Corte costituzionale

Ordinanza n. 49/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 127, comma

10, e 141-bis, del codice di procedura penale promosso con ordinanza

emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di

Pietroluongo Antonio ed altri, iscritta al n. 730 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Pietroluongo Antonio e Mei Riccardo, con ordinanza del 2 settembre

1995, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Lucca ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 127, comma 10, del

codice di procedura penale, nella parte in cui consente, "di regola",

per l'arrestato, solo la verbalizzazione riassuntiva

dell'interrogatorio, e dell'art. 141-bis del codice di procedura

penale - relativamente all'inciso "e che non si svolga in udienza" -

nella parte in cui non contempla l'interrogatorio dell'arrestato o

del fermato tra le ipotesi obbligatorie di verbalizzazione integrale;

che il giudice rimettente, premettendo che il processo a quo si

trova nella fase dell'udienza camerale di convalida dell'arresto

degli indagati, nel corso della quale è necessario procedere al loro

interrogatorio secondo le modalità previste dagli artt. 64 e ss. del

codice di procedura penale, osserva che l'art. 141-bis dello stesso

codice, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, prevede - a

pena di inutilizzabilità dell'atto - che ogni interrogatorio, che

non si svolga in udienza, di persona che si trovi, a qualsiasi

titolo, in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente

con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma quindi che la persona

arrestata o fermata, pur rientrando tra i soggetti detenuti e dovendo

essere sottoposta a un interrogatorio che non differisce da quello

cui è sottoposta la persona in stato di custodia cautelare, non è

compreso tra i destinatari della norma di garanzia prevista dall'art.

141-bis del codice di procedura penale, dal momento che la sua

audizione si svolge in un'udienza in camera di consiglio, e che

pertanto, nella fattispecie, l'interrogatorio degli indagati nel

giudizio a quo dovrebbe essere verbalizzato secondo la disposizione

dell'art. 127 del codice di procedura penale;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate ledono

l'art. 3 della Costituzione, dal momento che determinano una

irragionevole disparità di trattamento tra le posizioni

sostanzialmente omogenee in cui si trovano i soggetti detenuti,

considerando anche che la posizione della persona arrestata, per la

quale non è ancora intervenuta una decisione giurisdizionale,

giustifica semmai un aumento delle garanzie processuali rispetto a

coloro che si trovano in stato di custodia cautelare;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata sia

dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che, come emerge dagli atti, la questione è stata

sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice

rimettente, ritenuta l'impossibilità di procedere all'interrogatorio

ex art. 391 cod. proc. pen., non ha convalidato l'arresto degli

indagati, senza sospendere il procedimento a quo, come risulta dal

dispositivo dell'ordinanza di rimessione;

che il giudice a quo ha, pertanto, esaurito la propria cognizione

relativa alla fase cautelare concernente la convalida dell'arresto

degli indagati, e che di conseguenza la questione sollevata,

risultando priva del requisito della pregiudizialità e della

rilevanza nel giudizio a quo, va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 127, comma 10, e 141-bis del

codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:49 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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