Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1982 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità ai sensi dell'art. 2, comma primo,

legge cost. 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di referendum popolare

per l'abrogazione parziale degli artt. 28, primo comma, limitatamente

alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali", 35, primo

comma, limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque" e secondo

comma limitatamente alle parole "di quindici" e "di cinque", e 37

limitatamente alle parole "dagli altri enti", della legge n. 300 del 20

maggio 1970, recante il titolo "Norme sulla tutela della libertà e

della dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e

dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento", iscritto al n. 27 registro referendum.

Vista l'ordinanza 11 dicembre 1981 con la quale l'Ufficio centrale

per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima

la suddetta richiesta;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1982 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

uditi l'avv. Claudio Chiola per i presentatori e l'avvocato dello

Stato Piergiorgio Ferri, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di Cassazione. ha esaminato, in applicazione della legge 25

maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di

referendum popolare presentata il 14 gennaio 1981 da Romanelli Stefano,

Rinaldi Enrico, Midulla Maria Grazia, Mancino Leonardo, Cavallari

Maria, Fabbri Maurizio Roberto, De Petris Loredana, De Angelis Spada

Marco, Catelani Carlo, Zandri Maurizio Claudio e Castiglione Morelli

Pasquale sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli artt. 28,

primo comma, limitatamente alle parole "locali delle associazioni

sindacali nazionali", 35, primo comma, limitatamente alle parole "di

quindici" e "di cinque" e secondo comma limitatamente alle parole "di

quindici" e "di cinque", e 37 limitatamente alle parole "dagli altri

enti", della legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante il titolo "Norme

sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, della

libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e

norme sul collocamento?".

2. - Con ordinanza dell'11 dicembre 1981, l'Ufficio centrale ha

dato atto che la richiesta è stata preceduta dall'attività di

promozione conforme ai requisiti di legge, che è stata presentata da

soggetti che vi erano legittimati, che il deposito, effettuato in due

giorni immediatamente successivi, è avvenuto nel termine di tre mesi

dalla vidimazione dei fogli, che la richiesta di abrogazione è stata

regolarmente formulata e trascritta su ciascun foglio, che il numero

definitivo dei sottoscrittori regolari supera quello di 500.000 voluto

dalla Costituzione; considerato che è indubbio il carattere

legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum e che al

riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione né pronunce di

illegittimità costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta

anzidetta.

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 15 gennaio

1982, dandone, a sua volta comunicazione ai presentatori della

richiesta ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi

dell'art. 33, comma secondo, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. - In una memoria presentata l'11 gennaio 1982 il Comitato

promotore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Claudio Chiola,

osserva quanto segue.

Con riguardo alla richiesta concernente l'art. 28 afferma che con

la formula come sopra articolata si è inteso mantenere il carattere

collettivo dell'azione sindacale, affiancando ai sindacati anche altri

organismi più intimamente legati agli interessi dei lavoratori; con

riguardo alla richiesta concernente l'art. 35, asserisce che si è

inteso conseguire un allargamento dell'area di applicabilità della

disciplina e delle garanzie dello Statuto dei lavoratori pur non

giungendo tale ampliamento alla applicabilità integrale, stante il

limite numerico minimo di due dipendenti per unità produttiva; infine,

con riguardo alla richiesta concernente l'art. 37, spiega che si è

inteso eliminare l'ostacolo testuale alla applicabilità dello Statuto

all'impiego pubblico statale, restando salve le discipline speciali di

cui all'ultimo comma dell'art. 37 stesso, ed il connesso e delicato

problema della concreta applicabilità nell'impiego statale e pubblico

in genere delle singole norme dello Statuto e dei relativi istituti.

Onde potrebbe identificarsi il carattere di unitarietà ed omogeneità

dell'oggetto del referendum nel suo scopo complessivo di ridurre o

eliminare i limiti originariamente posti dal legislatore

all'applicazione delle garanzie apprestate dallo Statuto per i

lavoratori agli organi rappresentativi degli interessi di questi

ultimi, attraverso il riconoscimento, accanto a quello sindacale, del

"canale associativo" quale strumento più idoneo a rappresentarne gli

interessi.

