Corte costituzionale

Sentenza n. 463/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2,

ultima proposizione, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a

carico di Stefani Giulio, iscritta al n. 368 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale per minacce e molestie a

mezzo del telefono instaurato a carico di Giulio Stefani, il giudice

per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.p.p., in

riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Nel dare conto delle vicende processuali precedenti l'incidente di

costituzionalità, il giudice a quo ricorda di aver autorizzato, su

istanza del pubblico ministero, l'effettuazione di intercettazioni

telefoniche sull'utenza dell'indagato e, successivamente, considerato

l'esito negativo delle operazioni disposte, di aver accolto la

richiesta di archiviazione del pubblico ministero, rigettando, con lo

stesso provvedimento, la contestuale istanza di distruzione del

materiale di registrazione raccolto.

Nell'opporsi alla parte del provvedimento sfavorevole alle proprie

richieste, il pubblico ministero, dopo aver proposto un primo ricorso

per cassazione, ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione in

base al principio di inoppugnabilità dei provvedimenti emessi "de

plano", e dopo aver presentato una istanza di fissazione dell'udienza

camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., che veniva respinta dal

giudice per le indagini preliminari, proponeva contro tale decreto un

nuovo ricorso per cassazione, che, questa volta, la Corte suprema

accoglieva, assumendo il carattere abnorme del provvedimento emesso

dal giudice per le indagini preliminari, in quanto non rispettoso

della procedura camerale prescritta dall'art. 269 c.p.p., comma 2,

ultima proposizione.

Essendo stati restituiti dalla Corte di cassazione gli atti a

seguito dell'annullamento del decreto di rigetto di fissazione

dell'udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari,

ritenendosi vincolato all'interpretazione fornita dalla Corte di

cassazione - secondo la quale l'istanza di distruzione delle

registrazioni delle intercettazioni telefoniche, anche se proposta

dal pubblico ministero per motivi diversi dalla tutela della

riservatezza degli interessati, obbliga il giudice competente per la

decisione a fissare la camera di consiglio ai sensi dell'art. 127

c.p.p., in modo da assicurare il contraddittorio delle parti nonché

il successivo controllo sulla decisione -, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 269 c.p.p., così interpretato,

per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Per quanto riguarda il parametro dell'art. 76 della Costituzione,

il giudice rimettente osserva che l'art. 269, comma 2, c.p.p.

rappresenta l'attuazione della direttiva espressa nell'art. 2, n. 41,

lettera e), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa

al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale), nella quale non solo non si fa alcun cenno

dell'udienza camerale in questione, ma si fissa il principio

dell'obbligatorietà della conservazione della documentazione

integrale delle intercettazioni, con la contestuale previsione che

quest'ultimo può esser derogato soltanto a tutela della riservatezza

degli interessati ove questi lo richiedano. Questa previsione conduce

il giudice a quo tanto a sostenere la rigorosa tassatività della

disciplina dell'art. 269 c.p.p. sulla distruzione dei verbali e delle

registrazioni richiesta prima della formazione del giudicato, quanto

a ritenere che la celebrazione dell'udienza camerale ai sensi

dell'art. 127 c.p.p. sia prevista dal legislatore delegato al solo

fine di assicurare il contraddittorio in una decisione assunta a

tutela della riservatezza degli interessati.

A suo avviso, pertanto, contrasterebbe con i principi della legge

delega imporre la trattazione in camera di consiglio dell'istanza

presentata dal pubblico ministero - peraltro non legittimato ad

avanzare simili richieste in quanto non ricompreso nella categoria

degli "interessati" - tutte le volte che la predetta istanza sia

vòlta, come nel caso, alla realizzazione di finalità diverse dalla

tutela della riservatezza. A tale riguardo, l'ordinanza di rimessione

considera che la pur ragionevole esigenza di non gravare gli uffici

giudiziari del compito di conservare registrazioni inutili - esigenza

tanto più comprensibile per i numerosi procedimenti definiti con

decreto di archiviazione per i quali non potrà essere pronunciata

una sentenza non più soggetta a impugnazione - imporrebbe di

demandare la soluzione ad una più approfondita valutazione delle

contrapposte esigenze da parte del legislatore, dal momento che essa

non potrebbe essere raggiunta attraverso un'interpretazione estensiva

delle norme contenute nell'art. 269 c.p.p..

