Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 2 e 5 del d.l. C.P.S. 29 luglio 1947, numero 804,

recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di

assistenza sociale";

b) degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, numero 249,

recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione

dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto

delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", nonché

dell'art. 44 bis aggiuntovi dall'articolo 20 della legge 28 ottobre

1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo

1968, n. 249";

e) degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante

"Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe

conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969,

n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme

in materia di sicurezza sociale";

d) degli artt. da 19 a 28, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n.

300 (Statuto dei lavoratori);

promossi con ricorsi del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il

29 successivo ed iscritti ai nn. 16, 26, 35 e 37 del registro ricorsi

1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e

depositato il 29 successivo, il Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano ha sollevato - in riferimento agli artt. 2 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige, 2, 26, 50 e 51 della legge costituzionale

10 novembre 1971, n. 1, 2 e 6 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.lgs.C.P.S. 29

luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti

di patronato e di assistenza sociale".

Le norme impugnate consentirebbero, infatti, in contrasto con la

tutela costituzionalmente assicurata alle minoranze etniche

linguistiche, esclusivamente alle associazioni nazionali di lavoratori

la gestione di istituti di patronato e di assistenza e

subordinerebbero, inoltre, al solo parere di tali associazioni la

ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato.

Un secondo ricorso del Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano, notificato anch'esso il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato

il 29 successivo, ha promosso - in riferimento agli artt. 2 della legge

cost. 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, 2, secondo comma, 45 e 51 della legge cost. 10

novembre 1971, n. 1, e 39 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo

1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento

dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e

per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti

statali", e dell'art. 44 bis aggiuntovi dall'art. 20 della legge 28

ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18

marzo 1968, n. 249": norme tutte che limitano la possibilità di

essere collocati in aspettativa per motivi sindacali e di essere

autorizzati ad assentarsi dall'ufficio per gli stessi motivi ai soli

dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni

sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative,

circoscrivendo altresì il diritto di riunione del personale stesso

alla circostanza che le riunioni siano indette dalle organizzazioni

sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.

Una terza questione di legittimità costituzionale è poi

sollevata, sempre in via principale, dal Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio

1972 e depositato il 29 successivo, nei riguardi degli articoli 27 e 29

della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale",

anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970,

n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli

artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza

sociale", per contrasto con l'art. 2 della legge cost. 26 febbraio

1948, n. 5, e con gli artt. 2 e 51 della legge cost. 10 novembre 1971,

n. 1.

Le disposizioni denunciate violerebbero anch'esse il principio di

tutela delle minoranze, in quanto nella disciplina di enti parastatali

chiamano a far parte dei vari comitati operanti a livello regionale e

provinciale soltanto rappresentanti dei lavoratori e dei datori di

lavoro designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale.

Infine, un ultimo ricorso dello stesso Presidente della Provincia

di Bolzano anch'esso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e

depositato il 29 successivo, impugna con riferimento agli artt. 2 della

legge cost. n. 5 del 1948, n. 2, 7, 50 e 51 della legge cost. n. 1 del

1971 e 39 della Costituzione, gli artt. 19 a 28, 33 e 34 della legge 20

maggio 1970, numero 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Anche queste ultime norme sarebbero lesive, per ragioni analoghe,

del principio di protezione delle minoranze, argomentando anche dalla

attribuzione alle Provincie di nuove competenze legislative nelle

materie dell'assistenza ed orientamento nel collocamento dei lavoratori

e di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei

lavoratori (art. 6 n. 4 e 7 della legge cost. n. 1 del 1971).

2. - Resiste a tutti i ricorsi il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con deduzioni depositate il 9 marzo 1972, nelle quali chiede una

dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza delle questioni.

3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle

rispettive conclusioni, convenendo peraltro sull'avvenuta cessazione

delle ragioni del contendere per quanto riguarda il ricorso n.37 del

1972, limitatamente all'asserita violazione dell'art. 7 della legge

cost. n. 1 del 1971 in materia di collocamento al lavoro. Considerato in diritto :

1. - quattro ricorsi della Provincia di Bolzano, involgendo in

primo luogo una medesima pregiudiziale, concernente la loro

ammissibilità, e proponendo - nel merito - questioni sostanzialmente

analoghe, possono essere riuniti per unica decisione.

2. - Il quesito pregiudiziale sulla ammissibilità dei ricorsi

sorge per la circostanza che essi sono tutti rivolti nei confronti di

disposizioni di leggi statali anteriori all'entrata in vigore della

legge cost. n. 1 del 1971, portante modificazioni allo Statuto della

Regione del Trentino-Alto Adige e perciò (necessariamente) oltre i

termini di decadenza prefissati alle Regioni (ed ora anche alle

Provincie di Bolzano e di Trento) per impugnare in via di azione leggi

statali: termini sempre decorrenti dalla pubblicazione delle leggi

medesime. Anche questa volta, invece, come già nel caso deciso con la

sentenza n. 13 del 1974, la Provincia ha proposto l'impugnativa entro

trenta giorni dalla entrata in vigore delle accennate modifiche

statutarie, in forza delle quali le viene riconosciuta - a differenza

che nel passato - legittimazione diretta al ricorso, per violazione -

oltre che delle competenze legislative ad essa spettanti sulle singole

materie - del principio di "tutela delle minoranze linguistiche tedesca

e ladina", specificamente menzionato nell'art. 51 della legge cost. n.