Dalla risposta positiva degli elettori deriverebbe quindi un

effetto propositivo oltre che meramente abrogativo, ma ciò non

varrebbe ad inficiare l'ammissibilità del referendum, non potendosi

ritenere che questo sia limitato alla mera eliminazione di norme.

Con l'abrogazione infatti potrebbe sempre determinarsi l'insorgere

di nuove norme, in quanto eliminare disposizioni dall'ordinamento

significa sempre modificarlo producendo una diversa situazione

normativa. In altri termini, nella capacità abrogativa del referendum

sarebbe immanente la possibilità di innovare l'ordinamento. Il che si

ricaverebbe dalla giurisprudenza della Corte in materia e segnatamente

dalle sentt. n. 16/78; 25, 26 e 27/81.

Sarebbe poi irrilevante in questa sede la eventuale violazione

indiretta di norme costituzionali provocata dalla richiesta

abrogazione, poiché questa se mai, potrebbe essere valutata in un

giudizio di legittimità successivo alla effettuazione del referendum.

Comunque tale violazione sarebbe da escludere perché nessuna delle

norme in esame rappresenterebbe il risultato di una scelta legislativa

costituzionalmente vincolata o comunque collegata a dei precetti

costituzionali in modo tale che l'abrogazione possa comportare una

qualche violazione dei precetti stessi, ma rifletterebbe soltanto una

scelta politica del legislatore.

E ciò varrebbe specificamente in relazione all'art. 28, definito

appunto una scelta politica e discrezionale del legislatore con la

sent. n. 54/74 della Corte; in relazione all'art. 35, similmente

definito con la stessa decisione, nonché in relazione all'art. 37, ed

in particolare con riferimento alla discriminazione fra impiego statale

ed altri rapporti di pubblico impiego. La Corte avrebbe ritenuto

inapplicabile lo Statuto dei lavoratori all'impiego statale non per

motivi di principio ma essenzialmente perché l'espressione "altri enti

pubblici"non comprende implicitamente lo Stato (sent. 118/76) e quindi

esprime, anche qui, una scelta discrezionale del legislatore. Ed anzi

tale concetto sarebbe stato ribadito dalla Corte con la sent. n.

68/80, ove si è affermato che l'esclusione dell'applicabilità dello

Statuto dei lavoratori all'impiego statale, pur se in qualche modo

ricollegabile al principio del buon andamento della p.A. stabilito

dall'art. 97 Cost., non sarebbe tuttavia una esigenza insuperabile ma

un dato modificabile dal legislatore.

Passando poi alla verifica analitica dell'ammissibilità della

richiesta referendaria in esame, la memoria riafferma che i quesiti

sarebbero indubbiamente omogenei ed univoci. In proposito osserva che

gli artt. 28, 35 e 37 sono diretti a disciplinare l'ambito di efficacia

delle norme sostanziali dello Statuto ed a garantirne l'effettiva

osservanza in funzione delle connessioni inscindibili fra la tutela

delle libertà dei lavoratori e la promozione di organismi collettivi

visti come il fondamentale strumento per la realizzazione di una tutela

effettiva.

L'ampliamento che conseguirebbe alla abrogazione nel senso

richiesto rivelerebbe l'unitarietà del tema proposto agli elettori e

la sua rispondenza ai criteri enunciati dalla giurisprudenza della

Corte e segnatamente dalla sent. n. 16/78. Ed anzi, aggiunge in

particolare su questo punto la memoria, all'allargamento del campo di

applicazione delle garanzie previste dallo Statuto conseguente

all'abbattimento del limite numerico di cui all'art. 35 sopra indicato

conseguirebbe necessariamente l'estensione della legittimazione alla

speciale azione ex art. 28 a tutti gli organismi rappresentativi degli

interessi dei lavoratori. La richiesta referendaria, quindi, si

muoverebbe in senso unitario tendente a livellare le disparità di

trattamento fra i lavoratori, e ciò varrebbe in particolare anche per

quanto riguarda il quesito concernente l'art. 37, che appunto

risponderebbe alla stessa logica di equiparazione tra i lavoratori.

