Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice

penale e dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal

Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra AMIAT,

Azienda municipale igiene ambientale torinese e FALIA, Federazione

autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP, Sindacato

autonomista lavoratori piemontesi, iscritta al n. 97 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In una controversia ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), promossa dall'organismo locale

(FALIA, Federazione autonomista lavoratori igiene ambientale - SALP,

Sindacato autonomista lavoratori piemontesi) dell'associazione

sindacale CONFEDERSAL (Confederazione sindacati autonomisti

lavoratori), il Pretore aveva ritenuto che quest'ultima

organizzazione possedesse il requisito di associazione a livello

nazionale in quanto, seppure presente soltanto in sei regioni, mirava

statutariamente a diffondersi su tutto il territorio, nell'ottica

"della auspicata federalizzazione dello Stato italiano" (la

Confederazione si poneva infatti come insieme di tre Federazioni:

nord, centro e sud), "irrilevante essendo che questa" fosse prevista

"nell'interesse della collettività dei popoli italiani e di tutte le

risorse delle rispettive nazioni".

Nel corso del giudizio di appello avverso la sentenza pretorile

che, su tale premessa, aveva ravvisato l'antisindacabilità del

comportamento della azienda, il Tribunale di Torino ha sollevato, con

ordinanza emessa l'11 gennaio 1994, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 271 del codice penale e 28 della legge n.

300 del 1970, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39,

primo comma, della Costituzione.

Premette il giudice a quo che la sommatoria di nazioni distinte di

cui allo statuto della CONFEDERSAL non può considerarsi equivalente

al concetto di nazione unitaria, non riducibile ad un mero àmbito

territoriale, di cui al citato art. 28. A sostegno di tale assunto il

Tribunale compie un excursus dell'uso che del concetto di nazione è

stato fatto dal Costituente, concludendo nel senso che la norma dello

statuto dei lavoratori postula associazioni che svolgono funzioni a

beneficio del sistema nel suo complesso e non dei soli iscritti,

così incentivando le più ampie forme possibili di aggregazione

sindacale.

Tuttavia - prosegue il giudice remittente - l'art. 39 della

Costituzione non richiede il "requisito nazionale"; la stessa

formulazione della norma, inoltre, indicherebbe che vi sono

interessi-base (qual è quello alla libertà sindacale nell'azienda)

insiti nel diritto al lavoro, la cui garanzia sarebbe possibile

soltanto attraverso la tutela immediata dell'organizzazione sindacale

(intesa come comunità dei lavoratori). In tal senso potrebbe

dubitarsi della legittimità costituzionale, in relazione all'art.

39, primo comma, della Costituzione, dell'art. 28 citato, là dove

esclude la legittimazione delle associazioni sindacali che non siano

nazionali "ancorché esistenti come sindacati di fatto".

Nel merito della controversia il giudice a quo rileva come la

CONFEDERSAL non possa essere qualificata nazionale, aggiungendo

altresì che essa appare anzi essere antinazionale ex art. 271 c.p.

e, come tale, non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.

L'art. 271 c.p., che tutela il sentimento nazionale ed opera come

limite esterno dell'autonomia negoziale, non potrebbe considerarsi

investito dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale

dell'art. 272, secondo comma, c.p., di cui alla sentenza n. 168 del

1986. Di conseguenza parrebbe necessario un intervento della Corte

sulla norma onde rimuovere detto limite, intervento reso necessario

anche dal fatto che "l'esistenza di organismi sindacali di distinte

nazionalità nell'ambito dello Stato costituisce un quid novum nel

vigente ordinamento".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

nel senso dell'inammissibilità per irrilevanza della questione

relativa all'art. 271 c.p. e dell'infondatezza delle censure rivolte

all'art. 28 della legge n. 300 del 1970.

Sotto il primo profilo l'Autorità intervenuta osserva che, ove

dalla norma penale potesse argomentarsi l'illiceità

dell'associazione, ciò si rifletterebbe sulla legittimità della

stessa, a prescindere dal connotato definitorio "nazionale" adottato

nell'art. 28.

