Art. 420 c.p.p. — Costituzione delle parti

L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. (( In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non e' presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore. E' altresi' considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che e' rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. )) Se il difensore dell'imputato non e' presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

15

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola";".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/1996

    Questione infondata
    31 maggio 1996

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, il rinvio dell'udienza preliminare, in quanto l'obbligo di rinvio del dibattimento, previsto dall'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., quando risulti che il difensore non possa comparire per legittimo impedimento, è giustificato con il fatto che il nuovo sistema presuppone che il difensore partecipi attivamente in sede dibattimentale alla individuazione e alla elaborazione della prova, laddove più ridotta è la funzione del difensore nell'udienza preliminare essendo rivolta a contrastare, sulla base della documentazione depositata dell'attività di indagine preliminare, la domanda di sottoposizione a giudizio formulata dal pubblico ministero e non già la fondatezza dell'accusa, fermo restando che la tutela costituzionale del diritto di difesa, benché non assicura incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un determinato difensore, purtuttavia, impone al giudice dell'udienza preliminare di adottare quelle misure, tra le quali anche la concessione di rinvii o differimenti, idonee a rendere il difensore effettivamente informato del 'thema decidendum' attraverso lo studio degli atti e la preparazione della difesa. red.: F. Mangano

    Art. 420 c.p.p. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 171/1996

    Illegittimità dichiarata
    27 maggio 1996

    Inammissibilità della questione per errata individuazione delle norme denunciate. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 420 c.p.p. · Art. 97 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 262/1995

    Questione inammissibile
    19 giugno 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, sollevata dal giudice 'a quò nella fase dibattimentale, avente ad oggetto una norma che regola l'impedimento del difensore nell'ambito della disciplina dell'udienza preliminare, in difetto di motivazione circa la rilevanza in rapporto alla fase in cui si trova il giudizio 'a quò. - Circa la manifesta inammissibilità di questioni sollevate in difetto di motivazione sulla rilevanza in rapporto alla fase processuale, v. O. nn. 156/1994, 332/1987. red.: G. Conti

    Art. 420 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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… degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. aggiunto: In caso di regolarita' delle notificazioni, se l'imputato non e' presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, e' considerato presente ed e' rappresentato dal difensore. E' altresi' considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che e' rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. Se il difensore dell'imputato non e' presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma tolto: 4. 4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto di regola in forma riassuntiva a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420 · fonte del testo

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