Codice di procedura penale

Art. 646 c.p.p. — Procedimento e decisione

Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, e' comunicata al pubblico ministero ed e' notificata, a cura della cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione e' comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127 comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisoriale a titolo di alimenti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/1974

    Illegittimità dichiarata
    23 aprile 1974

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziché al giudice di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo 207 del codice p…

    Art. 207 c.p. · Art. 642 c.p.p. · Art. 646 c.p.p. · Art. 647 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 19/1974

    Questione infondata
    30 gennaio 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 109, 204, commi primo e secondo, 216, nn. 1 e 2, e 217 del codice penale, proposta dal pretore di Livorno, con ordinanze 22 aprile e 6 maggio 1971, in riferimento agli artt. 3,25 e 27 della Costituzione; dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzion…

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 208 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 168/1972

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 1972

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 646 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, con le ordinanze n. 118 del 1971 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa; e nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza pr…

    Art. 642 c.p.p. · Art. 646 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art646 · fonte del testo

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