Corte costituzionale

Sentenza n. 529/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 420d.P.R. 247/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 420, comma

quinto, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 ottobre 1988, n.

247), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il

Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna

ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 aprile 1990 dal G.I.P. presso il

Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Fugiaschi

Ubaldo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 26 maggio 1990 dal G.I.P. presso il

Tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Turri Massimo

ed altri, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con tre identiche ordinanze, emesse il 9 gennaio, il 19

aprile e il 26 maggio 1990, il giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

dell'art. 420, quinto comma, del codice di procedura penale del 1988

"nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare

sia in ogni caso redatto in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140,

secondo comma, stesso codice, anziché prevedere che il giudice possa

disporre, anche in tale fase processuale, la redazione del verbale in

forma stenotipica o fonografica".

Osserva il giudice remittente che l'art. 2, punto 8, della legge

delega n. 81 del 1987 contiene il principio secondo cui la

verbalizzazione degli atti del processo sarebbe dovuta avvenire, in

ogni fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e

con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una integrale e fedele

trasposizione delle parole adoperate dalle parti. Resterebbe invece

affidata alla discrezionalità del giudice l'adozione di una diversa

forma di documentazione degli atti in relazione alla loro semplicità

o limitata rilevanza, nonché alla contingente indisponibilità di

mezzi o ausiliari tecnici.

Ciò posto, non sembra, ad avviso del giudice a quo, che il

legislatore delegato si sia attenuto alla direttiva del delegante, in

quanto non ha previsto la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di

riproduzione in ogni fase del procedimento, ma l'ha limitata alla

sola fase dibattimentale, precludendo al giudice dell'udienza

preliminare di utilizzare mezzi tecnici idonei ad una integrale

verbalizzazione delle proprie operazioni, anche quando la

complessità del caso consiglierebbe il ricorso a tale strumento.

Il richiamo effettuato dalla norma impugnata al solo secondo comma

dell'art. 140 del codice di procedura penale eliminerebbe ogni dubbio

sul fatto che per fasi processuali differenti da quella

dibattimentale è vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non

sia meramente riassuntiva.

Può peraltro darsi il caso in cui, come nella fattispecie,

l'udienza preliminare, a seguito dell'esercizio del diritto alla

prova esercitato dalle parti, assuma caratteri di complessità e che

una verbalizzazione non riassuntiva delle dichiarazioni delle parti

risulti opportuna ai fini sia dell'esercizio del diritto di difesa,

sia della speditezza processuale e dell'attendibilità stessa

dell'atto.

2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva in primo luogo l'Avvocatura dello Stato che la

disposizione impugnata, in deroga a quanto stabilito in via generale

dall'art. 134 del codice di procedura penale e in linea con quanto

previsto per tutti i procedimenti in camera di consiglio dall'art.

127, decimo comma, si limita a consentire la redazione del verbale

dell'udienza preliminare in forma soltanto riassuntiva, cioè non

accompagnata dalla riproduzione fonografica. Ciò, peraltro, non

esclude l'uso della stenotipia o di altro strumento meccanico

adeguato per la redazione di tale verbale, come si evince chiaramente

dalla formulazione dell'art. 134, secondo comma, che tali strumenti

indica sia per la redazione del verbale nella forma integrale, che

per quella del verbale in forma riassuntiva.

Neppure può ritenersi, prosegue l'Avvocatura, che la disposizione

citata precluda al giudice l'adozione di forme integrali di

documentazione laddove le ritenga necessarie. L'art. 134, quarto

comma, infatti, in via generale, consentirebbe al giudice di disporre

la riproduzione audiovisiva dell'atto, quando ritenga insufficiente

le altre modalità di documentazione previste dal medesimo articolo;

analogo potere discrezionale dovrebbe a maggior ragione riconoscersi

al giudice in ordine alla effettuazione della riproduzione

fonografica quando questa, se pure non richiesta dalla legge, si

riveli necessaria ed opportuna in relazione alle caratteristiche

dell'atto da documentare.

Infine, i poteri di vigilanza del giudice previsti dall'art. 140,

secondo comma, al quale la disposizione denunciata fa espresso

richiamo, sembrerebbero sufficienti a garantire che anche la

verbalizzazione riassuntiva sia effettuata in modo da riprodurre

fedelmente e adeguatamente le dichiarazioni rese nell'udienza

preliminare.

Ciò posto, ad avviso dell'Avvocatura, non sembra potersi

ravvisare nella disposizione denunciata alcun contrasto con le

direttive della legge-delega. Infatti, tenuto conto delle modalità

di svolgimento dell'udienza preliminare, nell'ambito della quale

l'espletamento dell'attività consentita dall'art. 422 è una mera

eventualità, la previsione di forme semplificate quali forme

ordinarie di verbalizzazione costituirebbe attuazione del criterio di

adeguatezza degli strumenti di documentazione in relazione alle

caratteristiche della fase processuale e alla natura delle attività

da documentare, indicato dalla direttiva n. 8, oltre che del criterio

di massima semplificazione delle attività processuali enunciato

dalla direttiva n. 2 (recte n. 1) della legge delega. Considerato in diritto

1. - È sollevata questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 420, comma 5,

del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre

1988, n. 247) il quale prevede che il verbale dell'udienza preliminare

"è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140,

comma 2". Ad avviso del giudice a quo, che ha sollevato la stessa

questione con tre distinte ordinanze di identico contenuto, è così

precluso al giudice di disporre la verbalizzazione integrale di tale

fase processuale, in violazione del criterio direttivo di cui

all'art. 2, n. 8, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che

prevede la verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in

ogni fase del procedimento, salva la facoltà del giudice di disporre

"l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in

relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi o

alla contingente indisponibilità degli strumenti o degli ausiliari

tecnici".

