Codice di procedura penale

Art. 48 c.p.p. — Decisione

La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ((, che puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita' della richiesta)). ((6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente))

Testo vigente dal 3 agosto 2017

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 68/2008

    Questione inammissibile
    14 marzo 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, del codice di procedura penale, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ud…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2004

    Questione inammissibile
    23 luglio 2004

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e dell'art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2002 al 3 agosto 2017. 1 parola tolta, 69 parole aggiunte.

tolto: (Decisione).La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo … favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 eurotolto: .aggiunto: , che puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita' della richiesta. 6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art48 · fonte del testo

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