Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/01/1991 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma

8°, e 127, comma 3°, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 15 giugno 1990 dal Tribunale di Torino sulla

richiesta di riesame proposta da Vizzini Calogero, iscritta al n. 547

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 15 giugno 1990 il Tribunale di Torino - Sezione

sesta penale - in sede di riesame di un'ordinanza di custodia

cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di

Ivrea, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.

309, comma 8°, e 127, comma 3°, cod. proc. pen., nella parte in cui

prevedono che l'imputato, se detenuto in luogo fuori della

circoscrizione del giudice del riesame, deve essere sentito, qualora

ne faccia richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo,

anziché dal tribunale del riesame.

Secondo l'ordinanza, la detta disposizione si pone in contrasto

con il diritto di autodifesa garantito dall'art. 24, comma 2°, della

Costituzione, in quanto l'imputato ha il diritto di contestare

davanti al Collegio giudicante gli elementi di prova portati dal

pubblico ministero; particolarmente, poi, quando, come nella specie,

questi sono stati raccolti dal pubblico ministero dopo che l'imputato

è stato sottoposto a custodia cautelare, e perciò da lui ignorati.

L'ordinanza fa anche riferimento alla sentenza di questa Corte n. 5

del 1970 che, in tema di incidenti di esecuzione e sotto l'impero del

codice abrogato, aveva dichiarato infondata analoga questione.

Rileva, però, l'ordinanza che la sentenza stessa aveva tenuto ben

distinta la situazione della persona già condannata che compare in

sede di incidente di esecuzione da quella dell'imputato, che compare

per un fine ben diverso e in una sede dove si acquisiscono elementi

probatori.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

chiesto declaratoria d'infondatezza della questione. Per sostenerla,

l'Avvocatura si richiama alla relazione ministeriale al codice di

procedura penale, là dove dice che l'art. 127, comma 3°, "assicura

all'interessato la possibilità di far sentire comunque le sue

ragioni al giudice: e a quest'ultimo è, comunque, rimessa la

valutazione dell'opportunità di una presenza fisica nei casi in cui

la stessa appaia utile ai fini della decisione".

Aggiunge l'Avvocatura che, in ogni caso, nessuna norma vieta di

far pervenire al giudice di sorveglianza, delegato a sentire

l'imputato, tutti gli atti necessari a porlo in condizione di

difendersi, ivi comprese le risultanze acquisite dal pubblico

ministero in tempo successivo a quello in cui l'imputato è stato

posto in custodia cautelare; Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino dubita che il combinato disposto degli

artt. 309, comma 8°, e 127, comma 3°, cod. proc. pen. sia compatibile

con l'art. 24, comma 2°, della Costituzione, nella parte in cui

prescrive che, in sede di riesame del provvedimento che ha disposto

la custodia cautelare in carcere, se l'imputato chiede di essere

sentito e sia in custodia fuori della circoscrizione del tribunale

del riesame, deve essere sentito dal giudice di sorveglianza del

luogo dove ha sede lo stabilimento.

L'Avvocatura Generale dello Stato oppone l'infondatezza della

questione perché il giudice del riesame avrebbe sempre la facoltà,

se lo ritiene necessario o utile, di provocare la presenza fisica

dell'imputato.

Ad ogni modo, al rilievo del Tribunale, secondo cui nella specie

l'imputato ha il diritto di contestare le risultanze probatorie

acquisite dal pubblico ministero dopo l'esecuzione della custodia

cautelare, risponde l'Avvocatura che nulla impedisce che quelle

ulteriori risultanze siano pure trasmesse al giudice di sorveglianza

affinché le contesti all'imputato e ne raccolga le difese.

