Art. 93 c.g.c. — Contumacia del convenuto

[1]1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d'ufficio, un vizio che importi la nullita' della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.

[2]2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell'atto di citazione unitamente all'ordinanza.

[3]3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

[4]4. Se l'ordine di rinnovazione non e' eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

[5]5. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne da' espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.

[6]6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l'apposizione del visto del segretario sull'originale.

[7]7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

[8]8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

[9]9. La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.

[10]10. In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.

[11]11. Il contumace che si costituisce puo' chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile.

[12]12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.

[13]13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art93 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari