Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e

28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1970 dal pretore di Mirandola

nella causa di lavoro vertente tra le organizzazioni sindacali FILTEA -

CGIL, FILTA-CISL e UILA-UIL di Concordia e la ditta confezioni OLMAR,

iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1972 dal tribunale di Grosseto

nella causa di lavoro vertente tra Pellegrini Nazzareno e la Camera

confederale del lavoro CGIL di Grosseto, iscritta al n. 216 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In data 14 dicembre 1970 le organizzazioni sindacali FILTEA -

CGIL, FILTA - CISL e UILA - UIL di Concordia ricorrevano al pretore di

Mirandola lamentando la violazione, da parte della ditta di confezioni

OLMAR, dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per aver

sospeso un gruppo di operaie perché svolgevano attività sindacale

nell'ambito dell'azienda ed avevano partecipato ad uno sciopero indetto

nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale.

Il 18 dello stesso mese, il pretore convocava presso di sé le

parti e svolgeva una sommaria istruttoria per meglio chiarire i termini

della questione.

A conclusione dell'incontro, i titolari della ditta OLMAR

chiedevano in via pregiudiziale che il pretore respingesse il ricorso

in quanto, al momento della sua presentazione, le operaie erano state

riassunte al lavoro e, in via subordinata, perché la sospensione dal

lavoro era stata determinata da necessità aziendali, data la

momentanea mancanza di materia prima.

I ricorrenti insistevano nel ricorso stesso chiedendo che il

pretore provvedesse, con decreto, a rimuovere gli effetti della

condotta antisindacale, non limitandosi l'art. 28 della legge invocata

alla presa in considerazione della sola condotta discriminatoria della

sospensione.

Il pretore si riservava di decidere.

Il pretore, a scioglimento della riserva, in data 23 dicembre

emetteva ordinanza sollevando la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in

riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54,

55 e segg. della Costituzione, nonché dell'art. 28, in relazione agli

artt. 54, 101, 134 e 136 della stessa Costituzione.

L'ordinanza, partendo dalla considerazione che l'art. 15 della

legge impugnata, con l'usare l'espressione "sciopero", senza che ad

essa sia fatta seguire alcuna precisazione, parrebbe riferirsi allo

sciopero in senso illimitato, ossia a qualsiasi forma di sciopero,

qualunque ne siano i fini e le modalità, ravvisa, in una siffatta

concezione, un contrasto:

a) con l'art. 40 Cost., il quale presupporrebbe uno sciopero

disciplinato e legato, anche per la sua inserzione nel titolo "rapporti

economici", alle sole rivendicazioni economiche o a rivendicazioni ad

esse correlative;

b) con l'art. 1 Cost. e, per i collegamenti che tale articolo

determina, con gli artt. 48, 49, 50, 54 e con quelli che dall'art. 55

in poi fissano l'ordinamento della Repubblica, in quanto, consentendosi

anche lo sciopero politico, si consentirebbe la sostituzione alla

volontà di tutto il popolo, titolare, nel suo aspetto unitario, della

sovranità interna, la volontà di una frazione di esso o, comunque,

che la sovranità venga esercitata in forme diverse da quelle previste

dalla parte seconda della Costituzione stessa;

c) con l'art. 10 Cost., poiché l'illimitatezza dell'esercizio del

diritto e la sua articolazione in forme sleali e abnormi, si

risolverebbe in una violazione dei principi universalmente riconosciuti

in una ordinata società civile e che fanno perno sulla buona fede e

sulla correttezza;

d) con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., che garantiscono,

rispettivamente: la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo; la

uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge; il diritto -

dovere per ogni cittadino di svolgere un'attività o una funzione

secondo le proprie possibilità e la propria scelta; il lavoro, in

tutte le sue forme e applicazioni e nella sua funzione sociale di

strumento di produzione di beni di consumo, e la libera iniziativa

economica privata;

e) con l'art. 24 Cost., poiché nella mancanza di ogni distinzione

limitativa, pone l'imprenditore nella condizione di non poter ricorrere

al giudice per la tutela dei suoi diritti che, oltretutto, egli non sa

"se e in che misura esistano".

La non manifesta infondatezza della questione di illegittimità

dell'art. 15 della legge, coinvolge, ad avviso del pretore, anche

l'art. 28 della stessa legge, in quanto impone l'applicazione di una

norma viziata d'incostituzionalità. L'art. 28 è ritenuto,

specificatamente in contrasto con:

a) l'art. 54 Cost., che impone a tutti i cittadini la fedeltà alla

Repubblica e l'osservanza della Costituzione e delle leggi;

b) gli artt. 134 e 136 Cost., i quali attuerebbero una graduazione

tra le fonti del diritto, assicurando una posizione di preminenza alle

norme costituzionali.

Infine, si sostiene nell'ordinanza che, indipendentemente dal

riconoscimento o meno della incostituzionalità dell'art. 15 della

legge, l'art. 28 violerebbe pur sempre l'art. 101 Cost., in quanto la

mancata caratterizzazione giuridica "dell'istituto sciopero" creerebbe

un vero e proprio vuoto legislativo che non può essere colmato dal

giudice in sede interpretativa.

Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio davanti alla

Corte.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

presentato le sue deduzioni.

L'avvocatura dello Stato confuta l'impostazione di carattere

generale sulla quale farebbe perno l'ordinanza del pretore di

Mirandola, e rappresentata dall'assunto che il difetto di una

regolamentazione del diritto di sciopero renderebbe legittimo

inquadrare in esso ogni forma di astensione dal lavoro, qualunque ne

siano le modalità e i fini.

A riguardo, l'Avvocatura obietta che il nostro ordinamento

giuridico conosce moltissimi istituti che sono enunciati e non pure

definiti dal legislatore e che detti istituti, attraverso la dottrina e

la giurisprudenza, hanno acquistato dei contenuti e dei limiti ben

precisi. La stessa situazione si è verificata, anche, per quanto

attiene al diritto di sciopero: la Corte costituzionale in numerose

sentenze avrebbe determinato i limiti di legittimità di tale diritto

sì che esso avrebbe assunto dei connotati ben determinati che, con

l'evolversi della giurisprudenza, vanno via via meglio delineandosi.

Infatti, sostiene l'Avvocatura, la Corte, pur prendendo atto della

mancanza, allo stato attuale della legislazione, di una normativa

intesa a regolare l'esercizio del diritto di sciopero, ne avrebbe

fissati i limiti oggettivi e i limiti soggettivi con le sentenze

ricordate nella stessa ordinanza.

Conseguirebbe, da tutto ciò, che il contrasto tra le norme della

legge 1970, n. 300 e le norme costituzionali richiamate dall'ordinanza,

non sarebbe tale. In conclusione, le argomentazioni sviluppate

sarebbero dirette contro l'art. 40 della Costituzione e, pertanto,

rivelatrici di un indirizzo politico in antitesi con l'interpretazione

che di detto articolo hanno dato la Corte costituzionale e il

legislatore ordinario, che ha recepito nell'ordinamento vigente il

concetto di sciopero.

2. - Il 7 aprile 1971 undici operai, dipendenti della ditta

Pellegrini Nazzareno, corrente in Grosseto, si astenevano, dopo

preavviso, dal lavoro in adesione allo sciopero indetto dalle

confederazioni sindacali nel quadro delle lotte dei lavoratori per

stimolare la politica delle riforme.

Nella stessa giornata a ciascuno degli undici operai veniva inviata

dalla ditta lettera raccomandata di sospensione dal lavoro, a partire

dal giorno successivo, motivata dalla situazione di crisi creatasi nel

settore operativo dell'azienda (commercio di pneumatici per

autoveicoli).

La Camera confederale interveniva tempestivamente per ottenere la

revoca della sospensione. Atteso, però, l'esito negativo

dell'intervento, svolto anche attraverso l'ufficio provinciale del

lavoro, ricorreva al pretore di Grosseto richiedendo, in applicazione

dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei

lavoratori), l'emissione di decreto di immediata riassunzione degli

operai, dovendosi considerare la sospensione come atto di ritorsione

alla loro partecipazione allo sciopero.

