Art. 140 c.p.p. — Modalità di documentazione in casi particolari

Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici. Quando e' redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinche' sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilita'.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 29/2005

    Questione inammissibile
    24 gennaio 2005

    È manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza da parte del giudice 'a quò, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di testimonianza, sollevata in relazione all’art. 3 Cost., per l’asserita disparità di trattamento rispetto ai casi in cui è realizzata l’integrale riproduzione delle dichiarazioni testimoniali, nonché agli artt. 24, 97 e 111 Cost., per l’asserita lesione del diritto di difesa, dei principi di buon andamento dell’amministrazione della giustizia, del giusto processo e della ragionevole durata del processo.

    Art. 140 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

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  • Ordinanza n. 207/1993

    Questione inammissibile
    29 aprile 1993

    Per costante giurisprudenza costituzionale, è compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, motivare sulla rilevanza, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo. Nella specie, invece, il giudice 'a quò ha proposto, in via alternativa, le questioni relative alle norme che consentono la verbalizzazione delle attività dibattimentali in forma riassuntiva, quando si tratti di atti semplici o di ritenuta limitata rilevanza o quando sussiste il consenso delle parti e la verbalizzazione integrale solo in forma manuale anziché con mezzi fonografici o similari, nonché alle disposizioni che comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e che precludono al giudicante di integrare le deposizioni già assunte e dalle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale, l'imperfetta documentazione manuale. E poiché non può essere lasciato alla Corte costituzionale il compito di individuare la norma (o il complesso di norme) dalla quale, nel caso specifico deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioè, il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilità di integrare la prova pur ritenuta necessaria, le questioni così proposte sono manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega). - Nello stesso senso v. le sent. nn. 638/1988, 1091/1988, 1146/1988, 472/1989, 473/1989, 187/1992.

    Art. 507 c.p.p. · Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

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  • Ordinanza n. 23/1993

    Questione infondata
    29 gennaio 1993

    Manifesta infondatezza della questione per essere stata già disattesa dalla Corte in quanto dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale che non costituisce, però, una regola assoluta, il che, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima, in sede di attuazione della delega, la possibilità di prevedere, come forme tra loro alternative di verbalizzazione quella integrale o quella riassuntiva. - V., nello stesso senso, la sent. n. 529/90 e le O. nn. 77/91 e 284/92.

    Art. 140 c.p.p. · Art. 567 c.p.p. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art140 · fonte del testo

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