Corte costituzionale

Sentenza n. 224/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1995

dal tribunale di Bologna sul ricorso proposto da B.N.L. S.p.a. contro

fallimento Giuseppe Minganti & C. S.p.a. iscritta al n. 16 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione della B.N.L. S.p.a. e del fallimento

Giuseppe Minganti & C. S.p.a., nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore

Renato Granata;

Uditi gli avvocati Lucio De Angelis per la B.N.L. S.p.a., Giancarlo

Berti per il Fallimento Giuseppe Minganti & C. S.p.a. e l'avvocato

dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 3 ottobre 1995 il Tribunale di Bologna - in

sede di giudizio di rinvio dopo la cassazione del decreto del

medesimo Tribunale di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di

esecutività, resa dal giudice delegato al fallimento della società

Giuseppe Minganti & C. S.p.a., del piano di riparto dell'attivo - ha

sollevato questione incidentale di costituzionalità dell'art. 384

del codice di procedura civile - in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione - nella parte in cui prevede che il principio di

diritto dettato dalla Corte di cassazione in sede di cassazione con

rinvio sia vincolante per il giudice del rinvio anche nel caso in cui

una parte non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà,

esercitare effettivamente in alcun modo il proprio diritto di difesa

nella fase di legittimità. Contestualmente la questione di

costituzionalità della medesima disposizione è stata anche

prospettata - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della

Costituzione - nella parte in cui impedisce al giudice di rinvio di

pronunciare sentenza di improcedibilità o inammissibilità della

decisione nel merito nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia

potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare

effettivamente in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase

di legittimità.

1.1. - In particolare nella specie la sentenza di cassazione era

stata resa - secondo la difesa del fallimento - in palese violazione

del contraddittorio perché, pur avendo il fallimento stesso

tempestivamente notificato (e successivamente depositato) il

controricorso, non aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza

e quindi non aveva potuto partecipare alla discussione.

In questa situazione - argomenta il Tribunale rimettente - il

fallimento non potrebbe in realtà utilizzare il rimedio della

revocazione (ex art. 391-bis del codice di procedura civile) perché

non vi è stato alcun errore di percezione del giudice di

legittimità rispetto agli atti che sono stati sottoposti al suo

esame, ma semplicemente un errore della cancelleria che non ha

trasmesso il controricorso sicché dagli atti non risultava la

costituzione del fallimento.

Non di meno - prosegue il Tribunale rimettente - c'è che

l'effettività del contraddittorio costituisce un limite al potere

decisorio dell'autorità giurisdizionale. La stessa Corte

costituzionale ha sottolineato più volte l'essenzialità del

principio del contraddittorio. Invece nel caso di specie si è di

fronte a una lesione diretta e assoluta che investe non solo il

giudizio di cassazione, ma anche la successiva fase di rinvio in

ragione dell'assoluta "ablazione della precedente fase di

legittimità. La gravità di tale lesione del contraddittorio

comporta - secondo il Tribunale rimettente - la violazione del

diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) e del principio di

eguaglianza formale e sostanziale per la situazione di evidente

disparità che si è così venuta a creare tra la parte che ha potuto

difendersi nel giudizio di legittimità e quella che ciò non ha

potuto fare. Inoltre è violato anche il principio di

ragionevolezza, non apparendo razionale che il vincolo scaturito dal

processo di legittimità prescinda in modo assoluto da vizi anche

gravissimi, che tale processo abbiano inficiato, quale - come nella

specie - l'erronea "estromissione" di una parte dal contraddittorio.

1.2. - Vi è poi - secondo il giudice a quo - un ulteriore profilo

di illegittimità costituzionale dell'art. 384 del codice di

procedura civile. Deve infatti considerarsi - argomenta il Tribunale

rimettente - che, per come è strutturato il giudizio di rinvio, il

vincolo del principio di diritto può venir meno solo in alcuni

particolari casi (ius superveniens - anche sotto forma di mera legge

d'interpretazione autentica - o dichiarazione di illegittimità

costituzionale) riespandendosi allora la potestà di cognizione del

giudice di rinvio alle dimensioni "ordinarie". Invece non rilevano

gli eventuali vizi processuali verificatisi nel giudizio di

cassazione. Ciò però è giustificato per gli ordinari errores in

procedendo che, pur comprimendo in certa misura le "ordinarie"

garanzie processuali, non ne intaccano il minimum essenziale della

tutela giurisdizionale. Invece questa preclusione non è giustificata

(sotto il profilo costituzionale) ove sia radicalmente venuto meno il

rispetto del principio del contraddittorio. Sicché la stessa

funzione (e natura) giurisdizionale del giudice di rinvio

risulterebbe alterata perché il vincolo del principio di diritto

scaturirebbe da una precedente fase processuale viziata a tal punto

da non essere riconoscibile come tale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Osserva l'avvocatura che il giudizio di cassazione non può essere

equiparato ai normali giudizi di merito atteso che il procedimento è

dominato dall'impulso d'ufficio e non da quello di parte e che il

controricorso puro e semplice ha carattere difensivo potendosi

eccepire eventuali motivi di inammissibilità e di improcedibilità

del ricorso e dimostrare l'infondatezza delle censure proposte dal

ricorrente, ma non proporne altre che mirino ad attaccare la sentenza

su altri punti non denunciati nel ricorso; sicché la posizione del

controricorrente, il quale, per un disguido della cancelleria, non

abbia potuto partecipare, senza sua colpa, al giudizio per

cassazione, non subisce danni irreversibili al diritto di difendersi

nel corso del successivo procedimento di rinvio.

