all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel Comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.5

[2]La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata ((...)) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni.

[3]La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

[4]La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((...)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 17 luglio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella disposizione che riguarda la pubblicazione della sentenza penale di condanna ho volentieri sostituito, alla espressione: «la condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione della sentenza, ecc...» (articolo 40 del progetto), l'altra più esatta: «la sentenza di condanna ... è pubblicata, ecc.» (art. 36 del codice). La Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la norma che stabilisce le modalità della pubblicazione fosse trasferita nel codice di procedura penale. Trattandosi tuttavia di una pena accessoria, ho ritenuto più proprio che nel codice penale fossero determinate quelle modalità, lasciando al codice di procedura penale le regole che attengono esclusivamente al procedimento di esecuzione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 22

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2010 al 17 luglio 2011. 37 parole tolte in 2 capoversi.

La sentenza di condanna e' inoltre pubblicatatolto: , per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice eaggiunto: ... nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito …

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedentitolto: , salva la pubblicazione nei giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustiziaaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art36 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari