Codice penale

Art. 502 c.p. — Serrata e sciopero per fini contrattuali

[1]Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e' punito con la multa non inferiore a lire diecimila.24a

[2]I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.24a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

24a

La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.

Testo vigente dal 8 maggio 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 29/1960

    Ha colpito questo articolo
    4 maggio 1960

    Sebbene enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della libertà di sciopero e il principio della libertà sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti. Il significato dell'art. 39 della Costituzione non può essere circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di libertà organizzativa, ma, nello spirito delle sue disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, si presenta come affermazione integrale della libertà di azione sindacale.

    Art. 502 c.p. · Art. 39 cost. · Art. 40 cost. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 48/1960

    Questione infondata
    30 giugno 1960

    Vedi: Sent. 29/1960 B.

    Art. 502 c.p. · Art. 39 cost. · Art. 40 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 maggio 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960, n. 29 (in G.U. 1ª s.s. 07/05/1960, n. 112) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresi' la illegittimita' costituzionale del secondo comma dello stesso art. 502 del Codice penale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art502 · fonte del testo

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