In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.
Art. 137 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 145 c.p.c.
Rassegna di maggio 2026, p. 34 ↗