Art. 127 c.p.p. — Procedimento in camera di consiglio

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Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

15

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".

Testo in vigore dal 6 dicembre 1990 al 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 127 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32059/2025

    26 settembre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione originato dall’impugnativa della sentenza che ad esso dà esecuzione, non è consentita la presentazione di motivi nuovi, ostandovi il disposto dell’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, che rinvia alle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., sicché è possibile il solo deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con il ricorso introduttivo.

    Art. 127 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 15403/2024

    12 aprile 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello.

    Art. 127 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 18 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 529/1990

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 1990

    In ossequio al principio di rapidità degli atti processuali, non è da ritenersi in contrasto con i criteri e i principi dell'art. 2, punto 8, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che il legislatore delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro verbalizzazione riassuntiva. Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta, però, nella circostanza che l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. prevede in modo esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella, alternativa, della verbalizzazione integrale. Difatti, qualunque delle due forme alternative sia prevista come regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre essere conservata al giudice la possibilità di avvalersi dell'altra forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze processuali. Vanno, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 420, quinto comma, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la verbalizzazione dell'udienza preliminare avvenga "soltanto", anziché "di regola", in forma riassuntiva, e conseguentemente, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, gli artt. 127, ultimo comma, e 666, nono comma, cod. proc. pen. che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo verbale di udienza.

    Art. 420 c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 127 c.p.p. · Art. 666 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 263/2017

    Questione infondata
    13 dicembre 2017

    Benché le ordinanze di rimessione facciano ripetuti riferimenti in motivazione ad altri procedimenti in materia di misure cautelari, il dispositivo e le premesse delle ordinanze stesse rendono palese che le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce riguardano solo il procedimento di riesame delle misure cautelari coercitive, regolato dall'art. 309 cod. proc. pen., e segnatamente la previsione dello svolgimento di esso in camera di consiglio senza la presenza del pubblico, ai sensi degli artt. 309, comma 8, e 127, comma 6, cod. proc. pen.

    Art. 309 c.p.p. · Art. 127 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 558/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 127 del codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede, all'esito della procedura camerale, l'obbligo di depositare il fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne copia - sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 76 della Costituzione in relazione alla direttiva di delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, numero 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per erroneità del presupposto interpretativo, atteso che l'articolo 127 comporta implicitamente l'obbligo di depositare gli atti, trasmessi ai fini della decisione da assumere nel procedimento camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione. - Sulla facoltà delle parti di estrarre copia degli atti depositati, sentenza n. 192/1997 e ordinanza n. 213/2000. A.G.

    Art. 127 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 263 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Se ne mostrano 11 su 13, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 6 dicembre 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art127 · fonte del testo

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