Rileva altresì l'Avvocatura come il carattere nazionale riguardi

la dimensione organizzativa della presenza sul territorio

dell'organizzazione e non già la coerenza del suo statuto con la

concezione politica di nazione intesa in senso unitario. Elemento,

questo, d'incerta verificabilità ed inconferente al fine della

delimitazione della legittimazione, siccome non rilevante quanto a

rappresentatività e quindi non sintomatico dell'idoneità

dell'azione sindacale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2,

3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo comma, della Costituzione, della

legittimità costituzionale degli artt. 271 c.p. e 28 della legge n.

300 del 1970. La prima norma è censurata in quanto, con l'affermare

il disvalore dell'antinazionalità vietando le associazioni che si

propongono o che svolgono un'attività diretta a distruggere o a

deprimere il sentimento nazionale, viene a limitare l'autonomia

associativa e a privare del requisito della nazionalità dette

associazioni, non consentendo inoltre che siano costituite

associazioni sindacali di distinte nazionalità nell'a'mbito dello

Stato. La norma dello statuto dei lavoratori è invece sospettata

d'illegittimità costituzionale nella parte in cui consente la

legittimazione attiva esclusivamente agli organismi locali delle

associazioni sindacali nazionali.

2. - La questione concernente l'art. 271 c.p. è manifestamente

inammissibile per l'evidente irrilevanza nel giudizio in corso

dinanzi al giudice remittente, il quale è chiamato a pronunciarsi

sull'appello avverso la sentenza del Pretore in tema di comportamento

antisindacale. La totale estraneità al thema decidendum, della

citata norma incriminatrice, non consente di estrapolare dalla stessa

criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali.

Il sindacato di legittimità non può quindi essere ammesso; sul

punto l'ordinanza di rimessione appare, non a caso, del tutto

carente, sia con riguardo alla motivazione circa la rilevanza, sia in

ordine al giudizio di non manifesta infondatezza.

3. - Analoga carenza, a prima vista, sembra ravvisabile anche con

riferimento alla seconda delle descritte censure. Risulta tuttavia

sufficientemente comprensibile il senso di queste, proponendosi il

Tribunale di ottenere dalla Corte una decisione ampliativa delle

ipotesi di legittimazione ad agire ex art. 28 con riferimento al

requisito della dimensione nazionale. E dunque va esclusa

l'inammissibilità della sollevata questione; la quale è peraltro

infondata.

3.1. - Il procedimento di repressione della condotta antisindacale

si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali,

e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo

particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato. Il fatto

che il legislatore abbia riservato la relativa azione a determinati

soggetti collettivi, risulta coerente con la razionalità delle

scelte poste a base di criteri per individuare la maggiore

rappresentatività degli stessi, più volte scrutinate positivamente

da questa Corte. In particolare la concezione che assume la

dimensione organizzativa nazionale come indice di adeguato livello di

rappresentatività (cfr. la sentenza n. 54 del 1974 e, soprattutto,

la sentenza n. 334 del 1988) è apparsa idonea a "consentire la

selezione, tra i tanti possibili, dell'interesse collettivo rilevante

da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale". Più in

generale e con riferimento all'unica norma costituzionale sulla quale

si sofferma in proposito il giudice a quo , questa Corte ha osservato

come l'opzione nel senso di un livello rappresentativo nazionale,

oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento

sindacale italiano, si uniformi al principio solidaristico nel quale

va inserito anche l'invocato art. 39 della Costituzione.

Ciò, naturalmente, non esclude che lo stesso legislatore possa in

futuro dettare nuove regole idonee a realizzare diversamente "i

principi di libertà e pluralismo sindacale additati dal primo comma

dell'art. 39 della Costituzione", anche prevedendo strumenti di

verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni

(sentenza n. 30 del 1990). Ma il controllo di compatibilità tra

l'indice della dimensione organizzativa nazionale e la realtà

sociale esistente non può concludersi, allo stato, che con la

conferma della non contrarietà del modello statutario al disegno del

Costituente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 271 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21, 24, 35 e 39, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di

cui in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela

della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), sollevata, in riferimento alle medesime norme, dallo

stesso Tribunale di Torino con l'ordinanza citata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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