Art. 554-bis c.p.p. — Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta

L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. Se l'imputato non e' presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullita' dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione e' inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, la relativa eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede. Il verbale dell'udienza predibattimentale e' redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 159/2026

    Questione infondata
    2 ottobre 2026

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 155 del codice penale e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale, nonché, in via subordinata, dell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica,…

    Art. 155 c.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 554-bis c.p.p. · Art. 554-ter c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art554bis · fonte del testo

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