Art. 629-bis c.p.p. — Rescissione del giudicato

Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'. Si applicano gli articoli 635 e 640.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 629-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. V, ord. n. 10996/2025

    19 marzo 2025

    La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.: - per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; - per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.

    Art. 629-bis c.p.p. · Art. 420-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. III, sent. n. 33109/2024

    26 agosto 2024

    La Terza Sezione penale ha affermato che il termine di trenta giorni decorrente dall’intervenuta conoscenza della sentenza, fissato a pena di inammissibilità dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla medesima legge.

    Art. 629-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022. 45 parole tolte, 70 parole aggiunte.

tolto: Il condannato o il sottopostoaggiunto: Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicatotolto: , nei cui confronti si sia proceduto in assenza tolto: per tutta la durata del processo, puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che tolto: l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo aggiunto: sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede … a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale tolto: autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza tolto: del procedimento aggiunto: della sentenza. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice tolto: di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 4. Si aggiunto: della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'. Si applicano gli articoli 635 e 640aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art629bis · fonte del testo

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