Art. 240 c.p.p. — Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali

I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. 167 Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. 167 Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti. 167

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

167

La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile -11 giugno 2009, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 4 e 5 del presente articolo nella parte in cui non prevedono per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice. Ha dichiarato inoltre l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attivita' di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti.

Testo vigente dal 18 giugno 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 173/2009

    Ha colpito questo articolo
    11 giugno 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, censurato, in riferimento agli artt. 24, 111, primo, secondo e quarto comma, e 112 Cost., ove stabilisce che i supporti recanti dati illegalmente acquisiti inerenti a comunicazioni telefoniche o telematiche o informazioni illegalmente raccolte, debbano essere distrutti in esito ad un'udienza camerale dinanzi al giudice per le indagini preliminari e che delle operazioni debba essere redatto un verbale privo di riferimenti al contenuto degli atti di cui è disposta la eliminazione. Invero, la questione sollevata è priva di rilevanza, posto che il materiale in esame nel giudizio a quo non è compreso nell'ambito dei documenti assoggettabili alla procedura di distruzione, non essendo estensibile in via analogica l'elencazione contenuta nel comma 2 dell'articolo impugnato.

    Art. 240 c.p.p. · Art. 401 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 12/2010

    Altra decisione
    15 gennaio 2010

    ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l'11 gennaio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010. Il Direttore della Cancelleria…

    Art. 240 c.p.p. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259 · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 2006 al 18 giugno 2009. 14 parole tolte.

tolto: (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). 1.I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. tolto: 2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei … e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato. tolto: 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. tolto: 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza … che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. tolto: 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento … da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle partitolto: . 6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile -11 giugno 2009, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 4 e 5 del presente articolo nella parte in cui non prevedono per la disciplina del contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice. Ha dichiarato inoltre l'illegittimita' costituzionale del comma 6 del presente articolo, nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attivita' di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art240 · fonte del testo

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