Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l' esercente la potesta' dei genitori, nonche' la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 4. Nell' udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1. 4 12

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio-6 giugno 1991, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1991, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448".

L. 5 febbraio 1992, n. 123

4

La L. 5 febbraio 1992, n. 123, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto prevista dall'articolo 27 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puo' essere pronunciata in ogni stato e grado del procedimento".

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 14/5/2003, n. 19) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo 27 nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

Testo vigente dal 15 maggio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 149/2003

    Ha colpito questo articolo
    9 maggio 2003

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo. Infatti il principio secondo cui deve comunque essere adottato, a tutela dell'imputato minorenne, la formula di proscioglimento più favorevole, rende irragionevole limitare l'istituto in questione - originariamente introdotto con l'obiettivo di una rapida fuoruscita del minorenne dal circuito processuale - alle fasi iniziali del procedimento e non consentirne l'operatività anche nel dibattimento, qualora gli elementi di fatto e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento emergano solo in quella fase, ovvero l'imputato non abbia potuto essere prosciolto per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare. - L'art. 27 del d.P.R. 448/1988, nella sua formulazione originaria, venne dichiarato illegittimo per eccesso di delega con la citata sentenza n. 250/1991. - La sentenza n. 195/2002, citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 448/1988, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. - V. anche citate sentenze n. 433/1997 e n. 77/1993.

    Art. 27 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 250/1991

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del medesimo testo approvato col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato d…

    Art. 27 Processo penale minorile · Art. 32 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Processo penale minorile · Art. 30 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 48/2002

    Questione infondata
    6 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel beneficio, nel caso di archiviazione non accolta. Infatti - posto che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla possibilità di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare - la disciplina censurata rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, non suscettibile di essere sindacate, sempreché non risultino esercitate arbitrariamente.

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 409 c.p.p. · Art. 27 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1992 al 15 maggio 2003. 10 parole aggiunte.

aggiunto: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5-9 maggio 2003, n. 149 (in G.U. 1a s.s. 14/5/2003, n. 19) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo 27 nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari