Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1998

Altra decisione · depositata il 09/07/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,

lettera e) della legge della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 38

(Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed

economico del personale dell'amministrazione regionale e per la

contrattazione decentrata a livello regionale) promosso con ordinanza

emessa l'11 giugno 1997 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto

dalla Federazione provinciale lavoratori funzione pubblica - CGIL ed

altra contro la Regione Siciliana ed altro, iscritta al n. 857 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Giovanni Lo Bue per la Regione

Siciliana;

Ritenuto che, con ricorso al T.A.R. della Sicilia, proposto - ex

art. 28, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento) - contro la Regione Siciliana e l'Assessorato regionale

alla presidenza della Regione Siciliana, le Federazioni provinciale e

regionale lavoratori funzione pubblica (C.G.I.L.) impugnavano la nota

con la quale il direttore regionale, in data 8 marzo 1997,

unilateralmente disponeva una nuova articolazione dell'orario di

lavoro per il personale delle direzioni regionali della

programmazione e per i rapporti extraregionali;

che nel giudizio a quo le organizzazioni sindacali ricorrenti

lamentano la violazione - ad opera della nota impugnata - dell'art.

3, comma 1, lettera e), della legge della Regione Siciliana 19 giugno

1991, n. 38 (Nuove disposizioni per la disciplina dello stato

giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale e

per la contrattazione decentrata a livello regionale), che devolve

alla contrattazione collettiva la materia dell'"orario di lavoro" del

personale regionale, "la sua durata e distribuzione, i procedimenti

di rispetto";

che il T.A.R. della Sicilia, sezione I, dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera e), della citata legge

della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 38, nella parte in cui

devolve ad accordi sindacali (accanto ad altri aspetti

dell'organizzazione del lavoro presso l'amministrazione regionale e

del rapporto di impiego) la regolamentazione dell'orario di lavoro

del personale dell'amministrazione regionale, giacché, ad avviso del

collegio rimettente, la disciplina impugnata contrasterebbe con

l'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, in relazione alle

norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui all'art. 2,

della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di

sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), il quale - nella lettura offertane dal giudice a quo,

anche alla luce del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni

pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) -

valorizza le funzioni dirigenziali, con l'attribuzione ai dirigenti

dei poteri organizzativi e di gestione del personale, ridimensionando

la partecipazione sindacale alla funzione organizzativa

dell'attività lavorativa, come emergerebbe in modo particolare dalle

previsioni della lettera a) e della lettera g), n. 1, dello stesso

art. 2, della legge n. 421 del 1992 e dalla corrispondente disciplina

recata dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Considerato che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la

semplificazione amministrativa) - anteriore all'emissione

dell'ordinanza di rimessione, ma in essa non menzionata - prevede,

all'art. 11, comma 6, talune modificazioni all'art. 2, comma 1, della

legge n. 421 del 1992, ed al comma 4, dello stesso articolo richiama

i princìpi contenuti nell'art. 2, della legge n. 421 del 1992,

prevedendone l'integrazione, l'ulteriore svolgimento, e l'eventuale

modifica da parte del legislatore delegato;

che tra i princìpi e criteri direttivi ai quali il legislatore

delegato dovrà attenersi viene indicato l'obiettivo di completare

l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del

lavoro privato e la conseguente estensione al primo delle

disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro

privato nell'impresa (lettera a)) nonché quello di prevedere

procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie

dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione

degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di

lavoro (lettera h));

che la disciplina dell'orario di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, sotto il profilo della devoluzione di questa materia al

potere di direzione e gestione dei dirigenti ovvero alla

contrattazione collettiva, originariamente contenuta nel citato

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha subito anche

successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione varie

modificazioni;

che, in particolare, l'art. 1 del decreto legislativo 4 novembre

1997, n. 396 (Modificazioni al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in

materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività

sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11,

commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha sostituito l'art.

45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale, al comma 1,

prevede ora - senza l'aggiunta di precisazioni ulteriori - che "la

contrattazione collettiva si svolge su tutte la materie relative al

rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali";

che numerose modificazioni sono state introdotte dal recente

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) - anch'esso

successivo all'emissione dell'ordinanza di rimessione - al decreto

legislativo n. 29 del 1993, il quale, all'art. 1, comma 3 - nel testo

modificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 80 del 1998 -

stabilisce che non solo i principi desumibili dall'art. 2, della

legge 23 ottobre 1992, n. 421, bensì anche quelli di cui all'art.

11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono, per le

regioni a statuto speciale e per le province autonome, norme

fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica;

che il decreto legislativo n. 80 del 1998 (artt. 11 e 12) ha

modificato i menzionati artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 29

del 1993, sopprimendo l'esplicito riferimento - in sede di disciplina

delle funzioni dirigenziali - alla materia dell'orario di servizio e

dell'articolazione dell'orario di lavoro, ed includendo tra le

funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali (art. 16,

comma 1, lettera h)) "le attività di organizzazione e gestione del

personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro" e, tra le

funzioni dei dirigenti "art. 17, comma 1, lettera e)) "la gestione

del personale ... assegnato ai propri uffici";

che l'art. 43 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha altresì

abrogato il comma 2, dell'art. 45, del decreto legislativo n. 29 del

1993, il quale stabiliva che "gli atti interni di organizzazione

aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle

procedure di informazione e di esame regolate dall'art. 10 e dai

contratti collettivi";

che le numerose integrazioni ed innovazioni normative

sopravvenute all'emissione dell'ordinanza di rinvio - riguardanti

tanto l'estensione dell'area rimessa alla contrattazione collettiva

quanto l'ampiezza delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali

- hanno modificato in modo significativo il quadro normativo

complessivo dal quale il Collegio rimettente desume le norme

fondamentali di riforma economico-sociale che si assumono violate

dalla legge regionale denunciata;

che la complessa disciplina sopravvenuta appare suscettibile di

incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all'esame di

questa Corte, essendo state modificate ed integrate le disposizioni

assunte dal collegio rimettente a termine di raffronto della

illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al

quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio

pendente davanti ad esso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale della Sicilia, sezione I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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