(( Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1. )) La Corte di cassazione decide con sentenza entro ((dieci)) giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno ((tre)) giorni prima dell'udienza. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il ((secondo)) giorno dalla pronuncia. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia ((, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia)). (( Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresi', fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. )) (( Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta'. ))

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 256/2009

    Questione inammissibile
    30 luglio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui preclude l'impugnazione della misura cautelare imposta di fronte al tribunale del riesame competente, dal momento che il rimettente ha sottoposta a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo . Sulla manifesta inammissibilità per inesatta indicazione della norma oggetto di censura vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 79/2008, n. 461/, n. 459 e n. 384/2007.

    Art. 22 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 17 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021. 38 parole tolte, 374 parole aggiunte.

Contro tolto: i provvedimenti che decidono sulla consegna aggiunto: la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, tolto: anche per il merito, entro dieci aggiunto: entro cinque giorni dalla conoscenza legale tolto: dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6. Il aggiunto: della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza aggiunto: di cui all'articolo 17, comma 1. La Corte di cassazione decide con sentenza entro tolto: quindici aggiunto: dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tolto: cinque aggiunto: tre giorni prima dell'udienza. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale … cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il tolto: quinto aggiunto: secondo giorno dalla pronuncia. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustiziatolto: .aggiunto: , che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorita' dello Stato membro di emissione ed altresi', quando la decisione e' di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso e' presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresi', fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti tolto: vengono trasmessi al aggiunto: sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinviotolto: , il quale decide entro ventiaggiunto: . Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione aggiunto: degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della meta'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art22 · fonte del testo

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