In data 28 maggio 1971 il pretore, accogliendo il ricorso,

ingiungeva al Pellegrini di riassumere gli operai sospesi.

Il Pellegrini proponeva, nei termini, opposizione al decreto del

pretore, chiedendo al tribunale, tra l'altro, di sollevare questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970.

Il tribunale, in data 21 gennaio 1972, emetteva ordinanza di

rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dichiarando non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli

artt. 40, 41, 49 e 71 della Costituzione, nella parte in cui detto

articolo di legge, apprestando e disciplinando mezzi e provvedimenti di

repressione della condotta antisciopero del datore di lavoro, non

limita detta repressione ai soli casi di astensione dal lavoro per fini

economici o, in qualche modo, riferibili ai rapporti economici.

L'ordinanza, premesso che il Pellegrini effettivamente sospese gli

operai per avere partecipato allo sciopero e che, in relazione

all'oggetto dello stesso (giornata di lotta per le riforme), esso

dovesse considerarsi di natura politica, pone in forse, proprio per

questa valutazione, la costituzionalità dell'art. 28 dello statuto dei

lavoratori data la sua formulazione generica e illimitata.

A riguardo, per inciso, è da rilevare che il documento unitario

confederale pone, come causa giustificativa dello sciopero, l'esito non

soddisfacente dell'incontro tra le delegazioni sindacali e il Governo

sul tema delle riforme sociali e, in particolare, per la casa e la

sanità.

Nella motivazione, l'ordinanza si riporta alle sentenze della Corte

n. 46 del 1958, n. 29 del 1960, n. 123 del 1962, n. 141 del 1967 e n.

31 del 1969, dalle quali si desumerebbe che il diritto di sciopero,

garantito dall'art. 40 della Costituzione, sarebbe solo quello che si

concreta nell'astensione dal lavoro di più lavoratori subordinati ai

fini della tutela dei loro interessi economici.

L'illegittimità costituzionale dell'art. 28, in riferimento agli

artt. 41, 49 e 71 della Costituzione, sussisterebbe in quanto lo

sciopero per altri fini che non siano quelli sopra enunciati,

concretizzerebbe una lesione della libera iniziativa economica, una

sostituzione dei sindacati ai partiti politici quali strumenti di

formazione e di determinazione della politica nazionale, un'indebita

pressione sugli organi, enti e soggetti cui compete l'iniziativa

legislativa.

Non vi è stata costituzione delle parti né atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del pretore di Mirandola e del tribunale di

Grosseto propongono questioni comuni che investono gli artt. 15 e 28

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) e,

pertanto, i relativi giudizi, discussi congiuntamente nell'udienza

pubblica, possono essere riuniti e decisi con una stessa sentenza.

2. - Il pretore di Mirandola censura, sotto i molteplici profili

costituzionali esposti in narrativa, l'art. 15 della legge

surrichiamata nella parte in cui rende nullo "ogni atto diretto a

licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di

qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti

disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua

affiliazione o attività sindacale, ovvero alla sua partecipazione ad

uno sciopero", per non essersi il legislatore dato carico di

determinare i limiti di legittimità del diritto di sciopero

riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione.

La mancata determinazione dei limiti oggettivi - e soggettivi del

diritto renderebbe legittimo, per il proponente, qualsiasi forma di

sciopero, e creerebbe nel contempo, un vuoto legislativo non

suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.

Da una siffatta carenza sorgerebbe, anche, la illegittimità

costituzionale dell'art. 28 della stessa legge, che impone al giudice

di ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento

illegittimo, non precisato nei suoi aspetti sostanziali attraverso la

caratterizzazione del diritto di sciopero previsto dall'art. 15 della

legge.

La censura mossa dal tribunale di Grosseto al solo art. 28 della

legge, in riferimento agli articoli della Costituzione pure precisati

in narrativa, ricalca i motivi di base della ordinanza del pretore di

Mirandola.

Le questioni sollevate non sono fondate.