1 del 1971 (accanto ad ogni altra violazione dello Statuto) come vizio

della legislazione statale censurabile da questa Corte dietro ricorso

della Provincia.

Come è noto, con la ricordata sentenza n. 13 del 1974, ribadita

dalla ordinanza n. 269 dello stesso anno, una tale impostazione venne

disattesa: per motivi e considerazioni, peraltro, non trasferibili alla

ipotesi che viene ora portata all'esame della Corte, e che è

nettamente diversa. Sostanzialmente, infatti, con i ricorsi in

epigrafe, la Provincia di Bolzano non denuncia invasione da parte di

leggi statali anteriori di competenze legislative da essa rivendicate

come proprie, per l'attribuzione fattane dalle disposizioni

costituzionali modificatrici dello Statuto del 1948; denuncia, invece,

l'asserito contrasto di determinate norme poste dalle leggi stesse con

il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina,

di cui al detto art. 51. E, non rientrando le materie che formano

oggetto delle disposizioni statali impugnate tra quelle su cui sussiste

una competenza legislativa della Provincia ricorrente, questa non

potrebbe, evidentemente, sostituire le disposizioni legislative statali

che ritenga lesive della sua autonomia legiferando essa stessa, entro i

limiti costituzionalmente prefissati alle conferitele potestà

normative. Soltanto lo Stato, dunque, sarebbe in grado di adeguare la

propria legislazione all'esigenza di tutela delle minoranze tedesca e

ladina: tanto più che tale esigenza attiene strettamente alla

situazione giuridica complessiva della Provincia di Bolzano, quale ad

essa garantita dallo Statuto, specie tenendo conto delle modificazioni

ed integrazioni apportatevi dalla legge cost. del 1971.

Non varrebbe perciò opporre ai ricorsi della Provincia di cui è

adesso questione quel principio di continuità che questa Corte ebbe ad

enunciare nelle precedenti ricordate occasioni, in presenza di

tutt'altre circostanze: con la conseguenza che i ricorsi medesimi

devono ritenersi ammissibili.

Una siffatta conclusione potrebbe dar luogo a qualche dubbio

unicamente per quanto riguarda le censure proposte con il ricorso n. 37

del 1972 nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, in relazione all'art. 15, quarto comma, della legge n. 264 del

1949, in materia di collocamento al lavoro, per contrasto con l'art. 7

della legge cost. n. 1 del 1971: il quale, oltre ad affermare il

principio del diritto dei cittadini residenti nella Provincia di

Bolzano alla precedenza, attribuisce alla Provincia medesima una

competenza legislativa, peraltro "integrativa" delle leggi statali. Ma

ogni questione al riguardo può ritenersi superata, dichiarandosi (come

da esplicita richiesta della difesa della Provincia) cessata la ragione

del contendere, dal momento che le norme di attuazione emanate con

d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, hanno ormai provveduto in argomento,

uniformandosi al predetto principio dell'art. 7.

3. - Nel merito, e prescindendo per quanto ora da ultimo osservato

da quel che attiene al collocamento, le questioni di legittimità

costituzionale proposte dalla Provincia ricorrente possono raggrupparsi

come segue.

A) Gli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804,

consentendo alle sole associazioni "nazionali" di lavoratori, che

abbiano gli ulteriori requisiti ivi specificati, di dar vita a Istituti

di patronato e di assistenza sociale e richiedendo esclusivamente il

parere delle associazioni medesime sulla ripartizione dei fondi tra i

detti Istituti, sarebbero in contrasto con l'art. 2 del testo

originario dello Statuto della Regione e con gli artt. 2, 26, 50 e 51

della citata legge cost. modificatrice n. 1 del 1971, nonché con gli

artt. 2, e 6 Cost. in quanto implicitamente impediscono ai lavoratori

appartenenti ai gruppi di lingua tedesca e ladina della Provincia di

Bolzano di costituire propri istituti similari (ric. n. 16).

B) I menzionati artt. 2 e 51 della legge cost. del 1971 e 2 dello

Statuto del 1948 sarebbero altresì violati dagli artt. 27 e 29 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, e 33 e seguenti del decreto presidenziale

n. 639 del 1970, emesso sulla base della delega in quella contenuta,

nella parte in cui, disciplinando i Comitati comunali e provinciali

dell'Inps, chiamano a farne parte, in rappresentanza dei lavoratori

dipendenti, membri designati, dalle "sole" organizzazioni sindacali

rappresentate nel CNEL, e in rappresentanza dei datori di lavoro,

membri designati dalle organizzazioni sindacali di settore più

rappresentative, determinando così, sempre nell'ambito della Provincia

di Bolzano, una situazione analoga a quella di cui sopra alla lett. A),

in danno degli appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e

ladina (ric. n. 35).