2. - I tre giudizi possono essere riuniti in quanto le relative

ordinanze di rimessione sono di identico contenuto.

3. - La questione è fondata, sia pur nei limiti che verranno in

prosieguo precisati.

Nell'elenco dei criteri e dei principi dell'art. 2 della legge di

delega al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), il punto 8 prevede "adozione

di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali;

previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per

la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni

sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una

diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla

semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla

contingente indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari

tecnici".

Al riguardo va preliminarmente considerato che se dal complesso

della disposizione richiamata si evince la preferenza del legislatore

delegante per la verbalizzazione integrale degli atti processuali,

questa non costituisce però una regola assoluta essendo prevista la

forma alternativa di una diversa documentazione in relazione alla

loro "semplicità e limitata rilevanza".

Il carattere alternativo delle forme di verbalizzazione ivi

indicate, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti,

rende legittimo in sede di attuazione della delega la possibilità, a

seconda delle peculiari caratteristiche di ognuna delle fasi

processuali di volta in volta considerate, di prevedere l'una o

l'altra forma di verbalizzazione, cioè quella integrale o quella

riassuntiva, come la regola di ciascuna di esse, però sempre

rimettendo al giudice la possibilità di ricorrere all'altra. Così,

mentre appare legittimo che per le fasi, per loro natura complesse,

la regola sia quella della verbalizzazione integrale, per converso è

possibile che la regola contraria valga, per una giusta esigenza di

rapidità del processo, quando in altre fasi non siano di norma

ravvisabili, attesa la natura degli atti che vi si svolgono, la

stessa complessità e rilevanza. Ciò che non è però consentito

dalla legge di delega è la possibilità che, in quest'ultima

ipotesi, la ricorrenza dei presupposti della "semplicità e della

limitata rilevanza" assurga a presunzione assoluta, e che quindi la

verbalizzazione riassuntiva venga a costituire per alcune fasi

processuali una regola insuscettibile di deroga da parte del giudice

che dovesse, in relazione a determinati atti, escludere la

sussistenza dei presupposti che giustificano, in via di principio, la

forma semplificata di documentazione.

4. - L'art. 420 del nuovo codice di procedura penale, facente

parte del Titolo IX che disciplina l'udienza preliminare e recante il

titolo "Costituzione delle parti", prevede, come si è già riferito,

al comma 5, che "Il verbale dell'udienza preliminare è redatto

soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2",

ponendo così una regola assoluta che non consente al giudice, che ne

ravvisi i presupposti, di effettuare la verbalizzazione negli altri

modi previsti dal Titolo III per la documentazione degli atti.

In base a quanto si è avuto modo di esporre nel punto precedente,

in ossequio al principio di rapidità degli atti processuali, che pur

costituisce un altro dei cardini fondamentali del nuovo processo

penale, non è da ritenersi in contrasto con i criteri ed i principi

dell'art. 2, punto 8, della legge di delega, che il legislatore

delegato abbia previsto, tenuto conto delle caratteristiche

dell'udienza preliminare e della natura degli atti che normalmente vi

si compiono, che la documentazione di questi avvenga mediante la loro

verbalizzazione riassuntiva.

Il contrasto con i suddetti criteri e principi si manifesta però

nella circostanza che la disposizione impugnata prevede in modo

esclusivo tale forma di verbalizzazione, impedendo al giudice, che ne

ravvisi i presupposti, di ricorrere a quella alternativa della

verbalizzazione integrale. Difatti, la peculiare natura dell'udienza

preliminare può ragionevolmente giustificare la presunzione di

"semplicità e di limitata rilevanza" degli atti che in essa si

compiono, tale da far elevare a regola la forma della verbalizzazione

riassuntiva e ad eccezione, rimessa alla espressa valutazione del

giudice, la forma della verbalizzazione integrale, ma non la

possibilità di considerare come assoluta quella presunzione, facendo

assurgere a regola inderogabile la forma semplificata di

documentazione di quegli atti. Difatti, in base ai criteri e principi

della delega, qualunque delle due forme alternative sia prevista come

regola nella fase di volta in volta considerata, deve pur sempre

essere conservata al giudice la possibilità di avvalersi dell'altra

forma di verbalizzazione in relazione alle concrete esigenze

processuali, il che determina l'illegittimità costituzionale della

disposizione impugnata perché essa prevede che la verbalizzazione

dell'udienza preliminare avvenga "soltanto" anziché "di regola" in

forma riassuntiva.

5. - Le considerazioni che precedono suggeriscono altresì di

estendere - ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 - la dichiarazione

di illegittimità costituzionale all'ultimo comma dell'art. 127 e

all'ultimo comma dell'art. 666 del nuovo codice di procedura penale

che, con disposizioni di identico contenuto, prevedono, per i

procedimenti in camera di consiglio e per il procedimento di

esecuzione, la redazione soltanto in forma riassuntiva del relativo

verbale di udienza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 420, comma 5, del codice di procedura penale (approvato con

d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247), nella parte in cui dopo la parola

"redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";

Visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità

costituzionale:

a) dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale (

approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo

la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola";

b) dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale

(approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui

dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziché "di regola".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:529 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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