Art. 10 — Costituzione del convenuto

L'articolo 166 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 166. - (Costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima,nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 134/2009

    Questione infondata
    6 maggio 2009

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa – sezione distaccata di Pontedera – con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009. F.to:…

    Art. 166 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 164/1998

    Questione infondata
    8 maggio 1998

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presi…

    Art. 166 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 168-bis c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art10 · fonte del testo

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