Infine, l'eccesso di delega dell'interpretazione resa dalla Corte

di cassazione, risulterebbe ancor più evidente ove si abbia presente

anche la direttiva espressa dall'art. 2, n. 1, della legge delega n.

81 del 1987, la quale fissa al legislatore delegato il principio

"della massima esemplificazione nello svolgimento del processo con

eliminazione di ogni atto o attività non essenziale", principio

ribadito con particolare vigore, in riferimento al procedimento

pretorile, dall'art. 2, n. 103, della stessa legge.

In relazione alle censure di costituzionalità attinenti all'art.

3 della Costituzione, il giudice a quo, nell'esaminare il caso che ha

dato occasione alla questione in oggetto, nel quale la richiesta di

distruzione del materiale raccolto è stata presentata

contestualmente all'istanza di archiviazione, afferma che in tale

evenienza l'interpretazione dell'art. 269 c.p.p. accolta dalla Corte

di cassazione sarebbe fonte di disparità di trattamento, poiché

imporrebbe, alla chiusura per archiviazione delle indagini

preliminari, una trattazione in camera di consiglio altrimenti non

prescritta. Sebbene la prospettata disparità non riguardi

direttamente l'istituto dell'archiviazione, in quanto l'udienza

camerale di cui si discute potrebbe essere fissata in tempi non

coincidenti con il provvedimento di archiviazione e comunque non

sarebbe influente sulla relativa decisione, tuttavia la

ingiustificata e illegittima discriminazione dovuta all'obbligatoria

fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127

c.p.p. viene lamentata con riferimento a soggetti che, pur trovandosi

in situazioni processuali analoghe, per essere stati interessati da

indagini conclusesi con una richiesta di archiviazione, si

troverebbero ad essere informati delle indagini compiute a loro

carico, in conseguenza di un'evenienza del tutto occasionale, come la

contestuale richiesta di distruzione dei nastri registrati avanzata

dal pubblico ministero (al quale, peraltro, verrebbe accordata una

facoltà discrezionale circa l'adozione del rito camerale). Né

sarebbe ragionevole portare a conoscenza delle parti e, in particolar

modo dell'indagato, nonostante l'intervenuta archiviazione,

l'esistenza di una denuncia a suo carico e l'esecuzione di

intercettazioni sulla sua linea telefonica.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in

giudizio per chiedere una pronuncia di inammissibilità o, comunque,

di infondatezza della dedotta questione di legittimità

costituzionale.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il giudice a quo

chiederebbe a questa Corte di risolvere un contrasto interpretativo

in ordine all'art. 269 c.p.p. e, pertanto, la questione, posta in

questi termini, sarebbe inammissibile, in forza del principio per il

quale il giudice rimettente è tenuto a seguire, tra le varie

interpretazioni possibili, quella conforme ai principi

costituzionali. A questa conclusione non sarebbe di ostacolo, secondo

l'Avvocatura dello Stato, l'interpretazione affermata dalla Corte di

cassazione, in sede di annullamento dell'istanza del pubblico

ministero, interpretazione che sarebbe vincolante nel caso concreto,

ma non in via di principio.

Ulteriore profilo di inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale deriverebbe, poi, dalle argomentazioni

della ordinanza di rimessione, che, nel lamentare l'illegittimità

dell'obbligatoria fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art.

127 c.p.p., non chiarirebbe se questa abbia ad oggetto la sola

delibazione sulla richiesta di distruzione dei nastri registrati

ovvero la decisione sull'archiviazione. Se quest'ultimo fosse il

caso, si renderebbe irrilevante il dubbio di legittimità

costituzionale sulla norma applicabile nel giudizio a quo, dove è in

gioco esclusivamente la disciplina della distruzione dei documenti

relativi alle operazioni di intercettazione telefonica.

Infine, premesso che gli argomenti esposti nell'ordinanza di

rimessione appaiono in gran parte pertinenti a giustificare una

soluzione di merito da parte dello stesso giudice a quo (peraltro

già adottata dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Torino e giudicata largamente condivisibile

dall'Avvocatura dello Stato), la difesa erariale osserva che

l'interpretazione della Corte di cassazione vincolerebbe il giudice a

quo nella scelta del rito, non anche nella decisione del caso in

esame. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.