Comunque la questione di costituzionalità non è nemmeno

configurabile perché la presunta anomalia non risiede nella norma

censurata, ma costituisce l'effetto di un mero errore della

cancelleria, che ha omesso di dare avviso della udienza al

controricorrente, che quindi è risultato non costituito nel giudizio

di cassazione.

3. - Si è costituita la Banca Nazionale del Lavoro (creditrice

insinuata nel fallimento e ricorrente nel giudizio di cassazione)

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

infondate.

4. - Si è costituito il fallimento della società Miganti aderendo

alle prospettazioni del Tribunale rimettente, le cui argomentazioni

ha ripercorso per dichiarare la propria adesione, e quindi ha

concluso per l'incostituzionalità della disposizione denunciata. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 384 del codice di procedura civile sotto un

duplice profilo.

Per un verso si censura tale disposizione - in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui prevede che il

principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in sede di

cassazione con rinvio sia vincolante per il giudice del rinvio anche

nel caso in cui una parte non abbia potuto, senza sua colpa e contro

la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di

difesa nella fase di legittimità per: a) lesione del diritto di

difesa, non avendo potuto la parte, costituita nel giudizio di

legittimità, far valere le sue ragioni in tale giudizio; b)

ingiustificata disparità di trattamento tra la parte che partecipò

alla fase di legittimità e quella che non poté senza sua colpa

partecipare; c) violazione del principio di ragionevolezza non

apparendo conforme ad esso che il principio di diritto dettato dalla

Corte di cassazione al giudice di rinvio spieghi in ogni caso

identica efficacia vincolante a prescindere da qualunque tipo di

lesione delle garanzie processuali della parte che sia intervenuta

nella fase di legittimità.

Per altro verso il medesimo art. 384 del codice di procedura civile

è censurato - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma,

della Costituzione - nella parte in cui impedisce al giudice di

rinvio di pronunciare sentenza di improcedibilità o inammissibilità

nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa

e contro la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto

di difesa nella fase di legittimità sotto il duplice profilo: a) che

non risponde al canone di ragionevolezza l'assoluta predominanza del

principio di intangibilità delle sentenze della Corte di cassazione

su ogni altro principio ed ogni altra regola processuale; b) che

l'assoluto e rigido vincolo del principio di diritto confligge con la

natura, propria del giudice di rinvio, di organo giurisdizionale

soggetto al sistema normativo nella sua interezza.

2. - Ancorché la prospettazione della questione sia orientata,

secondo l'impostazione del giudice rimettente, verso un sbocco

duplice (ed apparentemente alternativo) è però nella specie

possibile identificare un nucleo essenziale comune nel senso che

nell'una e nell'altra formulazione della questione risulta in effetti

censurata la soggezione del giudice di rinvio a decidere il merito

della causa secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di

cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia

potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare in alcun

modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità. Sicché

le due ulteriori specificazioni - concernenti alternativamente la

possibilità per il giudice di rinvio di adottare un'interpretazione

della norma da applicare in termini difformi da quelli indicati dalla

Corte di cassazione ovvero quella di rendere una pronuncia in rito di

inammissibilità o improcedibilità della decisione di merito - si

collocano invece fuori dalla questione come appena identificata e

riguardano semmai una successiva opzione che sarebbe demandata allo

stesso giudice di rinvio una volta che, in ipotesi di accoglimento

della censura, egli fosse affrancato dal vincolo del rispetto del

principio di diritto enunciato ex art. 384 del codice di procedura

civile.

3. - Passando all'esame del merito - e muovendo pur sempre dalla

premessa del giudice rimettente, secondo cui la allegata e denunciata

violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di

cassazione, precedente la fase di rinvio, non sia riconducibile ad un

vizio revocatorio ex art. 391-bis del codice di procedura civile (né

quindi con tale mezzo emendabile), premessa che, essendo non

implausibilmente motivata, la Corte non ha ragione di disattendere -

la questione non è fondata.

