Art. 624 c.p.p. — Annullamento parziale

Se l'annullamento non e' pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorita' di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione e' riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza puo' essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalita'. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 624 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. II, sent. n. 2714/2026

    23 gennaio 2026

    La Seconda Sezione penale ha affermato che, per i reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, a seguito dell’annullamento parziale pronunziato dalla Corte di cassazione, ove sia stata disposta la dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344- bis cod. proc. pen.

    Art. 624 c.p.p. · Art. 344-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 294/1995

    Questione inammissibile
    5 luglio 1995

    Non può trovare ingresso in sede di scrutinio di costituzionalità la richiesta diretta alla introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di impugnazione avverso le decisioni della Corte di cassazione che, in presenza di determinate condizioni (individuate dal giudice "a quo" nelle statuizioni "implicite o conseguenziali" che non sono state oggetto di contraddittorio), consenta di ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato, di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Suprema Corte. Una siffatta richiesta di pronuncia additiva è infatti palese mente inammissibile, comportando l'introduzione di innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralità di soluzioni e modalità attuative, non possono che discendere da scelte riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità nell'opera di conformazione del processo. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, Cost., degli artt. 623 e 624 cod. proc. pen.). - V. massima A e C. V. S. nn. 471/1992, 21/1982, 136/1972. red.: G. Conti

    Art. 623 c.p.p. · Art. 624 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art624 · fonte del testo

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