Corte costituzionale

Sentenza n. 241/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1975 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 20, 27

e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori),

promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1973 dal pretore di Genova

sul ricorso del sindacato UIL-SAT contro il CONI-Totocalcio, iscritta

al n. 454 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48 del 20 febbraio 1974.

Visti gli atti di costituzione del CONI-Totocalcio e d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1975 il Giudice

relatore Guido Astuti;

uditi gli avvocati Ubaldo e Walter Prosperetti, per il

CONI-Totocalcio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio

Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, il

Sindacato Ausiliari Totocalcio esponeva al pretore di Genova che,

avendo richiesto alla direzione di Genova del CONI-Totocalcio

l'autorizzazione allo svolgimento di una assemblea nei locali

dell'Ente, aveva ricevuto il rifiuto di quest'ultimo. Chiedeva, di

conseguenza, che il pretore ordinasse, ai sensi dell'art. 28 dello

Statuto dei lavoratori, al CONI-Totocalcio la cessazione della condotta

antisindacale tenuta. In giudizio, il pretore di Genova ha sollevato,

di ufficio, questione di legittimità costituzionale degli artt. 14,

20, 27 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

lavoratori), in riferimento agli artt. 1, 3 e 39, primo comma, della

Costituzione. Osserva il giudice a quo che il ricorso proposto dovrebbe

essere respinto, atteso che la particolare protezione assicurata dagli

artt. 14, 20, 27 e 28 dello Statuto dei lavoratori si riferisce ai soli

lavoratori subordinati e che, viceversa, nel caso di specie i

lavoratori aderenti al Sindacato ricorrente (scrutinatori di schedine),

sono legati al CONI-Totocalcio da un rapporto di lavoro di natura

prevalentemente autonoma.

Ritiene, peraltro, il pretore che le norme impugnate,

nell'escludere dalla speciale protezione in esse prevista il lavoro

autonomo, la cui distinzione dal lavoro subordinato è spesso sfumata,

violino i principi costituzionali di cui all'art. 39, che assicura la

libertà di organizzazione sindacale indipendentemente dalla natura del

lavoro svolto, ed agli artt. 1 e 3, secondo i quali la tutela della

libertà e della dignità sociale compete senza differenza a coloro che

traggano la propria fonte di sostentamento dall'esplicazione di

attività lavorativa subordinata o autonoma che sia.

Si è costituito in giudizio il CONI-Totocalcio, affermando

l'infondatezza della questione proposta. In particolare, la differente

disciplina esistente per il lavoro subordinato rispetto al lavoro

autonomo troverebbe ampia giustificazione nella essenziale diversità

ravvisabile tra i due tipi di lavoro.

È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello

Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo anch'esso la

infondatezza della questione sollevata dal pretore di Genova.

La diversa e più intensa protezione assicurata al lavoro

subordinato nei rispetti del lavoro autonomo sarebbe legittima

espressione del potere' discrezionale del legislatore di sottoporre

situazioni diverse a disciplina differenziata. Considerato in diritto :

1. - Il pretore di Genova solleva, in riferimento agli artt. 1, 3 e

39, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 14, 20, 27 e 28 della legge 20 maggio 1970,

n. 300. Secondo l'ordinanza di rimessione, le norme denunciate dello

"Statuto dei lavoratori", in quanto applicabili ai soli rapporti di

lavoro subordinato, con esclusione dei rapporti di lavoro autonomo,

confliggerebbero con il principio sancito dall'art. 39, primo comma,

della Costituzione, che assicura la libertà di organizzazione

sindacale a tutti i lavoratori, "senza distinzione in ordine alla

natura del lavoro svolto, sia esso prestato alle dirette dipendenze di

altra persona, o più o meno autonomamente". Ulteriore profilo di

incostituzionalità dovrebbe inoltre ravvisarsi rispetto agli articoli

1 e 3 della Costituzione, di cui il principio enunciato nell'art. 39

"è diretta applicazione e specificazione", e "alla luce dei quali la

tutela della libertà e della dignità sociale compete senza differenza

a tutti coloro che traggano la propria fonte di sostentamento

dall'esplicazione di attività lavorativa, subordinata o autonoma che

sia".

