Art. 137 c.p.c. — Notificazioni

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[1]Le notificazioni, quando non e' disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

[2]L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004

EsecuzioneVersione 0.3

Atto di precetto

Precetto per il pagamento di somme di denaro, con il titolo descritto nei suoi estremi, le somme divise per voce, le forme dell’esecuzione, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce e relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 137 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13701/2026

    11 maggio 2026

    Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

    Art. 137 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13550/2026

    10 maggio 2026

    In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.

    Art. 137 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 145 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 34 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 137 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c. · Art. 348 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 11 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10451/2026

    21 aprile 2026

    La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, notificato a mezzo pec e non consegnato per "casella piena", in assenza della dimostrazione che a tale esito negativo avesse fatto seguito la ripresa del procedimento notificatorio nelle forme ordinarie).

    Art. 137 c.p.c. · Art. 3-bis Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 6 Posta elettronica certificata

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 407 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 408/1991

    Questione infondata
    12 novembre 1991

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 del codice di procedura civile e 78, n. 2, e 152 del codice di procedura penale sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo dell…

    Art. 137 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 152 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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