I giudizi per le controversie indicate nell'articolo precedente, che alla data d'entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni di prima istanza e le Commissioni compartimentali arbitrali, possono essere riassunti davanti il tribunale competente a cura della parte piu' diligente con atto notificato all'altra parte, che deve contenere:

  • 1)l'indicazione del tribunale davanti al quale si deve comparire;
  • 2)il nome delle parti;
  • 3)il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;
  • 4)l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 del Codice di procedura civile. Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione trasmette il fascicolo degli atti del procedimento alla cancelleria del tribunale. Se la riassunzione del giudizio davanti il tribunale non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione si estingue.

Testo vigente dal 2 maggio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-09;161~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari