Art. 34-bis codice antimafia — Controllo giudiziario delle aziende

Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attivita' economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attivita'. Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b). Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale puo':

  • a)imporre nei confronti di chi ha la proprieta', l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
  • b)nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attivita' di controllo e puo' imporre l'obbligo:
  • a)di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
  • b)di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
  • c)di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della societa' da parte dei soci o di terzi;
  • d)di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
  • e)di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonche' presso uffici pubblici, studi professionali, societa', banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o piu' prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale puo' disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al controllo giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonche' gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, puo' revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e' comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni. 59
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio - 17 luglio 2025, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia".

Testo vigente dal 24 luglio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 109/2025

    Ha colpito questo articolo
    17 luglio 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, dello stesso codice. La disposizione censurata dal TAR Calabria, secondo cui la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, prevista per effetto dell’ammissione dell’imprenditore al controllo giudiziario, cessa con la chiusura di questo, delinea un sistema irragionevole e contraddittorio: il legislatore, da un lato, istituisce e investe nella misura del controllo giudiziario per il recupero delle imprese alla legalità tramite la prosecuzione dell’attività aziendale – riabilitando provvisoriamente l’impresa a tenere rapporti con la pubblica amministrazione e a svolgere attività economiche, grazie al fondamentale tassello della sospensione degli effetti dell’interdittiva – ma, dall’altro lato, stabilisce l’automatica riespansione di tali effetti anche in ipotesi di esito positivo della misura, senza attendere la valutazione prefettizia di aggiornamento ex art. 91, comma 5, cod. antimafia. Quest’ultimo costituisce, infatti, il vero “nodo di collegamento” tra la misura della prevenzione giudiziaria (il controllo) e la misura della prevenzione amministrativa (l’informazione interdittiva), in quanto è il momento in cui l’ordinamento impone di riscontrare se il percorso intrapreso dall’imprenditore controllato, abbia prodotto l’auspicato superamento dell’originario pericolo di infiltrazione mafiosa. La protrazione della sospensione degli effetti interdittivi sino al momento della rivalutazione prefettizia scongiura per l’imprenditore che abbia positivamente concluso l’attività monitorata sia la crisi economica irreversibile , sia il rischio di un possibile riavvicinamento al mondo criminale. (Precedenti: S. 180/2022; S. 57/2020).

    Art. 34-bis codice antimafia · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie · Art. 2 Piano straordinario contro le mafie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2022 al 24 luglio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 maggio - 17 luglio 2025, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art34bis · fonte del testo

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