269, comma 2, ultima proposizione, c.p.p. in riferimento agli artt. 3

e 76 della Costituzione, nella parte in cui alla luce

dell'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione allorché ha

annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza del pubblico

ministero di fissazione dell'udienza camerale, impone il rito di cui

all'art. 127 c.p.p. per la decisione sulla distruzione della

documentazione delle operazioni di intercettazione telefonica anche

quando la relativa richiesta sia stata avanzata, insieme all'istanza

di archiviazione del procedimento, dal pubblico ministero in vista

della tutela di beni giuridici diversi da quelli attinenti alla

riservatezza degli interessati.

Nel suo atto di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha formulato

due distinte eccezioni d'inammissibilità. Con la prima, la difesa

erariale sospetta che questa Corte sia stata investita di una

questione meramente interpretativa, che, peraltro, lo stesso giudice

a quo avrebbe potuto risolvere seguendo l'interpretazione conforme ai

principi costituzionali, dal momento che tale giudice non può

ritenersi vincolato dall'interpretazione data alla norma contestata

dalla Corte di cassazione in sede di annullamento del provvedimento

negativo del giudice per le indagini preliminari. Con la seconda

eccezione, l'Avvocatura dello Stato deduce la mancanza di chiarezza

della questione o, quantomeno, il difetto di rilevanza della stessa,

argomentando sulla base della considerazione che, poiché la

fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. sembra

esser diretta anche alla decisione sull'archiviazione del

procedimento, quest'ultimo oggetto escluderebbe che la norma

applicabile nel giudizio a quo sia quella contenuta nell'art. 269

c.p.p..

2. - Vanno innanzitutto respinte le eccezioni d'inammissibilità.

Relativamente alla prima eccezione, occorre ribadire che, per

aversi una questione di legittimità validamente posta, è

sufficiente che il giudice a quo riconduca alla disposizione

contestata un'interpretazione non implausibile della quale egli, a

una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo,

possa fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale egli

nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme

costituzionali (v. sentt. nn. 117 del 1994, 51 del 1992, 64 del 1991

e 41 del 1990). Poiché nel caso il giudice rimettente ritiene di

dover applicare l'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione fornita dalla

Corte di cassazione in sede di annullamento del provvedimento

negativo del giudice per le indagini preliminari relativo all'istanza

del pubblico ministero per la fissazione dell'udienza camerale, ai

sensi dell'art. 127 c.p.p., e poiché lo stesso giudice a quo ritiene

che quell'interpretazione possa contrastare con due disposizioni

costituzionali puntualmente indicate nell'ordinanza di rimessione,

tanto basta per dire che sia stata validamente sottoposta al giudizio

di questa Corte una determinata questione di legittimità

costituzionale.

Del tutto priva di fondamento si rivela, poi, la seconda eccezione

di inammissibilità, poiché dalla lettura dell'ordinanza di

rimessione risulta chiaramente che l'eventuale contestualità della

richiesta di archiviazione del procedimento con l'istanza del

pubblico ministero vòlta alla distruzione della documentazione

relativa alle registrazioni telefoniche viene considerata soltanto

come una premessa circa l'allegata disparità di trattamento

comportata dall'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione accolta dalla

Corte di cassazione e sottoposta al giudizio di questa Corte.

3. - La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Innanzitutto, si deve escludere che l'art. 269 c.p.p., nella parte

in cui prescrive il rito camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si

ponga in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo

dell'"eccesso di delega" rispetto alla direttiva contenuta nell'art.

2, n. 41, lettera e), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, secondo la

quale il legislatore delegato è tenuto a stabilire, oltre alla

"conservazione obbligatoria, presso la stessa autorità che ha

disposto l'intercettazione, della documentazione integrale delle

conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate", la

"determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla

riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta".

