Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nelle controversie giurisdizionali in materia di pubblico impiego, l'inammissibilita` di mezzi istruttori diversi da quelli descritti negli artt. 44, comma primo, r.d. n. 1054 del 1924, e 26, comma primo, r.d. n. 642 del 1907, e` contraria alla direttiva di razionalita` e, soprattutto, alla tutela dell'azione in giudizio e alla garanzia del diritto di difesa. Peraltro, gli strumenti probatori dei quali si impone l'estensione sono non gia` quelli disciplinati nel libro secondo del cod.proc.civ., bensi` quelli del processo del lavoro riformato dalla L. n. 533 del 1973: e cio` in linea con la tendenza (artt. 31, d.P.R. n. 145 del 1981, e 28, comma primo, della legge quadro n. 93 del 1983) ad assimilare la tutela giurisdizionale del pubblico impiego ai principi contenuti nella stessa L.n. 533 e nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24, commi primo e secondo, Cost. - gli artt. 44, comma primo, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; 26, r.d. 17 agosto 1907 n. 642; e "7, comma primo", L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi secondo, terzo e quarto, 422, 424 e 425 cod.proc.civ., novellati in virtu` della L.n. 533 del 1973.
Art. 44 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 7 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), "nella parte in cui non assegnano al giudice amministrativo il potere di decidere anche nel merito sulla domanda di un impiegato pubblico diretta ad ottenere l'inquadramento in categoria di livello superiore", sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto priva di rilevanza nel giudizio a quo, trovando il rapporto di pubblico impiego la sua naturale sede nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 2 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 7 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 29, n. 1, e 33 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 2, 7, secondo comma, 19 e 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865, all. E), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., per essere state dette questioni - peraltro, già dichiarate con sentenza inammissibili - formulate in modo da non consentire l'esatta individuazione del thema decidendi. - S. n. 169/1982.
Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 29 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 39 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 2 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
rinvia ad udienza pubblica i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO…
Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 29 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 39 Testo unico sul Consiglio di Stato · Art. 7 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2000 al 16 settembre 2010. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, ed in quelli previsti dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058. Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e in quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058 e successive modificazioni, nonche' nelle materie di cui all'articolo 5, primo comma, della presente legge. Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' dei privati individui, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso. Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito nei casi previsti dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art7 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.