2. - La questione non è fondata. Altro è la libertà di

organizzazione sindacale, che l'art. 39 della Costituzione riconosce e

garantisce a tutti i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, ed

altro è il diritto di svolgere attività sindacale all'interno dei

luoghi di lavoro, che l'art. 14 dello "Statuto dei lavoratori"

assicura, nei confronti dei datori di lavoro, in necessaria

correlazione con l'esistenza di rapporti di lavoro o di impiego

subordinato. La disposizione dell'art. 14, come quelle degli artt. 20 e

27, concernenti l'attività sindacale aziendale mediante riunione di

assemblee nelle unità produttive, e la disponibilità di locali per le

rappresentanze sindacali aziendali e le relative riunioni,

costituiscono una speciale forma di tutela del lavoro subordinato,

diretta ad assicurare l'esercizio dell'attività sindacale nell'ambito

dell'azienda, all'interno dei luoghi di lavoro e, sotto certe

condizioni, nelle singole unità produttive. Questa particolare tutela

è stata dettata con riguardo alla posizione dei lavoratori subordinati

nell'organizzazione dell'impresa, in funzione del fatto che essi

prestano con continuità la loro opera nell'interno di una comunità

organizzata di lavoro, caratterizzata da vincoli di dipendenza e

subordinazione.

È evidente che i motivi a cui si ispira questa speciale disciplina

normativa non sussistono nei confronti dei lavoratori autonomi, i quali

non prestano la loro opera al servizio esclusivo d'un datore di lavoro,

né sono permanentemente inseriti in una organizzazione aziendale, con

vincoli di subordinazione. La essenziale differenza che intercorre tra

lavoro subordinato e lavoro autonomo giustifica pienamente non solo la

diversa regolamentazione giuridica di questi rapporti, ma anche il

diverso regime di tutela delle due categorie di lavoratori per quanto

attiene all'esercizio delle attività sindacali. Escludendo

l'applicabilità ai lavoratori autonomi delle disposizioni degli artt.

14, 20 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e conseguentemente

anche dei mezzi di repressione della condotta antisindacale del datore

di lavoro previsti dall'art. 28, il legislatore non ha violato né gli

artt. 1 e 39 della Costituzione, né l'art. 3, dato che il principio di

eguaglianza postula parità di trattamento solo quando eguali siano le

condizioni soggettive ed oggettive a cui si riferisce una determinata

disciplina giuridica.

3. - È opportuno precisare che la prospettata disparità di

trattamento non sussiste nemmeno nei casi in cui, come nella

fattispecie che ha dato luogo al presente giudizio, trattisi di

attività lavorativa avente bensi carattere autonomo, ma prestata in

favore di un solo soggetto, e svolta in locali messi a disposizione dal

medesimo. Ciò che ha rilievo ai fini della speciale tutela

dell'esercizio delle attività sindacali nei luoghi di lavoro è

infatti precisamente il vincolo di subordinazione conseguente al

rapporto di dipendenza, che si concreta con l'effettiva inserzione

permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale. Ben diversa

è invece la posizione di chi, come i cosiddetti "ausiliari" del CONI-Totocalcio, venga invitato di volta in volta a prestare opera quale

scrutinatore delle schedine dei concorsi- pronostici, senza obbligo di

presentarsi al lavoro né sanzioni per l'ingiustificata assenza, e

quindi anche senza la possibilità per l'ente di contare stabilmente

sulle sue prestazioni. Di fronte a tale posizione dei lavoratori, per

cui lo stesso giudice a quo ha ritenuto di dover escludere nel rapporto

il carattere della subordinazione, è chiaro che nessuna rilevanza può

attribuirsi al fatto che l'attività saltuaria e discontinua Venga

prestata presso un solo soggetto, e nei locali da questo predisposti.

La natura del rapporto, data l'effettiva autonomia dei lavoratori, non

richiede ovviamente alcuna particolare tutela quanto all'esercizio

dell'attività sindacale che essi ben possono svolgere liberamente,

senza che occorrano speciali forme di garanzia per la sua esplicazione

nell'interno dei luoghi di lavoro, o nell'ambito di una organizzazione

aziendale alla quale sono estranei, non essendo legati da alcun vincolo

di dipendenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 14, 20, 27 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), sollevata dal pretore di Genova con l'ordinanza di cui

in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3 e 39, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA- EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:241 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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