Nell'attuare tale principio direttivo, il legislatore delegato,

dopo aver fissato la norma secondo la quale, "salvo quanto previsto

dall'art. 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla

sentenza non più soggetta a impugnazione" (art. 269, comma 2, prima

proposizione, c.p.p.), ha disposto subito dopo che "gli interessati,

quando la documentazione non è necessaria per il procedimento,

possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al

giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione". Lo

stesso giudice - dispone infine l'art. 269, comma 2, ultima

proposizione - "decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127".

È ben vero che la norma delegata fa riferimento solamente

all'ipotesi che siano i soggetti interessati a richiedere la

distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni

telefoniche che li riguardino, una volta che nel corso del processo

siano venuti a conoscenza dell'esistenza di tali intercettazioni e

queste ultime non siano considerate necessarie per il procedimento

stesso. Ed è, altresì, vero che la distinta ipotesi che sia il

pubblico ministero a richiedere la distruzione di quel materiale

all'atto della istanza di archiviazione del procedimento, pur

frequente nella prassi applicativa, non è espressamente prevista

dall'art. 269, comma 2, c.p.p., come non ha mancato di osservare il

giudice rimettente. Tuttavia - ed è ancora il giudice a quo ad

ammetterlo - la disposizione contestata può essere interpretata - e,

di fatto, è stata interpretata dalla Corte di cassazione - in modo

tale da comportare l'applicabilità del rito camerale disciplinato

dall'art. 127 c.p.p. alla decisione sulla richiesta di distruzione

del materiale documentale relativo alle intercettazioni telefoniche

anche nell'ipotesi in cui tale richiesta sia avanzata dal pubblico

ministero, anziché dagli interessati, contestualmente all'istanza di

archiviazione del procedimento. Contrariamente a quel che suppone il

giudice a quo, siffatta interpretazione, non solo non è contraria

alla Costituzione, ma, in dipendenza del fatto che nell'ipotesi in

esame vengono in considerazione valori e interessi non diversi da

quelli coinvolti nell'ipotesi espressamente contemplata nell'art.

269, comma 2, seconda proposizione, c.p.p., è anzi l'unica

compatibile con la salvaguardia dei principi costituzionali.

È indubbio, infatti, che la decisione giudiziale sulla richiesta,

da chiunque formulata, relativa alla distruzione del materiale

documentale attinente a intercettazioni telefoniche incide in ogni

caso sopra un diritto costituzionale - quello alla riservatezza delle

proprie comunicazioni - che è stato dichiarato più volte da questa

Corte come un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della

Costituzione e, in quanto tale, restringibile dall'autorità

giudiziaria soltanto nella misura strettamente necessaria alle

esigenze di indagine legate al compito primario concernente la

repressione dei reati (v. sentt. nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 366

del 1991 e 34 del 1973).

Ed è proprio per salvaguardare tale diritto costituzionale

essenziale di fronte a un intervento fortemente intrusivo, come

quello realizzato con le intercettazioni telefoniche, che il

legislatore ha stabilito all'art. 269, comma 2, c.p.p. due principi

fra loro complementari, e non già, come pretende il giudice a quo,

due norme legate da un rapporto di regola (principio) a eccezione

(deroga): nella prima proposizione ha disposto che le registrazioni

delle intercettazioni ritenute necessarie per il procedimento debbono

esser conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione

(regola, questa, la quale presuppone che le parti abbiano avuto la

facoltà d'interloquire, durante le fasi processuali, sulla

necessarietà delle intercettazioni telefoniche rispetto al

procedimento); nelle restanti proposizioni ha statuito che, per

quanto riguarda le intercettazioni ritenute non necessarie per il

procedimento, gli interessati possono richiederne la distruzione a

tutela della loro riservatezza e, in tal caso, il giudice deve

decidere con le garanzie processuali inerenti ai diritti della difesa

- in particolare quella del contradittorio - previste, in ipotesi,

nell'ambito del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p..

La prospettata illegittimità costituzionale dell'applicabilità

di tale rito all'ipotesi relativa alla istanza di distruzione delle

documentazioni relative a intercettazioni telefoniche, presentata dal

pubblico ministero contestualmente alla richiesta di archiviazione

del procedimento, porterebbe ad accostare, sotto il profilo

esaminato, questa ipotesi a quella concernente la distruzione della

documentazione non più soggetta a conservazione per essere divenuta

non più impugnabile la sentenza conclusiva del relativo

procedimento. Ma, in realtà, l'ipotesi qui in considerazione

differisce sostanzialmente da quella da ultimo menzionata.

