Codice di procedura penale

Art. 435 c.p.p. — Richiesta di revoca

Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono gia' state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 264/1988

    Questione infondata
    3 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Roma con ordinanza del 14 gennaio 1984. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il r…

    Art. 435 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 80/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo…

    Art. 435 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 137/1985

    Questione inammissibile
    9 maggio 1985

    dichiara l'inammissibilità della questione, di legittimità costituzionale degli artt. 435 e 436 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dal Tribunale di Bolzano con ordinanza in data 18 gennaio 1977 (reg. ord. n. 73 del 1977). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985. F.…

    Art. 435 c.p.p. · Art. 436 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art435 · fonte del testo

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