Art. 37 statuto dei lavoratori — Applicazione ai dipendenti da enti pubblici

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

Testo vigente dal 27 maggio 1970

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 149/2002

    Questione infondata
    3 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto i dipendenti di enti pubblici economici, chiamati a cariche elettive, sarebbero ingiustificatamente esclusi dal migliore trattamento economico riconosciuto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici. Infatti la tesi sostenuta dal rimettente è basata su un presupposto erroneo sia dal punto di vista delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie prospettata (per l'avvenuta parificazione nel tempo della disciplina in questione), sia per il superamento della situazione che aveva giustificato l'originaria interpretazione.

    Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 37 statuto dei lavoratori · Art. 40 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 860/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    L'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) è costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali è dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalità del primo rispetto alle varie finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: ciò in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilità non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui è pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.

    Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 37 statuto dei lavoratori · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 698/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    In materia di trattamento economico di pubblici dipendenti titolari di cariche elettive, l'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 (che prevede l'erogazione di un assegno a carico dell'ente presso il quale detta carica viene ricoperta) costituisce norma speciale (e più favorevole) rispetto a quelle dello Statuto dei lavoratori applicabili ai dipendenti degli enti pubblici economici e disciplinanti soltanto la collocazione in aspettativa degli eletti. Essa, pertanto, non può ritenersi abrogata per effetto degli artt. 31 e 37 della legge n. 300 del 1970 ed opera in favore anche di questa ultima categoria di lavoratori, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla successiva normativa (leggi 26 aprile 1974 n. 169; 18 dicembre 1979 n. 816; 27 dicembre 1985 n. 816) cui è sempre rimasta estranea qualsiasi discriminazione, erroneamente addebitata dal giudice remittente alla norma suddetta, fra dipendenti da enti pubblici economici o non. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 31 statuto dei lavoratori · Art. 37 statuto dei lavoratori · Art. 1 Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali · Art. 3 Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art37 · fonte del testo

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