Ribadito in via generale che, qualunque sia in concreto la

motivazione addotta dal pubblico ministero per richiedere la

distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni

telefoniche, si è comunque in presenza di ipotesi comportanti

l'incisione sul diritto inviolabile alla riservatezza delle proprie

comunicazioni, occorre preliminarmente rilevare che, ove non si

applicasse all'ipotesi considerata il rito camerale di cui all'art.

127 c.p.p., si potrebbe verificare, come in effetti è avvenuto nel

giudizio a quo, il caso di una decisione che, mentre archivia il

procedimento, rigetta l'istanza di distruzione delle intercettazioni

telefoniche: in tal caso la conservazione di un materiale probatorio,

acquisito con sacrificio di un diritto personale di carattere

inviolabile, verrebbe disposta con una decisione ingiustificatamente

svincolata dalla valutazione in contradittorio con le parti tanto del

legame di necessarietà rispetto al procedimento delle

intercettazioni di cui è stata richiesta la distruzione, quanto

dell'incidenza della decisione stessa sulle esigenze di tutela della

riservatezza degli interessati.

E, invero, l'interesse delle parti ad essere sentite in relazione

alla richiesta del pubblico ministero di distruggere il materiale

documentale relativo ad intercettazioni telefoniche, che, a giudizio

dello stesso pubblico ministero, siano state effettuate senza esito

positivo, dev'esser valutato soprattutto in relazione alla natura

della decisione di archiviazione del procedimento: quest'ultima, a

differenza della sentenza non più soggetta a impugnazione, è, per

un verso, priva di stabilità nei suoi effetti, i quali sono

vanificabili da un eventuale provvedimento di riapertura delle

indagini, e, per altro verso, costituisce l'atto conclusivo di una

fase del procedimento caratterizzata dalla segretezza delle indagini

eseguite. Questi elementi - considerati alla luce degli interessi

costituzionali protetti, che la direttiva n. 41 contenuta nell'art. 2

della legge delega n. 81 del 1987 ha inteso salvaguardare - inducono

ragionevolmente a preservare in capo alle parti il diritto di essere

sentite, in applicazione dell'art. 127 c.p.p., riguardo all'eventuale

utilità di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della

propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro, in caso di

riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti

medesime, un giudizio di non colpevolezza a proprio vantaggio.

Sotto questo profilo, l'art. 269, comma 2, ultima proposizione,

c.p.p., interpretato nel senso di imporre l'applicazione del rito

camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione sulla

richiesta del pubblico ministero, formulata contestualmente

all'istanza di archiviazione e vòlta alla distruzione della

documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate

senza esito positivo, non risulta in contrasto con la direttiva n.

41, lettera e), contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 81 del

1987 e, pertanto, non lede l'art. 76 della Costituzione.

4. - Né può fondatamente sostenersi che, interpretata nel modo

appena detto, la stessa norma comporti una violazione dell'art. 3

della Costituzione, per il fatto che creerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento all'interno della stessa categoria di

persone, quelle sottoposte ad indagini preliminari, distinguendo

irragionevolmente l'ipotesi di coloro che non hanno notizia, per non

aver subìto intercettazioni telefoniche, dell'archiviazione del

procedimento iniziato nei loro confronti, dall'ipotesi di coloro che,

essendo stati sottoposti ad intercettazioni telefoniche, vengono

conseguentemente informati delle indagini avvenute a loro carico e

hanno anche la possibilità di interloquire al riguardo. In proposito

basta osservare che l'incisione nella sfera privata, tutelata come

diritto costituzionale inviolabile, è un elemento sufficiente a

giustificare il diverso trattamento delle ipotesi in cui tale

incisione sia avvenuta rispetto a quelle in cui non sia occorsa,

considerato che la differenziazione del trattamento è strettamente

limitata alla decisione sul predetto elemento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, ultima

proposizione, c.p.p., nella parte in cui impone l'applicazione del

rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione del

giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico

ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione,

vo'lta alla distruzione della documentazione attinente a

intercettazioni telefoniche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso

la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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