Anche estendendo la verifica in rapporto alla esigenza di coerenza del

quesito o dei quesiti rappresentata con la sent. n. 27/81 la risposta

circa l'ammissibilità sarebbe ugualmente positiva. Ed invero

l'eventuale regime privilegiato a favore di rappresentanze sindacali,

non affiliate alle confederazioni nazionali (affiliazione invece

richiesta dall'art. 19) che potrebbe derivare dalla proposta modifica

dell'art. 28, non avrebbe rilievo al riguardo perché lo stesso

legislatore avrebbe differenziato la legittimazione attiva all'azione

ex art. 28, affidandola ad organismi sindacali esterni all'impresa,

mentre per le rappresentanze sindacali il vincolo di affiliazione con

le organizzazioni sindacali esterne presupporrebbe comunque

l'esistenza, all'interno, di un organismo a base associativa composto

dagli stessi lavoratori. E d'altra parte la rappresentanza sindacale

aziendale ben potrebbe essere costituita anche da un solo lavoratore,

purché, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, operi in collegamento con

le associazioni sindacali maggiori, e ciò per favorire la presenza

sindacale nelle minori unità di lavoro. Onde risulterebbe in concreto

ammissibile la minore sindacalizzazione derivante dall'accoglimento

della richiesta referendaria e si rivelerebbe infondato il rilievo di

incoerenza della richiesta stessa che sotto questo profilo volesse

formularsi.

Sarebbe da escludere poi che possa ritenersi operante nella specie

il limite degli impegni internazionali, anche di quelli che

scaturiscano dalle convenzioni adottate in sede di conferenza

dell'organizzazione internazionale del lavoro e ratificate con legge 23

marzo 1958, n. 367.

Sviluppando infine quanto già accennato per escludere nella specie

l'operatività del limite delle disposizioni a contenuto

costituzionalmente vincolato elaborato dalla giurisprudenza della Corte

in relazione alla ammissibilità del referendum (sentt. 16/78, 24/81 e

26/81), la memoria osserva che le scelte legislative, pur collegate a

diverse disposizioni costituzionali di cui sono attuazione,

rappresenterebbero tuttavia solo una delle possibili soluzioni al

riguardo, e non già l'unica forma di possibile attuazione delle

disposizioni stesse, il che confermerebbe che tali scelte hanno

carattere pienamente discrezionale e non costituzionalmente

necessitato.

E questi concetti varrebbero in particolare anche con riguardo

all'art. 37 dello Statuto, in relazione all'art. 97 Cost.,

rappresentando la soluzione ivi adottata in ordine all'applicabilità

dello Statuto nell'impiego pubblico in genere e statale in specie una

delle possibili scelte al riguardo. Non si potrebbe infatti ritenere

che l'art. 97 precluda in linea di principio l'applicazione dello

Statuto dei lavoratori all'impiego statale, applicazione che in caso di

risposta positiva degli elettori resterebbe comunque limitata a

svolgere una funzione integratrice rispetto alle norme speciali

esistenti in materia, parallelamente a quanto già oggi accade per gli

altri rapporti di pubblico impiego.

D'altra parte sebbene l'art. 97 Cost. riguardi tutte le

amministrazioni pubbliche, ciò non ha impedito che il legislatore, con

una sua scelta discrezionale, escludesse appunto l'applicabilità dello

Statuto all'impiego statale mentre lo ha reso applicabile alle altre

amministrazioni pubbliche, dimostrando così che l'art. 37 non può

considerarsi norma a contenuto costituzionalmente vincolato rispetto

all'art. 97 Cost..

La memoria insiste quindi perché la Corte voglia dichiarare

l'ammissibilità della predetta richiesta di referendum abrogativo.

4. - In una memoria, anch'essa presentata, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri, l'11 gennaio 1982, l'Avvocatura generale dello

Stato osserva anzitutto che i quesiti presenterebbero caratteri di

evidente eterogeneità, per cui non sarebbe ravvisabile nella specie un

quesito comune e razionalmente unitario così come invece sarebbe

richiesto secondo la giurisprudenza della Corte.

