Art. 263 c.p.p. — Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate

La restituzione delle cose sequestrate e' disposta dal giudice con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. (( Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato. )) Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione ((o respinge la relativa richiesta)), gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 584/1989

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1989

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 (testo sostituito in forza dell'art. 22 della legge 5 agosto 1988, n. 330, recante "Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale"), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza c…

    Art. 263 c.p.p. · Art. 22 Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

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  • Sentenza n. 110/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1986

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532), nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.…

    Art. 263 c.p.p. · Art. 6 Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva · Art. 18 Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria

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  • Ordinanza n. 286/2002

    Questione inammissibile
    26 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, gli interessati possano proporre opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio «innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.». Infatti il quesito di costituzionalità verte su norma della quale il giudice 'a quò - investito dell'appello 'de libertatè erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio - non è chiamato a fare applicazione, né lo sarebbe poiché la sentenza additiva invocata, comunque, introdurrebbe una nuova figura di "opposizione" davanti ad un giudice diverso, e cioè lo stesso che ha rigettato l'istanza di restituzione. - In riferimento a quesiti di costituzionalità del tutto analoghi v. citata ordinanza n. 409/2001.

    Art. 263 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 127 c.p.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. Nel corso delle indagini preliminari, tolto: la aggiunto: sulla restituzione delle cose sequestrate tolto: e' disposta dal pubblico ministero aggiunto: il pubblico ministero provvede con decreto motivato. tolto: Se e' presentata richiesta di restituzione, il pubblico ministero, quando ritiene di non accoglierla, la trasmette al giudice per le indagini preliminari il quale provvede a norma dei commi precedenti, fermo quanto previsto dall'articolo 262, con le forme previste dall'articolo 127. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione aggiunto: o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art263 · fonte del testo

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