2. - Stando alla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai

giudizi camerali a contraddittorio necessario, si nota che la

presenza personale dell'imputato, che ne abbia avanzato richiesta, è

ritenuta indispensabile allorquando il fine, per cui la personale

comparizione è prevista, sia volto all'acquisizione di elementi

probatori. La sentenza n. 5 del 1970, citata dall'ordinanza di

rimessione, che pur conclude per l'infondatezza della sollevata

questione, si riferisce in realtà ad un giudizio camerale

concernente un incidente di esecuzione "ristretto - afferma la

sentenza - a questioni ordinariamente di solo diritto, ben

circoscritte e determinate", sicché ivi "non può scorgersi nessuna

compressione di quel diritto (di difesa) in una comparizione che

avviene per il tramite di altro giudice". E ciò perché -precisa la

sentenza- "in questo tipo di procedimento, alla parte privata

condannata la comparizione di persona è consentita per un fine

diverso da quello per cui l'imputato è convocato avanti al giudice

dell'istruzione o del giudizio". Si comprende allora perché quella

sentenza, dato il contenuto del procedimento, abbia giudicato

"prevalenti in senso ostativo le difficoltà pratiche che un

trasporto in stato di detenzione presenta di fronte alla irrilevanza

che il beneficio di essere ascoltato di persona dal giudice

competente a decidere rappresenta per il detenuto". Ed è sotto tale

prospettiva che - come ricorda il giudice a quo - il legislatore ebbe

a rinunziare alla modifica dell'art. 127 cod. proc. pen. proposta

della Commissione parlamentare.

Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98 del 1982, ha ben

precisato quale sia il fine cui faceva cenno la sentenza n. 5 del

1970, e lo ha ravvisato nell'"accertamento inerente a questioni di

fatto, che solo potrebbe richiedere l'intervento personale

dell'interessato, imputato o condannato". Finalità che la sentenza

n. 98 del 1982 valorizza fino al punto da avvertire che, anche nel

caso di incidenti di esecuzione, quando ricorrono ipotesi nelle quali

sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta

dell'interessato, "si impone la diretta audizione del medesimo

affinché il giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo

più diretto e completo".

3. - Questo essendo lo stato della giurisprudenza, deve ricordarsi

come nella specie sia fuori dubbio che la questione sorge nella fase

di cognizione e che, ai fini della decisione, il giudice chiamato al

riesame del provvedimento applicativo della misura cautelare deve

valutare questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato.

Questioni per di più emerse, a seguito di ulteriori indagini

compiute dal pubblico ministero, dopo l'esecuzione della custodia in

carcere. È evidente, perciò, l'interesse dell'imputato a comparire

personalmente per contrastare - se lo voglia - le risultanze

probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui

favorevoli: così come è evidente l'importanza che il

contraddittorio abbia a svolgersi innanzi al giudice che dovrà poi

assumere la decisione.

Non sembra, però, che l'art. 309 cod. proc. pen. vieti la

comparizione personale dell'imputato se questi ne abbia fatto

richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio

opportuno.

Che di regola il legislatore, per ragioni di sicurezza e di

economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice

di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al

circondario, non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa

richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa

ordinarne la traduzione innanzi a sé. Il diritto-dovere del giudice

di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di

quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo,

rientrano nei principi generali d'immediatezza e di oralità cui

s'ispira l'attuale sistema processuale: e lo conferma, del resto, la

giurisprudenza costituzionale che si è ricordata.

Sembra, pertanto, che il giudice a quo ben possa pervenire in via

interpretativa al risultato auspicato, specie di fronte alla sentenza

n. 98 del 1982 di questa Corte. Una possibilità che è confortata

dal disposto di cui al comma 6° dell'art. 309 cod. proc. pen., nel

cui secondo periodo è detto che "chi ha proposto la richiesta ha,

inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del

riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della

discussione". Naturalmente si potrebbe essere tratti a pensare che la

legge si riferisca alle attività che l'imputato esercita tramite il

suo difensore, ma non è così. Basta uno sguardo ai commi primo e

terzo dell'articolo in parola per rendersi conto che tanto l'imputato

quanto il difensore sono autonomamente titolari del diritto di

richiedere il riesame sicché, quando la richiesta è stata proposta

personalmente dall'imputato, egli stesso, oltre che tramite il

difensore, ha il diritto di esplicare quelle attività. Né è

pensabile che esse possano essere svolte davanti al giudice di

sorveglianza delegato, dato che la norma fa esplicito riferimento al

"giudice del riesame" e allude poi al momento temporale "prima

dell'inizio della discussione": espressione ben diversa da quella

"prima del giorno dell'udienza", di cui al terzo comma dell'art. 127

cod. proc. pen., restando escluso che possa trattarsi dell'esame da

parte del giudice di sorveglianza. La norma, perciò, rispecchia

evidentemente le attività della Camera di consiglio del Tribunale,

dove si svolge appunto la discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.

309, comma 8°, e 127, comma 3°, codice procedura penale, sollevata

dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 24, comma 2°, della

Costituzione, con ordinanza 15 giugno 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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