Codice di procedura penale

Art. 127 c.p.p. — Procedimento in camera di consiglio

Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. ((Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.)) L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. 15

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

15

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale ( approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 127 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32059/2025

    26 settembre 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione originato dall’impugnativa della sentenza che ad esso dà esecuzione, non è consentita la presentazione di motivi nuovi, ostandovi il disposto dell’art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, che rinvia alle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen., sicché è possibile il solo deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con il ricorso introduttivo.

    Art. 127 c.p.p.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 15403/2024

    12 aprile 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell’atto di appello.

    Art. 127 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 558/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 127 del codice di procedura penale - nella parte in cui non prevede, all'esito della procedura camerale, l'obbligo di depositare il fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne copia - sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 76 della Costituzione in relazione alla direttiva di delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, numero 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per erroneità del presupposto interpretativo, atteso che l'articolo 127 comporta implicitamente l'obbligo di depositare gli atti, trasmessi ai fini della decisione da assumere nel procedimento camerale, e il connesso diritto delle parti di prenderne visione. - Sulla facoltà delle parti di estrarre copia degli atti depositati, sentenza n. 192/1997 e ordinanza n. 213/2000. A.G.

    Art. 127 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 263 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 160/1994

    Questione inammissibile
    21 aprile 1994

    Questione già dichiarata inammissibile in quanto, pur dovendosi ribadire che la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, va considerato che nella peculiare disciplina del giudizio abbreviato entrano in gioco interessi diversi che solo il legislatore può valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalità. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 441 c.p.p. · Art. 420 c.p.p. · Art. 127 c.p.p. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 412/1991

    Altra decisione
    12 novembre 1991

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché verifichi la rilevanza della questione - sollevata nel corso di un giudizio d'appello a carico di persona imputata di reato per il quale è comminata la pena dell'ergastolo, e condannata in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni trenta di reclusione - alla luce della sentenza n. 176/1991 - dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen.. ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione di anni trenta") - per effetto della quale il giudizio abbreviato, per i reati in ordine ai quali è comminata la pena dell'ergastolo, non è più praticabile.

    Art. 127 c.p.p. · Art. 599 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 11 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1990 al 30 dicembre 2022. 6 parole tolte, 28 parole aggiunte.

… ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato aggiunto: richiede di essere sentito ed e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice tolto: e ne fa richiesta, deve essereaggiunto: , si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. L'udienza e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art127 · fonte del testo

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