Art. 428 c.p.p. — Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

  • a)il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
  • b)l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. La persona offesa puo' proporre appello nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu' favorevole all'imputato. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a ((reati puniti)) con la sola pena ((pecuniaria)) o con pena alternativa.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 428 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, ord. n. 20257/2025

    30 maggio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che l’appellabilità della sentenza di proscioglimento emessa all’esito dell’udienza preliminare è disciplinata esclusivamente dall’art. 428 cod. proc. pen., non trovando applicazione il disposto dell’art. 593 cod. proc. pen.

    Art. 428 c.p.p. · Art. 593 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 33/2010

    Questione infondata
    4 febbraio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, comma secondo, e 112 Cost., nella parte in cui ha soppresso la facoltà del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di non luogo a procedere. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 242 del 2009, né risultano addotti argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già precedentemente esaminati. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 242/2009. Sul principio di parità delle parti nel processo, v. le citate sentenze n. 26/2007, n. 320/2007 e n. 85/2008.

    Art. 428 c.p.p. · Art. 4 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 242/2009

    Questione infondata
    24 luglio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 cod.proc.pen., come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 Cost., nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere. Non c'è vulnus al principio di parità delle parti nel processo poiché la sentenza di non luogo a procedere, a differenza di quella di proscioglimento, non è alternativa alla condanna, ma al rinvio a giudizio; inoltre, il potere di appello nei confronti della stessa è stato sottratto ad entrambe le parti ed anche il decreto di rinvio a giudizio non è impugnabile da parte di alcuno. Inoltre, a differenza della sentenza di proscioglimento, la sentenza di non luogo a procedere non è idonea a dispiegare effetti preclusivi irremovibili, anche dopo lo spirare dei termini di impugnazione, visto il potere del pubblico ministero di ottenerne in ogni tempo la revoca quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che possono determinare il rinvio a giudizio. Per le stesse ragioni, non è riscontrabile la lamentata disparità di trattamento tra sentenza di non luogo a procedere e proscioglimento, stante l'eterogeneità che le contraddistingue. Insussistente è la violazione dell'art. 3 Cost. anche sotto il profilo della inadeguatezza del rimedio accordato al pubblico ministero (il ricorso per cassazione), posto che la censura in oggetto resta sul piano della mera critica di opportunità, e sotto il profilo della disparità tra procedimenti con udienza preliminare e procedimenti a citazione diretta, dove la domanda di giudizio del pubblico ministero sfocia nell'immediata fissazione dell'udienza dibattimentale, poiché questa differenza di regime è solo la conseguenza del diverso modulo processuale. Non appare violato neppure il principio della ragionevole durata del processo, perché l'effetto negativo indotto dalla eventuale regressione del procedimento appare compensato dalla eliminazione del secondo grado di giudizio. Vanno disattese infine le censure di violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, dato che il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale. -V., citate, le sentenze n. 26 e n. 320/2007, che hanno censurato la soppressione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio ordinario e a quello abbreviato. -Sui poteri del giudice nell'udienza preliminare v., citata, sentenza n. 384/2006. -Sulla eterogeneità della sentenza di non luogo a procedere rispetto a quella di proscioglimento v., citate, ordinanze n. 156 e n.4/2008. -Sulla ragionevole durata del processo v., citate, sentenze n. 64/2009 e n. 298/2008. -Sul fatto che il potere di impugnazione del pubblico ministero non è estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale v., citate, sentenza n. 280/1995 e ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002, n. 421/2001 e n. 426/1998; altresì citate sentenze n. 298/2008, n. 26/2007 e n. 206/1997.

    Art. 428 c.p.p. · Art. 4 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 403/2008

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2008

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 428 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, s…

    Art. 428 c.p.p. · Art. 4 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 10 Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2018 al 30 dicembre 2022. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2tolto: .;

… previste dall'articolo 611. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a tolto: contravvenzioni punite aggiunto: reati puniti con la sola pena tolto: dell'ammenda aggiunto: pecuniaria o con pena alternativa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art428 · fonte del testo

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