Corte costituzionale

Ordinanza n. 501/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3

e 4, e 628, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 6 luglio 1999 dalla Corte di appello di Ancona

nel procedimento penale a carico di PANTANETTI Adriano ed altro,

iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Bartolini Giordano nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 luglio 1999, la Corte di

appello di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, primo e secondo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in

cui il primo non prevede che il giudice del rinvio possa non

uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione "per ciò che

concerne ogni questione di diritto con essa decisa", ed il secondo

"impone il ricorso per cassazione per inosservanza della disposizione

dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. qualora le questioni di

diritto decise dalla Cassazione siano in irragionevole contrasto con

i diritti fondamentali della difesa costituzionalmente garantiti";

che, con la medesima ordinanza, la Corte rimettente ha

altresì sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,

primo e secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.,

in relazione agli artt. 521, comma 2, 522, comma 1, 620, lettera f),

621 e 185 cod. proc. pen., nella parte in cui fa divieto di proporre,

nel giudizio di rinvio, nullità assolute concernenti l'esercizio

dell'azione penale da parte del pubblico ministero e l'immutabilità

della contestazione, verificatesi nei precedenti giudizi, anche

quando tali nullità si siano prodotte esclusivamente per effetto

della pronuncia della Corte di cassazione, la quale abbia ritenuto,

solo nella sentenza, che il fatto per cui si procede è diverso da

quello enunciato nel decreto di citazione a giudizio o nella sentenza

impugnata;

che il giudice a quo premette di essere investito, quale

giudice del rinvio, del processo nei confronti di due persone

imputate, la prima, del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen.,

per avere fatto falsamente figurare in un progetto di

ristrutturazione edilizia la contiguità di un accessorio al

fabbricato da ristrutturare, inducendo in errore i tecnici comunali

ed il sindaco preposti all'istruzione del procedimento ed al rilascio

della relativa concessione, i quali formavano così un atto pubblico

ideologicamente falso; la seconda, di concorso nel medesimo reato;

che, a seguito del ricorso per saltum del pubblico ministero

e della parte civile avverso la sentenza di primo grado, di

assoluzione di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste,

la Cassazione aveva annullato, in parte qua la sentenza impugnata con

rinvio alla Corte di appello rimettente, enunciando il principio di

diritto in forza del quale il fatto oggetto di giudizio doveva

ritenersi integrativo del delitto di falsità mediata in atto

pubblico (art. 479 cod. pen.), e non di quello (che sarebbe risultato

estinto per prescrizione) di falsità mediata in autorizzazione

amministrativa (art. 480 cod. pen.);

che, secondo la Cassazione, il falso andava infatti riferito,

non già alla concessione edilizia (avente, di per sé, natura di

autorizzazione), ma alla preliminare attività di verifica della

conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed allo stato dei

luoghi, verifica che - costituendo presupposto indispensabile per il

rilascio della concessione - doveva qualificarsi come atto pubblico;

che, ad avviso del rimettente, tale principio di diritto,

vincolante per il giudice del rinvio a norma dell'art. 627, comma 3,

cod. proc. pen. - identificando l'atto pubblico, oggetto di falsità

penalmente rilevante, non già "in una manifestazione esplicita di

volontà, di scienza, di partecipazione, di giudizio, in forma

scritta o verbalizzata per iscritto", ma in un mero comportamento

materiale - violerebbe l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

configurando un reato di falso non previsto dalla legge;

che anche a ritenere che la Cassazione intendesse alludere,

non all'attività materiale di verifica, ma ad un atto (diverso dalla

concessione edilizia) che ne riassume il risultato, il suddetto

principio di diritto si porrebbe egualmente in contrasto con

ulteriori parametri costituzionali - segnatamente, il principio di

ragionevolezza ed il diritto di difesa, di cui agli artt. 3, primo

comma, e 24 della Costituzione - in quanto il giudice del rinvio,

uniformandosi ad esso, si troverebbe costretto a pronunciare sentenza

in relazione alla falsità di un atto non specificamente identificato

e, al tempo stesso, per un fatto mai in precedenza contestato agli

imputati;

che, quanto al secondo quesito di costituzionalità, il

rimettente osserva come la Cassazione, nel ritenere che il falso

investa un atto diverso dalla concessione edilizia, mai peraltro

contestato, avrebbe dovuto - anziché annullare la sentenza di prime

cure con rinvio ad essa Corte di appello di Ancona, quale giudice

competente per il giudizio di appello - annullare la sentenza stessa

senza rinvio ai sensi degli artt. 620, comma 1, lettera f) e 521,

comma 2, cod. proc. pen., dando notizia del provvedimento al pubblico

ministero per le sue determinazioni a norma dell'art. 621 cod. proc.