C) Per identiche ragioni, viene poi contestata la legittimità

costituzionale, assumendosi violazione anche dell'art. 39 Cost.: 1)

degli artt. 19 a 28 della legge n. 300 del 1970 ("Statuto dei

lavoratori"), nella parte in cui, nell'attribuire determinati diritti e

poteri alle rappresentanze sindacali aziendali, stabiliscono peraltro

che queste non possono istituirsi se non nell'ambito di associazioni

aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su

piano nazionale, ovvero che siano firmatarie di contratti collettivi di

lavoro, nazionali o provinciali, applicati nell'unità produttiva (ric.

n. 37); 2) degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, di

delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello

Stato, il decentramento e il riassetto delle carriere (che, nella parte

che qui interessa, è legge disciplinante immediatamente la materia e

quindi impugnabile in via di azione) e dell'articolo 44 bis aggiuntovi

dall'art. 20 della legge n. 775 del 1970 (ric. n. 26).

4. - È superfluo indugiare sulle censure per violazione degli

artt. 2, 6 e 39 Cost., non essendo la Provincia legittimata a proporle

come censure autonome ed a sé stanti in sede di ricorso diretto contro

leggi statali; come pure sui profili relativi alle disposizioni degli

artt. 26 e 50 della legge cost. n. 1 del 1971, le quali, concernendo

esclusivamente leggi regionali e provinciali, non vengono direttamente

in considerazione nell'attuale giudizio, avente ad unico oggetto

disposizioni di leggi dello Stato. Sotto il primo dei detti profili, le

questioni sono perciò inammissibili; sotto il secondo, senz'altro

infondate.

In realtà, la sola vera questione di costituzionalità sottoposta

dai quattro ricorsi al giudizio di questa Corte si riduce, nei suoi

termini essenziali, al preteso contrasto delle disposizioni legislative

statali che si sono qui ora menzionate con il principio di tutela delle

minoranze linguistiche tedesca e ladina nella Provincia di Bolzano, ora

affermato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971.

Tale principio rappresenta senza dubbio qualcosa di diverso, e di

più, rispetto al principio di parità dei cittadini, indipendentemente

dalla loro appartenenza all'uno ed all'altro gruppo linguistico,

enunciato già - quest'ultimo - nella prima parte dell'art. 2 dello

Statuto e logico corollario, con specifico riferimento al tema in

oggetto, del più generale principio dell'art. 3, primo comma, Cost.

(eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza

distinzioni, tra l'altro, "di lingua"). Tutela delle minoranze tedesca

e ladina, come dice adesso l'art. 51, significa, invece, esigenza di

un trattamento specificamente differenziato, in applicazione piuttosto

dell'articolo 6 Cost. prescrivente che "la Repubblica tutela con

apposite norme le minoranze linguistiche": ed è questa per l'appunto

l'esigenza fatta valere dalla Provincia ricorrente assumendo che con

essa contrasterebbe la normativa statale impugnata.

5. - Ciò posto, è da osservare che il principio di tutela delle

minoranze linguistiche tedesca e ladina si rivolge essenzialmente nella

duplice direzione, di assicurarne, per un verso, la permanenza contro

forzate assimilazioni (al che accennava anche la seconda parte

dell'art. 2 dello Statuto originario, laddove prescrive siano

salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali: in

questo senso si veda la sentenza n. 192 del 1970) e di garantire alle

stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione

all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia (e della

Regione), in proporzione della loro consistenza numerica.

Ma rimane estraneo all'operare del detto principio quanto attiene

alle materie della previdenza ed assistenza sociale e delle libertà

sindacali, così dei dipendenti pubblici come di quelli privati, nei

luoghi di lavoro. Gli interessi afferenti a tali oggetti sono, infatti,

comuni a tutti gli appartenenti alla stessa categoria professionale,

lavoratori o datori di lavoro che siano, senza che le differenze di

lingua o di origine etnica assumano al riguardo giuridica rilevanza.

Ciò non toglie, ovviamente, che il legislatore possa, nella sua

discrezionalità, ritenere opportuna l'emanazione di norme particolari

che valgano a soddisfare aspettative di carattere psicologico che si

manifestino nella realtà sociale. Ma, sul piano della legittimità

costituzionale, non sussiste contrasto tra il principio statutario

invocato dalla Provincia ricorrente e la legislazione statale che forma

oggetto delle impugnative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la inammissibilità delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n.

804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di

assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n.

249, recante "Delega al Governo per il riordinamento

dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e

per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti

statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20

della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni

alla legge 18 marzo 1968, n.249", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento", proposte con i ricorsi nn. 16, 26 e 37 del 1972 del

Presidente della Provincia di Bolzano, in riferimento agli articoli 2,

6 e 39 della Costituzione;

b) la cessazione della materia del contendere in ordine alla

questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, sopra citata, proposta con il ricorso n.

37 del 1972, dal Presidente della Provincia di Bolzano;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, citato, degli artt.

45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, citata e dell'art. 44 bis,

aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970,

n. 775, citata, degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,

recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe

conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969,

1 n. 153", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, della

legge 20 maggio 1970, n. 300 citata, proposte, in riferimento agli

artt. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e 2, 26, 45,

50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, con i

ricorsi di cui in epigrafe, dal Presidente della Provincia di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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