Corte costituzionale

Ordinanza n. 461/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 166, 167,

secondo e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del

codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 12 marzo

1997 dal giudice istruttore del tribunale di Milano, il 9 aprile 1997

dal giudice istruttore del tribunale di Vercelli, il 17 maggio ed il

14 giugno 1997 dal giudice istruttore del tribunale di Milano

rispettivamente iscritte ai nn. 244, 411, 534 e 599 del registro

ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 20, 28, 37 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il

convenuto si era costituito tardivamente rispetto all'udienza di

prima comparizione indicata nell'atto di citazione e poi rinviata

d'ufficio, proponendo domanda riconvenzionale e dichiarando di voler

chiamare un terzo in causa, il giudice istruttore del Tribunale di

Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 166

del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo

e terzo comma, 171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo

codice, nella parte in cui non prevede che, qualora l'udienza di

prima comparizione sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis,

quarto comma, cod. proc. civ., il convenuto possa costituirsi venti

giorni prima di tale udienza e che la decadenza del convenuto dalla

facoltà di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in causa

terzi si verifichi con riferimento a tale udienza;

che, ad avviso del remittente, la norma censurata si porrebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie

di rinvio dell'udienza di prima comparizione, previste

rispettivamente nel quarto e nel quinto comma dell'art. 168-bis cod.

proc. civ., sono riconducibili ad una medesima ratio, essendo

entrambe dirette a soddisfare esigenze organizzative sia

dell'ufficio, sia del lavoro del singolo giudice, sì che è del

tutto irragionevole che la costituzione del convenuto risulti

disciplinata diversamente in relazione alla mera ragione del rinvio

dell'udienza;

che, come osserva il giudice a quo nel sistema attualmente

delineato dall'art. 166, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo

comma, 171, secondo comma, e 269 secondo comma, se l'udienza di prima

comparizione subisce un rinvio d'ufficio ai sensi del quarto comma

dell'art. 168-bis, il convenuto, per non incorrere in decadenza, deve

costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di

citazione, mentre nell'analoga ipotesi di differimento di cui al

quinto comma, il convenuto beneficia di un più ampio termine di

costituzione, dovendosi questo computare con riferimento all'udienza

fissata dal giudice istruttore;

che, infine, il medesimo sistema determinerebbe, a parere del

remittente, una ingiustificata compressione del diritto di difesa del

convenuto, difettando un interesse superiore che giustifichi la

diversa disciplina della decadenza, e porrebbe la norma in contrasto

anche con l'art. 24 della Costituzione;

che, con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 in altro procedimento

civile, il medesimo giudice ha sollevato identica questione di

legittimità costituzionale;

che, con ordinanze del 9 aprile 1997 e del 14 giugno 1997, il

giudice istruttore del tribunale di Vercelli e quello del tribunale

di Milano hanno sollevato, in termini del tutto analoghi a quelli

già indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

166, in relazione all'art. 167, secondo comma, del codice di

procedura civile;

Considerato preliminarmente che i giudizi devono essere riuniti per

connessione oggettiva delle questioni sollevate;

che i giudici remittenti fondano le proprie censure di

incostituzionalità della norma in esame sull'analogia della ratio

delle diverse previsioni di rinvio della prima udienza di

comparizione, contenute nell'art. 168-bis; quarto e quinto comma,

del codice di procedura civile, invocando, per tale motivo, una

identità di trattamento quanto alla disciplina della costituzione

del convenuto;

che la previsione del potere di differimento della data della

prima udienza di comparizione, attribuito al giudice istruttore dal

quinto comma del citato art. 168-bis; deve porsi in relazione al

preminente rilievo affidato a detta udienza nella struttura

originaria della riforma e particolarmente alla fondamentale esigenza

di porre il giudice in condizione di conoscere l'effettivo thema

decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa;

che in tale ragione, del tutto peculiare, va ravvisato il

fondamento della deroga al sistema della citazione ad udienza fissa,

cui è correlata la diversa disciplina del termine di costituzione

del convenuto, costituente anch'essa una deroga al principio generale

stabilito nella prima parte dell'art. 166 cod. proc. civ;

che le medesime esigenze non sussistono invece in relazione al

rinvio della prima udienza di comparizione, previsto nell'art.

168-bis; quarto comma, cod. proc. civ., il quale, in assenza di

specifica indicazione normativa, può derivare da qualunque motivo,

anche fortuito ed indipendente da ragioni organizzative dell'ufficio

o del giudice;

che non è quindi ravvisabile la prospettata violazione del

principio di eguaglianza, in quanto le fattispecie di rinvio della

prima udienza di comparizione considerate nel quarto e nel quinto

comma dell'art. 168-bis non sono riconducibili ad una ratio comune e

non può dirsi irragionevole la previsione di una deroga alla

disciplina del termine di costituzione in giudizio del convenuto;

che deve escludersi anche l'asserita lesione del diritto di

difesa, poiché, come questa Corte ha avuto più volte modo di

affermare, "la garanzia del diritto di difesa non può implicare che

sia illegittimo imporre all'esercizio di facoltà o poteri

limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso della

giustizia" (ordinanza n. 900 del 1988);

che la imposizione di una disciplina generale relativa alla

costituzione del convenuto risponde ad evidenti ragioni di certezza,

nelle quali si individua quello specifico interesse pubblico che

giustifica l'adozione da parte del legislatore di limitazioni

temporali immutabili e irreversibili nell'esercizio di facoltà e di

poteri processuali (sentenza n. 471 del 1992).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di

procedura civile, in relazione agli artt. 167, secondo e terzo comma,

171, secondo comma, e 269, secondo comma, del medesimo codice,

sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice istruttore del Tribunale di Milano e dal giudice istruttore

del Tribunale di Vercelli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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