3. - Prima di affrontare il merito delle questioni di legittimità

costituzionale proposte dalle due ordinanze, giova ricordare che questa

Corte ha già affermato - sentenza 123 del 1962 - che il diritto di

sciopero è operante nell'ordinamento indipendentemente

dall'emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto

dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente

limiti e modalità. La Corte ha tuttavia ritenuto che, nonostante tale

carenza, lo sciopero già soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle

che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione

dell'istituto così come fu accolto dalla Costituzione (astensione dal

lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano

ad essi comuni), sia a quelle che derivano dalla esigenza di

salvaguardare interessi che, a loro volta, trovino protezione in

fondamentali principi costituzionali. La Corte ha altresì chiarito che

lo sciopero è legittimo non solo quando sia volto a finalità

retributive ma anche quando, più in generale, esso venga proclamato

"in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli

interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il

titolo terzo della parte prima della Costituzione" (sentenza n. 123 del

1962 e n. 141 del 1967), restando escluso dalla tutela costituzionale

quello sciopero che, senza alcun collegamento con i suddetti interessi,

venga effettuato allo scopo di incidere "sull'indirizzo generale del

Governo": il che significa che il diritto di sciopero, mentre da un

canto non può comprendere astensioni dal lavoro proclamate in funzione

meramente politica, legittimamente viene esercitato quando, pur non

inerendo strettamente a rivendicazioni contrattuali, sia attuato in

funzione dell'interesse dei lavoratori alla realizzazione di quel vario

complesso di beni che trovino riconoscimento e tutela nella disciplina

costituzionale dei "rapporti economici".

4. - Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla

interpretazione sistematica data da questa Corte, con le sentenze

richiamate nelle ordinanze, all'art. 40 della Costituzione, ben

avrebbero potuto i giudici di merito procedere alla applicazione dei

criteri stessi al caso concreto e decidere circa la loro aderenza o

meno alla situazione di fatto accertata.

I giudici che hanno proposto la questione hanno peraltro ritenuto

di non poter decidere senza la risoluzione delle perplessità

costituzionali, che starebbero alla base del sollevato intervento di

questa Corte, in ordine alla disciplina giuridica contenuta nella legge

n. 300 del 1970, successiva alle ricordate sentenze, diretta a

garantire e tutelare l'esercizio del diritto contemplato dall'art. 40

della Costituzione.

Sta di fatto che lo statuto nulla toglie e nulla aggiunge alla

enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte; esso infatti,

non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge

contenuta nell'art. 40 della Costituzione, ma solo assicurare una

speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di

lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso

si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione

dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. In

sostanza, il presupposto sul quale poggiano le due ordinanze - la

mancanza, nella stessa legge contestata, della specificazione dei

limiti all'esercizio del diritto di sciopero - non sorge ex novo per

effetto della legge stessa; né essa è tale, per il suo contenuto, da

riprospettare il problema di cui trattasi in forma autonoma e diversa

per aver dato, in qualche modo, al diritto di sciopero contenuti

diversi da quelli desumibili dalla Costituzione secondo i principi

enunciati nella giurisprudenza di questa Corte.

Da siffatte considerazioni è dato trarre una ragionevole

conclusiva proposizione: se i fini, per i quali lo sciopero è stato

promosso e attuato, si inquadrano, direttamente o indirettamente, sul

piano degli interessi economici di ordine generale dei lavoratori,

desumibili senz'altro dal titolo terzo, non può aprioristicamente

essere disconosciuto il ricorso all'autotutela.

Compete, comunque, ai giudici di merito, in relazione ai casi

concreti sottoposti al loro giudizio (partecipazione ad uno sciopero

indetto dalle confederazioni sindacali per ragioni contrattuali, nel

primo caso, per stimolare la politica delle riforme, con diretto

riferimento a quelle relative alla casa e all'assistenza sanitaria, nel

secondo caso), stabilire se gli elementi di valutazione suespressi si

adattino o meno ai casi stessi, ossia se essi incidano nell'ambito di

quel ricordato complesso di diritti e di interessi che trovano nel

titolo terzo della parte prima della Costituzione una loro organica e

armonica collocazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei

lavoratori), proposte con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli

artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e seguenti, 71,

101, 134, 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:1 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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