Art. 418 c.p.p. — Fissazione dell'udienza

Entro ((cinque)) giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato e' privo di difensore di fiducia. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 452/2005

    Questione infondata
    15 dicembre 2005

    dichiara: 1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 415-bis e 416, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe; 2) la manifesta inf…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 418 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 484/2002

    Questione inammissibile
    26 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il relativo avviso da notificare all'imputato, non prevedono – a differenza di quanto invece espressamente previsto all'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, a favore dell'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta – che all'imputato medesimo sia dato l'avvertimento che, ricorrendone i presupposti, può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, del codice di procedura penale. L'omissione, infatti, da parte del rimettente, della precisazione, nella parte dispositiva dell'ordinanza, che l'avvertimento andrebbe previsto a pena di nullità nonché della indicazione della ragione per la quale sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare; e l'omissione, ancora, della considerazione che la nullità per mancato avvertimento, prevista all'art. 552, comma 2, del codice di procedura penale, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, di cui alla sentenza n. 497 del 1995; nonché, da ultimo, del chiarimento circa la riferibilità, nel mutato quadro normativo, di quelle stesse ragioni alla disciplina nella quale si vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall'attuale articolo 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio 'a quò. – Per la conclusione dell'inammissibilità in situazioni considerate sostanzialmente analoghe, citate le ordinanze n. 346/2000, n. 485/1995, n. 156/1994.

    Art. 418 c.p.p. · Art. 419 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 10/1992

    Questione inammissibile
    22 gennaio 1992

    Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando concerne una norma di cui sia stata già fatta applicazione. Nella specie, infatti, la rilevanza della questione è motivata in base alla nullità, dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di rinvio a giudizio (per irregolarità riscontrate nella citazione della parte offesa, residente all'estero), e dunque in relazione a una fase conchiusa del procedimento, nella quale la norma impugnata è già stata applicata. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost.).

    Art. 418 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 163-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 2 gennaio 2000. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Entro tolto: due aggiunto: cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art418 · fonte del testo

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