Le tre domande non si presterebbero invero ad un'unica scelta del

corpo elettorale, il quale verrebbe chiamato a dare, in modo

inscindibile, tre risposte che non presuppongono una unitaria presa di

posizione sui problemi economico- sociali coinvolti nel referendum.

Approfondendo l'indagine su questo punto, l'Avvocatura pone in evidenza

che: mentre il quesito concernente l'art. 28 riflette la possibile

rilevanza diffusa dei comportamenti antisindacali, ai fini

dell'attivazione della relativa repressione giudiziaria, gli altri

quesiti rifletterebbero invece una diversa scelta circa la

differenziazione o meno del regime dei rapporti di lavoro. Altro

elemento di eterogeneità sarebbe poi particolarmente ravvisabile fra i

quesiti concernenti gli artt. 35 e 37, riguardando, il primo, un

problema attinente alla dimensione dell'impresa ed il secondo una

questione che investe l'assimilazione del settore pubblico al privato.

Inoltre, prosegue la memoria, la particolare tecnica con cui sono

formulati i quesiti porrebbe una serie di altri motivi di

inammissibilità che possono sintetizzarsi come segue.

Anzitutto, attraverso, l'alterazione del costrutto logico e

sostanziale della norma conseguente alla soppressione delle parole, si

otterrebbe un risultato consistente non soltanto nella eliminazione di

una norma, conforme all'effetto abrogativo, ma anche in una

modificazione positivamente innovativa dell'ordinamento, che invece

esulerebbe dalla logica e dallo spirito del referendum.

La detta peculiarità tecnica della formula abrogativa in esame,

poi, eluderebbe l'esigenza di semplicità, chiarezza e coerenza del

quesito, affermata nella giurisprudenza della Corte in materia. Invero,

non risulterebbe evidente la precisa ed autonoma portata normativa

della enucleazione dal testo della disposizione delle parole indicate

nei quesiti, date le conseguenze complesse e non immediatamente

individuabili della eventuale abrogazione.

Passando poi ad illustrare più particolarmente l'aspetto

innovativo dei quesiti proposti, l'Avvocatura, per quanto concerne

l'art. 28, osserva che il semplice termine "organismo" risultante

dall'abrogazione sarebbe di carattere incerto ed equivoco, e

condurrebbe alla creazione di una disciplina ispirata a principi

diversi da quelli in vigore, il che porterebbe da un processo

distruttivo, quale è il referendum, ad un vero e proprio processo

creativo di norme giuridiche.

Per quanto concerne l'art. 35, attraverso la soppressione del

limite numerico ivi indicato, si giungerebbe in realtà alla

indicazione del nuovo e diverso limite di due dipendenti per

l'applicabilità dello Statuto, per cui in sostanza, attraverso un

effetto abrogativo soltanto apparente, si creerebbe una nuova

disposizione.

Per quanto riguarda infine l'art. 37, l'Avvocatura osserva che

attraverso la soppressione delle parole indicate si creerebbe una nuova

formula legislativa oltre tutto di dubbio significato, in quanto

l'innovazione si inserirebbe nella già complessa elaborazione

interpretativa della norma operata in sede di applicazione

giurisprudenziale, suggerendo così effetti certamente additivi e,

comunque, remoti ed incerti. Inoltre l'effetto abrogativo verrebbe ad

incidere anche sulla materia della giurisdizione, che non potrebbe

considerarsi incondizionatamente sottoponibile a referendum.

Invero la innovazione proposta condurrebbe ovviamente a profonde

modificazioni ed ampliamenti dei poteri del giudice sulla pubblica

amministrazione, con riguardo anche ai poteri di annullamento degli

atti, e per tale via il referendum agirebbe in senso non conforme

all'art. 113, terzo comma, Cost., che richiederebbe una positiva

determinazione per legge dei casi in cui si consente un annullamento

giurisdizionale di atti della p.A., determinazione che non potrebbe

effettuarsi in sede di referendum, istituzionalmente dotato di una

creatività giuridica esclusivamente negativa.

