Art. 464-quater c.p.p. — Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia

Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:

  • a)superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
  • b)superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Testo vigente dal 17 maggio 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 91/2018

    Questione infondata
    27 aprile 2018

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento, ai fini della cognizione occorrente ad ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari restituendoli per l'ulteriore corso in caso di pronuncia negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla prova. Il rimettente ha rappresentato l'effettiva necessità di una integrazione dei dati cognitivi risultanti dal fascicolo del dibattimento, al fine di valutare (anche in forma sommaria), sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la responsabilità dell'imputato.

    Art. 464-quater c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 237/2016

    Questione inammissibile
    10 novembre 2016

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per carente descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, secondo comma, 97, 101 e 111, secondo e sesto comma, Cost., aventi ad oggetto l'art. 464- quater , comma 1, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il giudice, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nel procedimento speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari di cui già altrimenti non disponga»; l'art. 168- bis , secondo e terzo comma, cod. pen., «in quanto prescrive la applicazione di sanzioni penali legalmente indeterminate»; l'art. 464- quater , comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede il consenso dell'imputato quale condizione di ammissibilità, di validità o di efficacia dei provvedimenti giurisdizionali modificativi o integrativi del programma di trattamento»; e gli artt. 464- quater e 464- quinquies cod. proc. pen., laddove «prescrivono la irrogazione ed esecuzione di sanzioni penali consequenziali ad un reato per cui non risulta pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva». Le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi a quibus , limitandosi ad indicare numericamente le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati, senza neppure riportare i relativi capi di imputazione; inoltre, nulla dicono sull'esistenza, nei casi di specie, dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 168- bis cod. pen. per l'applicazione della messa alla prova. Come la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione,preclude il necessario controllo in punto di rilevanza. ( Precedenti citati: sentenza n. 338 del 2011; ordinanze n. 196 del 2016, n. 55 del 2016, n. 162 del 2015 e n. 99 del 2013 ).

    Art. 464-quater c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art464quater · fonte del testo

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