pen;

che, tuttavia, l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen.,

impedendo di proporre nel giudizio di rinvio nullità, anche

assolute, verificatesi nei precedenti giudizi - ancorché derivanti,

come nella specie (ex art. 522 cod. proc. pen.), esclusivamente dalla

sentenza della Cassazione - obbligherebbe il giudice del rinvio a

pronunciarsi sul fatto diverso non contestato, con conseguente

violazione - oltre che del principio di ragionevolezza, del diritto

di difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 3, primo

comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione) - anche

dell'art. 112 della Costituzione, che riserva in via monopolistica al

pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale;

che il rimettente sottolinea, da ultimo, in punto di

rilevanza, come, nel caso di accoglimento delle questioni, egli

potrebbe, per un verso, discostarsi dal principio di diritto

enunciato dalla Cassazione e, per l'altro, trasmettere gli atti al

pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in

relazione al fatto diverso da quello contestato, che la stessa

Cassazione ha accertato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo - sulla base del

richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in tema di definitività

delle pronunce di cassazione - per la declaratoria di

inammissibilità o di infondatezza delle questioni;

che si è altresì costituita la parte civile nel giudizio a

quo la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate

manifestamente infondate, osservando, da un lato, che la disciplina

censurata dal rimettente risulta pienamente coerente con il ruolo di

massimo interprete della legge attribuito dalla Costituzione alla

Corte di cassazione; e, dall'altro, che la violazione del principio

di correlazione tra accusa e sentenza, ipotizzata dal rimettente

medesimo, è in realtà insussistente, essendosi la Cassazione

limitata ad una più precisa qualificazione giuridica del fatto,

senza pregiudizio per il diritto di difesa degli imputati.

Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice a quo

ripropone, nella sostanza, dubbi di costituzionalità già più volte

esaminati e disattesi da questa Corte, sia in rapporto all'art. 627

del vigente codice di procedura penale, sia in riferimento alle

corrispondenti previsioni degli artt. 544 e 546 del codice di

procedura penale del 1930, sia ancora con riguardo al parallelo

disposto dell'art. 384 del codice di procedura civile;

che le richieste del giudice a quo si risolvono, difatti, in

pratica, nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio

su (presunti) errores in iudicando e in procedendo della Corte di

cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il

sistema delle impugnazioni, anche nel suo "volto costituzionale"

(sentenze nn. 224 del 1996, 21 del 1982, 50 del 1970);

che le norme censurate - connettendosi direttamente al

principio di definitività delle sentenze di cassazione - rispondono,

in effetti, ad una esigenza logica, prima ancora che giuridica:

quella, cioè, che le linee del procedimento siano tracciate "in modo

che esse abbiano a progredire verso la soluzione finale attraverso la

concatenazione di atti aventi valore definitivo, così da impedire la

perpetuazione dei giudizi" (sentenze nn. 224 del 1996, 294 del 1995,

21 del 1982, 50 del 1970; ordinanza n. 11 del 1999);

che è connaturale, infatti, al sistema delle impugnazioni

ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile

positivamente in quella della Cassazione "per il ruolo di supremo

giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione"

(art. 111, attuale settimo comma, della Costituzione: v. sentenze

nn. 224 del 1996, 294 del 1995, 247 del 1995, 21 del 1982) - la quale

definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o

deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche

controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore

sindacato ad opera di un giudice diverso (sentenza n. 21 del 1982);

che tale esigenza di definitività e certezza costituisce un

valore costituzionalmente protetto, in quanto ricollegabile sia al

diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la

cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre

possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione

(sentenza n. 224 del 1996); sia al principio della ragionevole durata

del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla

luce del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come

modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999,

n. 2;

che, in tale ottica, il vincolo scaturente, ai sensi

dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dal principio di diritto

enunciato dalla Cassazione - su cui si appunta (anche nei riflessi

sul collegato art. 628, comma 2, cod. proc. pen.) il primo dei

quesiti di costituzionalità - rappresenta una conseguenza necessaria

del modello della separazione del giudizio rescindente da quello

rescissorio, il quale implica che il secondo debba essere fondato sui

risultati del primo (sentenza n. 50 del 1970; ordinanza n. 11 del

1999): salva restando la facoltà del giudice del rinvio di mettere

in discussione, sotto il profilo della legittimità costituzionale,

non già le norme che limitano i contenuti del giudizio rescissorio,

ma - eventualmente - quelle che sarebbe tenuto ad applicare nella

"lettura" datane dal giudice di legittimità (in altre parole, le

regulae iuris enunciate all'esito del giudizio rescindente: v.

ordinanza n. 11 del 1999);

che, allo stesso modo, la scelta legislativa - espressa nella

specie dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. e contestata dal

rimettente con il secondo quesito - di rendere improponibili in un

determinato grado del procedimento eccezioni di nullità, che si

assumono occorse in fasi precedenti ed esaurite, non può dirsi

irrazionale, ma risulta, al contrario, pienamente rispondente

all'accennato obiettivo di evitare la perpetuazione dei giudizi,

contribuendo così a realizzare un interesse fondamentale

dell'ordinamento (sentenze nn. 247 del 1995, 21 del 1982, 136 del

1972);

che, infine, non può egualmente considerarsi imposto dagli

artt. 24 e 112 della Costituzione che eventuali nullità,

verificatesi (in assunto) per violazione del diritto di difesa o

della spettanza al pubblico ministero dell'esercizio dell'azione

penale, possano essere fatte valere in ogni momento, anche dopo la

formazione del giudicato "interno" (v., con riferimento all'art. 24

della Costituzione, sentenza n. 21 del 1982), e, segnatamente,

nell'ambito del giudizio di rinvio: giacché, per converso, la

ribadita inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione

logicamente implica che il vincolo connesso al principio di diritto

in esse enunciato non possa venir rimosso a seguito di un

inammissibile controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza,

o meno, di vizi in procedendo nella fase del giudizio di legittimità

(sentenza n. 224 del 1996);

che le questioni debbono essere dichiarate, pertanto,

manifestamente infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 627, commi 3 e 4, e 628,

comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 25, secondo

comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Ancona con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:501 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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