L'Avvocatura chiede pertanto dichiararsi inammissibile la richiesta

di referendum in esame.

5. - Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto

dall'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 nella camera di

consiglio del 15 gennaio 1982 sono stati uditi l'avv. prof. Claudio

Chiola per il comitato promotore del referendum ed il sostituto

avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio

dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a decidere, sono gli artt. 28,

primo comma, limitatamente alle parole "locali delle associazioni

sindacali nazionali", 35, primo e secondo comma, limitatamente alle

parole "di quindici" e "di cinque"e 37, limitatamente alle parole

"dagli altri enti" della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente

"Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento".

2. - Occorre pertanto verificare, a norma degli artt. 2, primo

comma legge 11 marzo 1953, n. 1 e 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, se

esistono ragioni ostative a tale ammissibilità derivanti dall'art. 75

della Costituzione nell'interpretazione datane da questa Corte.

Mentre è evidente che le norme in esame, le quali riguardano

aspetti della regolamentazione dell'attività sindacale e della tutela

degli interessi dei lavoratori, non rientrano nelle ipotesi escluse

espressamente dal referendum (leggi tributarie e di bilancio, di

amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati

internazionali), a più attento esame occorre procedere per quanto

riguarda l'esistenza di cause ostative implicite nella previsione del

citato art. 75. Al riguardo è opportuno anzitutto ricordare che fin

dalla sent. n. 16/78 la giurisprudenza della Corte ha individuato, in

linea di principio, fra i criteri da osservare ai fini del giudizio di

ammissibilità del referendum abrogativo la necessaria sussistenza, in

caso di quesiti plurimi, di una matrice unitaria, e la correlativa

inammissibilità di domande eterogenee, che si discostino dagli scopi

in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato

introdotto, come strumento di genuina manifestazione della volontà

popolare.

La Corte ha poi ribadito e sviluppato tali concetti in occasione

dei successivi giudizi (v. particolarmente sentt. n. 26, 27, 28,

29/81), ritenendo sempre decisiva, ai fini della ammissibilità di

quesiti plurimi, l'esistenza di connotati di sostanziale unitarietà

nelle disposizioni oggetto dei quesiti stessi, estendendo l'analisi al

riscontro della sufficiente chiarezza e semplicità della formulazione

delle domande, a garanzia della piena consapevolezza della scelta

dell'elettore e quindi della sua libertà di voto; è stato evidenziato

in particolare che le caratteristiche di chiarezza, semplicità ed

univocità dei quesiti si realizzano ove sia riscontrabile nelle norme

oggetto del referendum, obbiettivamente considerate nella loro

struttura e nella loro finalità, un comune principio la cui

eliminazione o la cui permanenza verrà a dipendere dalla risposta che

il corpo elettorale fornirà al dilemma sottopostogli.

Conclusivamente può affermarsi che l'elemento essenziale della

omogeneità dei quesiti referendari debba in concreto essere inteso nel

senso che l'unitarietà della proposta abrogativa emerga dalla

constatata esistenza di un principio comune univocamente ispiratore

delle norme investite e dalla parallela univocità delle conseguenze

abrogative, in modo da consentire una scelta libera dell'elettore, con

particolare riguardo alla necessità che le conseguenze

dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al

momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale

dell'istituto del referendum, cioè la libera, consapevole e precisa

espressione della volontà popolare in ordine ai quesiti proposti.