3.1. - Nella giurisprudenza di questa Corte (seppur con

enunciazioni riguardanti essenzialmente il processo penale, ma

logicamente riferibili anche al processo civile) è stato più volte

affermato il principio della definitività delle sentenze della Corte

di cassazione, principio che preclude - salvo i rimedi straordinari -

l'ulteriore riesame di ogni questione di merito o di rito. È infatti

connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una

pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della

Corte di cassazione "per il ruolo di supremo giudice di legittimità

ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma)"

(sentenza n. 21 del 1982) - che definisca, nei limiti del giudicato,

ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza ai

rapporti giuridici controversi e che quindi non sia suscettibile di

ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso (sentenza n. 21

del 1982 citata); certezza questa che costituisce un valore

costituzionalmente protetto in quanto direttamente ricollegabile al

diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), la

cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre

(ed indefinitamente) possibile controvertere della legittimità delle

pronunce di cassazione. Ed infatti questa Corte ha in passato posto

in evidenza "la irrevocabilità e la incensurabilità da parte di

ogni altro giudice delle decisioni della Corte di cassazione"

(sentenza n. 51 del 1970); ciò perché "esigenze di certezza delle

situazioni giuridiche" richiedono che ad un certo momento il processo

si concluda irretrattabilmente, restando assorbiti nella

definitività delle decisioni eventuali vizi in procedendo o in

judicando (sentenza n. 136 del 1972). Anche più recentemente la

Corte ha ribadito la regola della inoppugnabilità delle sentenze

della Corte di cassazione (sentenza n. 247 del 1995) che comporta la

sanatoria di tutte le nullità pregresse, anche assolute; ciò "al

fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire un

accertamento definitivo" (sentenza n. 294 del 1995).

Né la costante univocità di questa linea giurisprudenziale può

dirsi intaccata dalla estensione del rimedio della revocazione alle

sentenze della Corte di cassazione, prima conseguente a pronunce di

questa Corte (sentenze nn. 17 del 1986 e 36 del 1991) e poi

introdotta dal legislatore (art. 391-bis del codice di procedura

civile), come è confermato dalla circostanza che il principio della

irrevocabilità ed incensurabilità delle sentenze della Corte di

cassazione è stato affermato anche successivamente da questa stessa

Corte (sentenze nn. 247 e 294 del 1995, citate). D'altra parte la

revocazione rappresenta un rimedio straordinario di impugnazione,

pienamente compatibile con tale principio, che riguarda invece il

sistema dei rimedi ordinari di impugnazione, senza che rilevi il

fatto che ancor oggi la revocabilità delle sentenze di cassazione

sia limitata alla sola ipotesi dell'errore di fatto ex art. 395,

numero 4 del codice di procedura civile.

3.2. - Dalla ribadita inoppugnabilità delle sentenze della Corte

di cassazione consegue poi anche che il vincolo derivante al giudice

di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella

sentenza di cassazione non può essere rimosso a seguito di un

inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio in

ordine alla sussistenza, o meno, di vizi in procedendo nella fase del

giudizio di legittimità. Oltre tutto nella specie il giudice a quo

chiede in sostanza di essere affrancato dall'osservanza del principio

di diritto attraverso una vera e propria disapplicazione della

sentenza di cassazione a prescindere da una sua formale rimozione,

cadendo così nella contraddizione di ritenere possibili la

persistenza in vita della sentenza e la sua non vincolatività.

D'altra parte l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione

è resa evidente anche dal fatto che è possibile ipotizzare

un'assoluta violazione del principio del contraddittorio, quale

quella denunciata dal giudice rimettente, anche nel caso in cui il

giudizio di cassazione si concluda senza rinvio. Sicché deve

prendersi atto che lo strumento adeguato per porre rimedio al vizio

denunziato - ove non causato da un errore revocatorio (così come

nella specie ritiene il giudice rimettente) che già attualmente dà

ingresso al rimedio della revocazione ex art. 391-bis del codice di

procedura civile - potrebbe essere costituito soltanto dalla

previsione di un mezzo straordinario di impugnazione e non già dalla

introduzione - con effetto parziale e sbilanciato - di un'eccezionale

ipotesi di esonero del giudice di rinvio dall'osservanza del

principio di diritto affermato ai sensi dell'art. 384 del codice di

procedura civile, che incoerentemente lascerebbe senza rimedio la

sentenza di cassazione senza rinvio, in ipotesi parimenti viziata. Ma

l'introduzione di un tale rimedio straordinario e la sua disciplina,

quanto ai presupposti e alle modalità di esperimento dello stesso,

non possono che rientrare nella discrezionalità del legislatore. In

tal senso si è già espressa questa Corte, da ultimo nella citata

sentenza n. 294 del 1995, in cui, con riferimento ad eventuali errori

contenuti nelle pronunce della Corte di cassazione, ha affermato che

l'introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di

impugnazione per ovviare a tali errori comporta innovazioni che, per

la loro ampiezza e per la pluralità di soluzioni e modalità

attuative, non possono che discendere da scelte riservate al

legislatore nell'esercizio della sua sfera di discrezionalità.

Analogamente questa Corte (sentenza n. 21 del 1982, citata) - con

riferimento proprio alla dedotta violazione del principio del

contraddittorio - ha ritenuto che, pur trattandosi di una situazione

"di indubbia gravità", solo il legislatore potrebbe porvi rimedio

introducendo un mezzo straordinario di impugnazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 384 del codice di procedura civile, sollevata, con

riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:224 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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