3. - Ciò premesso, occorre ora considerare:

a) con l'eliminazione dal testo dell'art. 28 delle parole "locali

delle associazioni sindacali nazionali", si vuol conseguire

l'estensione della facoltà di proporre ricorso al Pretore contro i

comportamenti antisindacali del datore di lavoro, facoltà prima

limitata appunto agli "organismi locali delle associazioni sindacali

nazionali che vi abbiano interesse", a qualsiasi "organismo che vi

abbia interesse";

b) con l'eliminazione del numero minimo di dipendenti posto

dall'art. 35 quale limite per l'applicabilità dell'art. 18

(reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di riconosciuta

illegittimità del licenziamento) nonché del titolo terzo dello

Statuto dei lavoratori (disciplina dell'attività sindacale) si vuole

che la predetta normativa sia applicabile, in relazione a ciascuna

sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi

"più dipendenti", e, quindi, in caso estremo, anche due soltanto;

c) con l'eliminazione delle parole dell'art. 37 sottoposte a

referendum si vuole rendere applicabile lo Statuto dei lavoratori ai

"dipendenti pubblici" in genere, salvo restando il disposto dell'ultima

parte dell'articolo stesso.

4. - Ciò posto, passando alla verifica della rispondenza dei

quesiti ai criteri sopra richiamati, deve giungersi ad una risposta

negativa.

Invero le proposte abrogative si articolano in realtà su temi

distinti per il loro oggetto e non omogenei riflettenti, da un lato,

l'organizzazione dell'attività sindacale dal punto di vista dei

soggetti legittimati a promuoverla e, dall'altro, il campo di

applicazione della tutela degli interessi dei lavoratori sotto duplice,

differenziato profilo. Di talché, nella specie, l'elettore ben

potrebbe non concordare su tutte le proposte avanzate, non legate da un

nesso di inscindibile coerenza logica e sostanziale, mentre è, invece,

costretto a fornire una risposta unica in sede di espressione del voto.

Ben potrebbe cioè l'elettore condividere l'una o l'altra delle

soluzioni abrogative ma non tutte, mentre dovrebbe invece

necessariamente rispondere "sì" o "no" in relazione al loro complesso.

Infatti, la risposta positiva all'attribuzione agli "organismi"

predetti della facoltà di azione sindacale non suppone necessariamente

la risposta altrettanto positiva alla riduzione del numero minimo di

dipendenti e, ancor meno, alla estensione a tutti i dipendenti pubblici

dell'applicabilità dello Statuto dei lavoratori, essendo ben

ipotizzabile che la visione dei connessi problemi economico-sociali si

presenti in modo diversificato all'elettore appunto per la loro diversa

oggettività, investendo essi, da un lato, la titolarità dell'azione

sindacale, e dall'altro l'unificazione di tutti i rapporti di lavoro

sotto una comune disciplina, gravide entrambi oltre tutto di

conseguenze non chiaramente definibili a priori.

Ciò esime la Corte dal portare il suo esame sulla chiarezza ed

univocità dei singoli quesiti referendari.

5. - Né la situazione in esame è comparabile con quelle

concernenti i referendum sulla legge 22 maggio 1975, n. 152 recante

"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" (sent. 16/78) e sul d.l.

15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6

febbraio 1980, n. 15 recante "Misure urgenti per la tutela dell'ordine

democratico e della sicurezza pubblica" (sent. 22/81), che potrebbero

presentare qualche apparente analogia con l'attuale questione all'esame

della Corte.

In entrambi i casi ora citati, è vero, questa Corte ha ritenuto

omogenea la proposta di abrogazione sulla base della riconosciuta

esistenza del comune intento di garanzia dell'ordine pubblico e della

difesa della libertà democratica contro la delinquenza perseguito

dalle leggi complessivamente sottoposte a referendum e della

correlativa unitarietà delle proposte abrogative che rispettivamente

le concernevano. Ma si trattava allora di quesiti che consentivano la

riduzione ad un concetto unitario delle varie norme o parti di norme

sottoposte a referendum e quindi ad una inequivocabile unitarietà

delle risposte, per la ben precisa delimitazione della materia già

formalmente operata dal legislatore; mentre, come testé si è visto

tale necessaria coerenza esula dalla materia in esame, di fronte alla

quale l'elettore, come già rilevato, potrebbe assumere atteggiamenti e

formulare giudizi non necessariamente univoci.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione parziale degli artt. 28, 35 e 37 della legge 20 maggio

1970, n. 300, iscritta al n. 27 Reg. ref., nei termini indicati in

epigrafe, dichiarata legittima con ordinanza 11 gennaio 1981

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

Cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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